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Legislatura 13ยช - Disegno di legge N. 179

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 179


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MARCHETTI, BERGONZI e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive







ONOREVOLI SENATORI. - Il 1992 era atteso come l'anno risolutivo per le accademie di belle arti italiane. Un anno decisivo per le giuste speranze di chi credeva che le accademie avrebbero potuto e dovuto, finalmente, essere equiparate giuridicamente alle altre istituzioni analoghe europee e del mondo intero, tutte da tempo inserite nella fascia universitaria o dell'insegnamento superiore, secondo la terminologia in uso nella Comunità europea. Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, il Governo si é limitato a riconoscere il grado universitario delle accademie di belle arti istituite in Paesi europei: una ben magra soddisfazione.
Sulla necessità, ormai storica, di questa equiparazione - come si evince chiaramente dall'articolo 2 del presente disegno di legge - non é certamente superfluo citare un passo di un parere del Consiglio di Stato, redatto nell'adunanza generale del 25 giugno 1992: "le accademie e gli istituti musicali non sono assimilabili agli istituti scolastici di istruzione secondaria. In primis , il relativo livello culturale dell'insegnamento non é equiparabile alla tipologia degli istituti scolastici di istruzione secondaria, atteso che si colloca su un piano notevolmente superiore. Nondimeno, i requisiti di accesso, il valore dei titoli di studio rilasciati e la relativa struttura amministrativa delineano una netta differenza con gli istituti scolastici dell'area dell'istruzione secondaria...".
Sembrava che, dopo trent'anni dalla relazione di Luigi Gui al Senato, sarebbe stato possibile attivare un confronto serio, trasparente e costruttivo. Finora ció non é accaduto, anche se qualcosa, nel frattempo, si é pur mosso, ma non precisamente nel senso da noi auspicato.
Il testo che presentiamo prevede, per le accademie - come si enuncia all'articolo 1 e si chiarisce all'articolo 2 - una riforma che le accomuni alle analoghe istituzioni universitarie esistenti in Europa e nel mondo, e le liberi da tutti quei condizionamenti anacronistici che le separano dalla ricerca che oggi é possibile produrre in ambito universitario: in piena sostanza, solo una riforma che le collochi nell'ambito universitario é in grado di esaltare la specificità della ricerca estetica nelle accademie.
Tuttavia, nonostante sia ormai maturata da tempo la necessità improrogabile di una riforma in senso universitario delle accademie - pena la totale inagibilità culturale, didattica e organizzativa delle stesse -, un anacronistico ordinamento ha continuato a far sí che il Ministero della pubblica istruzione emanasse contraddittorie e giuridicamente discutibili disposizioni (decreti e ordinanze) che finiscono per configurare una vera e propria giungla legislativa.
Per anni, il problema del passaggio nei ruoli universitari dei docenti delle accademie attraverso una necessaria verifica é stato strumento primario di negazione di ogni idea di riforma. Ma anche il "tabú" del passaggio concorsuale appare oggi del tutto superato. Sono dunque doverose e puntuali le norme transitorie dell'articolo 8, le quali prevedono una verifica riservata per l'accesso del personale docente in servizio nei ruoli universitari.
Non ci sono piú argomenti convincenti sulla impraticabilità di una riforma delle accademie in senso universitario. Queste sono istituzioni pubbliche che devono confrontarsi e competere con le omologhe dell'Europa e del resto del mondo e non possiamo vederle ridotte a "botteghe" private, obsolete per la cultura e per la società, che nulla hanno da spartire con le necessità di una moderna didattica sui linguaggi dell'Arte, di un'Arte che oggi si misura con la scienza e le nuove tecnologie, proprio sull'onda lunga della storica lezione del Bauhaus. In questo senso estremamente chiaro é l'articolo 3, che prevede una radicale innovazione della struttura didattica dell'accademia, oggi ancora legata al cappio di leggi dell'epoca regia, del tutto estranee alle esigenze culturali della ricerca artistica contemporanea.
L'assenza di mirati interventi concretamente riformatori, soprattutto nel campo della didattica, ha prodotto e produce un degrado irreversibile. Il degrado tende ad avvitarsi sempre piú su se stesso, alimentato sia dall'obsolescenza legislativa, sia da una pratica didattica demotivata e precaria, chiusa alla ricerca.
Non é piú possibile rinviare l'istituzione della ricerca artistica ai massimi livelli dell'istruzione universitaria, proprio oggi, in una fase epocale della comunicazione visiva, quando la critica estetica sembra incapace di far fronte al nuovo e indiscriminato consumo di immagini che offrono i vecchi e i nuovi mezzi di comunicazione di massa.
Per Giulio Carlo Argan l'accademia potrà vivere a patto di volersi e sapersi realmente riformare, o sarà la fine: "Una scuola dove le materie tradizionali sono fondamentali e le moderne accessorie - scriveva Argan nel 1987 - non é una scuola moderna e non puó armonizzarsi con una cultura moderna. Per riformare l'accademia e farne una scuola moderna occorrono un progetto, un metodo, una volontà lucida e ferma da parte di tutti i docenti, del Ministero, del sindacato, degli studenti; ma occorre soprattutto disperdere i pregiudizi che ne fanno un'istituzione antiquata e inservibile. E il peggiore dei pregiudizi, ancora prosperi, é che un cattivo artista sia culturalmente e socialmente al di sopra di un abile tecnico".
Non si é molto lontani dal vero quando si afferma con chiarezza e determinazione che la mancata riforma delle accademie é tra gli scandali piú intollerabili che si consumano nella scuola italiana, soprattutto per gli anacronismi e le contraddizioni che debilitano e degradano ogni giorno di piú - e sotto lo sguardo benevolo e annoiato dell'amministrazione - una istituzione che ha invece un potenziale di creatività unico e specifico.
Da anni le lotte studentesche - condivise da molti docenti - rivendicano per queste istituzioni uno spazio pienamente universitario che le possa rifondare quali centri attivi di cultura artistica, al di là di altre ambigue collocazioni nella fascia post-secondaria superiore, come si tenta da qualche gruppo conservatore di proporre, ma fino ad ora senza successo. É, quindi, un diritto dello studente già diplomato vedersi riqualificato, con norme adeguate, come titolo di laurea un diploma oggi difficilmente utilizzabile sul mercato del lavoro: aver previsto questo diritto all'articolo 5 non é una concessione ma un dovere che non é possibile disattendere.
Le accademie (che dovrebbero cancellare tutta la negatività semantica accumulatasi sul termine "accademia") si trasformano in istituti superiori delle arti visive attivando un corso di laurea in belle arti, in istituti dove si producono opere e che si legano cosí alle prassi estetiche, alla ricerca sperimentale non separata dalla riflessione teorica. Questo percorso didattico é ben precisato nell'articolo 3 - cuore di questa proposta - dove alle tradizionali quattro scuole si sostituisce un ordinamento degli studi teorico-pratico concretamente interdisciplinare. Rispetto alle facoltà di architettura, che sarebbero decongestionate dall'esistenza di istituti superiori delle arti visive, la nuova istituzione si caratterizzerebbe come luogo di studio e di ricerca sui linguaggi artistici specifici, sulle loro differenze in base alla diversità semantica delle loro tecniche formali.
Gli istituti superiori delle arti visive sono strutturati in facoltà autonome, con articolazioni dipartimentali. I corsi, di durata quinquennale, prevedono un biennio propedeutico e un triennio suddiviso in tre indirizzi:

