Logo del Senato della Repubblica Italiana

Legislatura 15 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00054

Atto n. 1-00054

Pubblicato il 14 dicembre 2006
Seduta n. 87

ALBERTI CASELLATI , GHIGO , LUNARDI , MALAN , PISANU , SCARABOSIO , SCARPA BONAZZA BUORA , STANCA

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2007 è stato discusso un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a presentare, entro il 31 gennaio 2007, un disegno di legge sulle unioni di fatto;

in tale atto viene specificato che il disegno stesso dovrà essere "coerente con le numerose decisioni adottate dalla Corte costituzionale in materia di non discriminazione di trattamento del convivente, nonché con gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, I-2 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa";

in particolare, esso avrebbe dovuto vincolare il Governo a non considerare "dirimente, al fine di definire natura e qualità dell’unione di fatto, né il genere dei conviventi né il loro orientamento sessuale", e, quindi, si muove nella esplicita direzione del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali;

considerato, inoltre, che:

la tematica della disciplina delle unioni di fatto appassiona da tempo larga parte dell'opinione pubblica italiana e del mondo politico che di questa è espressione, facendo registrare posizioni assai diverse e contrastanti;

in particolare, viene denunciato da più parti il pericolo che un riconoscimento indiscriminato di tali unioni sia in contrasto con il nostro sistema giuridico costituzionale, e con la tutela che esso accorda alla famiglia fondata sul matrimonio;

l'unica famiglia è quella riconosciuta dalla Costituzione (art. 29), fondata sul matrimonio fra un uomo ed una donna per la produzione e la riproduzione della specie;

con il matrimonio vi è un'assunzione di responsabilità pubblica da parte dei coniugi, e a questa responsabilità corrisponde un riconoscimento pubblico da parte della società;

le forme di tutela che le unioni di fatto civili intendono raggiungere attraverso una disciplina generale possono essere ottenute, da parte degli interessati, mediante la sottoscrizione di accordi atipici non contrari a norme imperative ed ammessi dall'autonomia privata riconosciuta dall'ordinamento;

nell'ordinamento giuridico vigente esistono situazioni di parificazione della coppia di fatto eterosessuale alla coppia coniugata, come l'estensione della disciplina sulla successione del contratto di locazione al convivente, ovvero la possibilità per i conviventi more uxorio di accedere alla fecondazione assistita omologa,

impegna il Governo:

a non dare seguito all'ordine del giorno per evitare che l'introduzione della nozione di unione civile si ponga in violazione del principio di cui all'art. 29 della Carta costituzionale che riconosce e tutela i diritti della famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio;

altresì, ad aprire il confronto sulla parificazione delle coppie di fatto alle coppie coniugate limitatamente ad alcuni specifici aspetti quali, ad esempio, le visite carcerarie o l'assistenza ospedaliera, con l'esclusione, invece, di altri aspetti, quali i diritti successori o le pensioni di reversibilità.