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Legislatura 13ยช - Disegno di legge N. 4832

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Lo Stato riconosce il valore storico e culturale delle vestigia del fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale.

    2. Tali vestigia sono: le ridotte, i forti, le piazzeforti, le fortificazioni campali, le trincee, le gallerie, i camminamenti, le strade e i sentieri militari; i cimiteri di guerra; i reperti mobili e i cimeli; gli archivi documentali pubblici e privati.

Art. 2.

    1. Lo Stato e le regioni Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nel contesto delle rispettive competenze, promuovono la ricerca, la catalogazione, il restauro, la conservazione e la valorizzazione delle vestigia di cui al comma 1 dell’articolo 1.

    2. I reperti mobili e i cimeli rinvenuti sul fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale appartengono allo Stato, che li assegna per la custodia ai comuni sul cui territorio furono rinvenuti.
    3. Le regioni indicate al comma 1, per quanto di loro competenza, disciplinano con legge:

        a) la promozione e il coordinamento delle iniziative di ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia di cui all’articolo 1;

        b) le attività di ricerca e raccolta dei reperti e dei cimeli.

Art. 3.

    1. Chiunque possegga o rinvenga fortuitamente reperti e cimeli di cui al comma 2 dell’articolo 2 ha l’obbligo di consegnarli al comune competente per territorio.

    2. L’alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle vestigia indicate all’articolo l sono vietate, anche agli effetti degli articoli 118, comma 1, lettera a), e 131 del testo unico delle disposizioni legislative sui beni culturali e ambientali, approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    3. Chiunque, senza averne titolo secondo quanto stabilito nell’articolo 2, si impossessa di vestigia di cui all’articolo 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non superiore a lire 300.000 e non inferiore a lire 6.000.000. Il fatto non è punibile quando è di minima rilevanza avuto riguardo sia alle dimensioni del reperto, sia al valore della sua conservazione sul luogo e al suo rilievo documentario. A questo proposito il comune si avvale del parere espresso dalla commissione tecnico – scientifica regionale di cui al comma 3 dell’articolo 6.

Art. 4.

    1. Sono autorizzati a effettuare direttamente ricerche ricognitive, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia: persone private, singolarmente o associativamente; i comuni, le province e gli altri enti pubblici; le regioni Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento Bolzano.

Art. 5.

    1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali attribuisce alle regioni interessate i finanziamenti di cui nell’articolo 8, in rapporto ai relativi interventi di competenza, finalizzati all’attuazione delle attività stabilite dal comma 1 dell’articolo 2. Tali interventi sono attuati, su delega delle regioni, a cura delle province territorialmente coinvolte. Queste ultime possono al riguardo avvalersi delle associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato.

Art. 6.

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima, recante i relativi criteri e le modalità di attuazione, è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della difesa, sentite anche le Regioni competenti per territorio.

    2. Il controllo delle spese effettuate dalle province per le attività di cui al comma 1 dell’articolo 2 è di competenza delle Regioni interessate, cui spetta la vidimazione e la conservazione di copia della documentazione amministrativa e contabile in proposito prodotta ed esibita dalle stesse province.
    3. Presso ogni sovrintendenza delle regioni territorialmente interessate è istituita una commissione tecnico-scientifica, composta di otto membri: quattro rappresentanti della Regione, scelti eventualmente anche tra i componenti della commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e quattro esperti, di cui due nominati dal Ministero della difesa e due dallo stesso sovrintendente regionale.
    4. La commissione tecnico-scientifica è presieduta dal sovrintendente regionale; i suoi membri, escluso il presidente, restano in carica per un triennio e non possono essere riconfermati per il successivo triennio. L’istituzione della commissione tecnico-scientifica non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione ha il compito di coordinare, controllare e approvare i progetti presentati, per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2, dalle amministrazioni provinciali interessate, d’intesa con i comuni e le comunità montane dei rispettivi territori.

Art. 7.

    1. Ai fini della ricerca, catalogazione, restauro, conservazione e valorizzazione delle vestigia definite e indicate all’articolo 1, le regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, possono concordare progetti integrativi per l’attuazione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 2, relativamente alle zone contigue dei rispettivi territori, che furono teatro della grande guerra, e destinare ulteriori stanziamenti per la loro attuazione.

Art. 8.

    1. Per l’anno 2000, all’attuazione degli interventi stabiliti dalla presente legge è destinato un contributo di un miliardo e 500 milioni di lire. È altresì autorizzato un impegno quindicennale pari a due miliardi di lire annue a decorrere dal 2001.

    2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 1500 milioni per l’anno 2000 e a lire due miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità revisionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.