1) progettazione e produzione delle arti;
2) storia e didattica delle arti visive;
3) conservazione, tutela e restauro dei beni artistici e culturali.

Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono costituiti da discipline di formazione generale obbligatoria per tutti gli iscritti. Le discipline caratterizzanti il corso di laurea nei tre indirizzi citati (discipline esistenti nelle attuali accademie e discipline nuove da istituire o anche da seguire presso altre facoltà) sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari omogenee:

1) arti pittoriche e grafiche;
2) arti plastiche;
3) arti sceniche, teatrali, cinematografiche e ambientali,
4) tecniche e sistemi della comunicazione;
5) teoria e storia delle arti;
6) restauro e conservazione.

Le discipline del biennio e del triennio sono teoriche o teorico-pratiche e hanno per fine l'insegnamento e la riflessione estetica e linguistica sulle arti grafiche, la pittura, la scultura, la scenografia, la scenotecnica, la fotografia, il design . D'importanza non secondaria sono l'uso delle nuove tecnologie per la lavorazione dei moderni materiali, l'aggancio delle arti alle problematiche emergenti sulla difesa ambientale e sul rapporto tra edificazione e territorio, la ricerca a carattere progettuale che avrà luogo nei laboratori dove si realizza la sintesi fra teoria e pratica delle arti. Non é piú possibile mantenere le anacronistiche e blindate separazioni odierne tra le quattro scuole (scenografia, pittura, decorazione e scultura): esse isteriliscono ogni seria ricerca interdisciplinare sulle arti e impediscono quella "contaminazione" tra i linguaggi - che non si puó scambiare per eclettismo - che é il segno piú evidente della creatività e della ricerca contemporanee.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi per la riforma delle accademie di belle arti, con l'osservanza dei princípi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro competente in materia di turismo e spettacolo e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), e di una commissione composta da nove rappresentanti delle organizzazioni sindacali piú rappresentative del personale degli istituti di cui al comma 1. Successivamente all'acquisizione dei pareri del CUN e della commissione sindacale dovrà essere acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 2.

(Criteri direttivi per la riforma e l'autonomia delle accademie di belle arti)

1. Per la riforma delle accademie di belle arti, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) le accademie di belle arti hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di grado universitario, in conformità all'ordinamento autonomo delle università e degli enti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme; sono sedi primarie della ricerca artistica; promuovono l'esercizio e lo sviluppo delle arti e della comunicazione visiva e presiedono alla formazione necessaria per l'attività, le professioni artistiche e l'insegnamento;
b) le accademie di belle arti sono trasformate in istituti superiori delle arti visive, strutturati in facoltà autonome di belle arti; alle accademie, al pari delle università, é riconosciuta la potestà di darsi propri statuti e regolamenti interni; gli statuti sono approvati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN; all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, é aggiunta la laurea in belle arti;
c) a norma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, é istituito l'Istituto superiore delle arti visive (ISAV), cui afferisce il corso di laurea di cui alla lettera b) ;
d) gli istituti superiori delle arti visive concorrono alla preparazione degli studenti ed allo sviluppo culturale ed artistico del Paese anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con università e altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti anche a carattere territoriale; possono, inoltre, stipulare, con i limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione artistico-professionale.

Art. 3.

(Ordinamento degli istituti superiori
delle arti visive)


1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere per gli istituti superiori delle arti visive un ordinamento di tipo uni versitario, considerando i peculiari aspetti e le specifiche esigenze degli istituti stessi, secondo i seguenti princípi e criteri direttivi:

a) l'istituzione di un solo corso di laurea in belle arti, con articolazioni dipartimentali, della durata di cinque anni, articolato in un biennio propedeutico e un triennio suddiviso in tre indirizzi, concernenti rispettivamente la progettazione e produzione delle arti, la storia e la didattica delle arti visive e la conservazione, tutela e restauro dei beni artistici e culturali. Le discipline del biennio e del triennio sono teoriche o teorico-pratiche e hanno per fine l'insegnamento e la riflessione estetica e linguistica sull'universo visuale delle arti. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono costituiti da discipline di formazione generale obbligatoria per tutti gli iscritti. Le discipline specifiche del corso di laurea, che comprendono discipline già attivate nei precedenti piani di studio in vigore nelle accademie, discipline nuove da istituire o anche da seguire presso altre facoltà, sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari, differenziate per omogenei fini di ricerca e sperimentazione artistica in base alla diversità delle tecniche formali dei linguaggi artistici:

1) arti pittoriche e grafiche;
2) arti plastiche;
3) arti sceniche, teatrali, cinematografiche e ambientali;
4) tecniche e sistemi della comunicazione;
5) teoria e storia delle arti;
6) restauro e conservazione;

b) lo stato giuridico, il reclutamento e il trattamento economico dei docenti, ordinari ed associati, dei ricercatori e del personale non docente, compreso quello con funzioni dirigenziali, quello tecnico, di biblioteca e di museo, con lo stesso assetto vigente per le università;
c) l'ordinamento dei ruoli e la strutturazione delle carriere del personale di cui alla lettera b) , disciplinati secondo le norme del corrispondente personale universitario;
d) le modalità di determinazione degli organici;
e) l'istituzione, la composizione, le competenze e il funzionamento dei seguenti organi di governo degli istituti superiori delle arti visive: il direttore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio di laurea, il consiglio di dipartimento. É fatta salva la potestà dei singoli istituti superiori delle arti visive di stabilire le competenze e la composizione degli organismi di governo attraverso i propri statuti proposti dal senato accademico, fatte salve le norme vigenti relative agli organismi universitari;
f) le norme relative agli studenti, alla loro iscrizione, ai loro curricula, agli esami, alle tasse, al conseguimento dei titoli accademici, al diritto allo studio.

2. I decreti legislativi dovranno prevedere inoltre procedure di programmazione triennale per lo sviluppo delle istituzioni e per il coordinamento della loro distribuzione nel territorio e dettare norme per il riordinamento dei musei già esistenti nelle accademie di belle arti e per la istituzione di nuovi musei negli istituti superiori delle arti visive.

Art. 4.

(Insegnamenti, corsi di studio,
diplomi e lauree)


1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno attenersi, in materia di insegnamenti, di corsi di studio e di diplomi di laurea, ai seguenti princípi e criteri direttivi:

a) gli insegnamenti comuni e specifici da impartire in ogni singolo indirizzo, nel biennio e nel triennio, sono stabiliti dal relativo consiglio di laurea, con l'approvazione del senato accademico;
b) i corsi di studio di ciascun indirizzo degli istituti superiori delle arti visive, della durata di cinque anni, si concludono con il conseguimento del diploma di laurea con specificazione di indirizzo;
c) é indicato, in linea di massima, il numero degli insegnamenti istituiti in ciascun indirizzo degli istituti superiori delle arti visive. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta dalla presente legge, ciascun istituto superiore delle arti visive stabilisce gli insegnamenti di indirizzo da attivare nella propria sede, con riferimento anche alle tradizioni artistiche locali ed alle esigenze e prospettive del mondo artistico ed artistico-professionale;
d) gli insegnamenti specifici e comuni da impartire in ogni singolo indirizzo sono fissati negli statuti degli istituti superiori delle arti visive.

Art. 5.

(Accesso agli istituti superiori
delle arti visive e riconoscimento

dei titoli di studio)


1. Nei decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere previsti, in conformità all'ordinamento universitario:

a) le modalità di ammissione degli studenti, anche stranieri;
b) il riconoscimento del valore di laurea ai titoli di studio conseguiti ai sensi dei precedenti ordinamenti, previo esame integrativo.

Art. 6.

(Rappresentanze nel Consiglio universitario nazionale e nel Consiglio nazionale
della pubblica istruzione)


1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere, in relazione alla riforma delle accademie di belle arti ai sensi della presente legge, l'integrazione del CUN, con un numero rappresentativo di membri eletti dal personale docente e non docente e dagli studenti degli istituti superiori delle arti visive.

Art. 7.

(Edilizia)

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredamento e alle dotazioni didattiche delle acca demie di belle arti sono a carico dello Stato, il quale provvede con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Il personale docente titolare e assistente di ruolo in servizio presso le accademie di belle arti alla data di entrata in vigore della presente legge é posto in un ruolo ad esaurimento.
2. I docenti di ruolo, con almeno otto anni di anzianità di servizio, previo apposito giudizio riservato di idoneità sull'attività didattica, artistica, critica e scientifica svolta, sono trasferiti nei ruoli dei professori universitari ordinari di prima fascia in posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori delle arti visive secondo quanto previsto dalla presente legge. I docenti che non superano il giudizio di idoneità a professore ordinario di prima fascia sono sottoposti al giudizio di idoneità per professore associato di seconda fascia. I docenti che non superano tale giudizio di idoneità sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari.
3. I giudizi di idoneità per professori ordinari e per professori associati sono formulati da apposita commissione composta da almeno sette membri, di cui fanno parte professori ordinari dell'università e artisti di chiara fama, che svolgono attività artistica, scientifica e critica in tutti i campi delle arti visive.
4. I docenti di ruolo con meno di otto anni di anzianità di servizio, previo apposito giudizio riservato di idoneità sull'attività didattica, artistica e scientifica svolta, sono trasferiti nei ruoli dei professori universitari associati di seconda fascia, in posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori delle arti visive secondo quanto previsto dalla presente legge. I docenti che non superano positivamente il giudizio di ido neità sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari, e possono concorrere alla successiva tornata concorsuale.
5. Il ruolo degli assistenti delle accademie di belle arti é soppresso. Gli assistenti di ruolo, previo apposito giudizio riservato di idoneità, sono trasferiti nei ruoli dei professori associati, in posti corrispondenti o affini istituiti negli istituti superiori delle arti visive secondo quanto previsto dalla presente legge. Gli assistenti che non superano positivamente il giudizio di idoneità sono trasferiti nel ruolo dei ricercatori universitari.
6. I docenti supplenti, incaricati annuali e gli assistenti non di ruolo, che hanno prestato servizio nelle accademie di belle arti per almeno tre anni, sono immessi in ruolo secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle accademie di belle arti, e sono abilitati a sostenere i rispettivi giudizi di idoneità secondo le norme di cui al presente articolo.
7. Nei riguardi del personale non docente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno prevedere le modalità di inquadramento nei nuovi ruoli, analoghi a quelli del personale non docente delle università, garantendo in ogni caso il riconoscimento del servizio prestato nei ruoli di provenienza e la conservazione delle posizioni economiche e di carriera.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.