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Legislatura 13ยช - Disegno di legge N. 3746

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3746


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica


(CIAMPI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro del commercio con l'estero

(FASSINO)

e col Ministro dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica


(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del SudAfrica sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998







ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Sud-Africa per la cooperazione scientifica e tecnologica é stato firmato a Pretoria il 15 gennaio 1998 dall'onorevole Ministro Dini. Con la firma dell'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Sud-Africa si potranno ora creare le condizioni per un rafforzamento e per lo sviluppo della collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi anche in questo importante settore.
L'Africa australe é considerata una delle regioni prioritarie per gli interessi italiani e il Sud-Africa rappresenta sicuramente il Paese piú avanzato della regione per quanto riguarda il settore della scienza e della tecnologia. Le mutate condizioni politiche di questo Paese hanno aperto nuove prospettive di collaborazione prontamente colte dalle università e dagli enti di ricerca italiani che, a tale proposito, hanno manifestato il loro forte interesse in questa direzione. Tenuto conto inoltre che in Sud-Africa sono presenti alcune imprese italiane operanti nei settori delle tecnologie avanzate (Alenia del gruppo Finmeccanica) e dei potenziali vantaggi che queste potrebbero trarre dallo sviluppo della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, già nel 1995 é stato avviato il negoziato per la definizione del presente Accordo quadro di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia.

* * *

L'Accordo in questione é formato da un preambolo , nel quale le parti contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica, nella consapevolezza dell'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia e, in particolare, delle nuove condizioni politiche, economiche e sociali del Sud-Africa, da 12 articoli e da un allegato sulla proprietà intellettuale.
L'obiettivo generale dell'Accordo, indicato nell'articolo 1, é quello di promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei settori di mutuo interesse e su base paritaria.
In considerazione dei contenuti e delle linee strategiche confacenti alla realtà e alle prospettive delle relazioni fra i due Paesi sul piano bilaterale e multilaterale, l'articolo 2 dell'Accordo prevede la promozione della collaborazione scientifica e tecnologica in aree di interesse reciproco. A tale proposito vengono definite due grandi aree prioritarie di ricerca, quali la ricerca di base ed applicata nei settori delle scienze naturali, fisiche e mediche, e la ricerca industriale e le innovazioni tecnologiche. É inoltre sottolineata l'importanza della collaborazione anche nei settori delle scienze agrarie, della protezione dell'ambiente e dell'ecologia.
Per il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e la realizzazione dei progetti, le Parti favoriranno la stipula di intese specifiche tra università, enti scientifici e imprese dei due Paesi e la definizione di protocolli attuativi o aggiuntivi nell'ambito dell'Accordo quadro (articolo 3).
L'articolo 4 stabilisce le modalità per il trasferimento delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle ricerche congiunte. Nel successivo articolo 5 vengono indicate le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione tra i due Paesi. In particolare é previsto lo scambio di personale scientifico e di informazioni, la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, la costituzione di centri comuni di ricerca, l'organizzazione congiunta di congressi e seminari, e ogni altra forma di cooperazione concordata dalle Parti, ivi compresa l'attività di ricerca applicata al settore industriale e agricolo.
L'articolo 6 prevede la promozione e la realizzazione di progetti congiunti che possano essere inseriti in programmi multilaterali, in particolare in quelli dell'Unione europea. Le Parti dichiarano, inoltre, il reciproco impegno per l'assistenza del personale dell'altro Paese durante lo svolgimento dei progetti congiunti.
La delicata materia relativa ai diritti sulla proprietà intellettuale viene regolata nell'allegato all'Accordo al quale fa riferimento l'articolo 7 dell'Accordo stesso.
Nell'allegato la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale che possano avere origine dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.
Le modalità per la realizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi sono regolate dall'articolo 9. A tale proposito é prevista la costituzione di una Commissione mista per la collaborazione scientifica, nominata dalle istituzioni coordinatrici definite all'articolo 8. Tale Commissione sarà responsabile dell'attuazione dell'Accordo attraverso la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, l'individuazione delle priorità e la definizione di un programma esecutivo.
Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi accordi bilaterali di cooperazione. In particolare, all'articolo 12 viene definita la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell'Accordo stesso.
In conclusione, ci sono tutti gli elementi per prevedere lo sviluppo di una intensa attività di collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia. Evidenti sono le potenzialità per un aumento delle relazioni con il Sud-Africa in questo settore ed anche in quello economico e commerciale, con inevitabili ricadute anche sul piano politico. Questo Paese potrebbe, inoltre, rappresentare il perno per un rilancio su nuove basi della collaborazione con gli altri Paesi della regione nel settore scientifico e tecnologico.
Si precisa che gli articoli 5 e 9 dell'Accordo comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato che vengono quantificati nell'allegata Relazione tecnica.






RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, con il Sud-Africa comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:


Articolo 5 a-b

(Scambio di esperti e docenti)

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, é previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa é cosí suddivisa:

Porzione di testo non disponibile


Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 5 a-b), di esperti, docenti e ricercatori, si prevede che l'Italia possa inviare in Sud-Africa quaranta unità. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cosí quantificati:

Porzione di testo non disponibile



Articolo 5 a-b

(Soggiorni scientifici)

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, é prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipa zione di esperti, docenti e ricercatori ai soggiorni scientifici e tecnologici. La relativa spesa é cosí quantificata:

Porzione di testo non disponibile




Articolo 5 c-g-h

(Conferenze, corsi di formazione, attività di ricerca, pubblicazioni)

Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze, nonché un contributo per corsi di formazione e per attività di ricerca congiunta. La relativa spesa é cosí quantificata:

Porzione di testo non disponibile



Articolo 9

(Commissione mista)

Al fine di esaminare i programmi operativi, é costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente a Johannesburg ed a Roma. É prevista, altresí, un'ulteriore riunione per la verifica della cooperazione. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa é cosí quantificata:
Spese di missione:

Porzione di testo non disponibile


Spese di viaggio:

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In conclusione, l'onere da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1999 e per ciascuno degli anni successivi, é il seguente:

1999 2000 2001


Articolo 5 a-b
(Scambio di esperti

e docenti)L. 162.000.000L. 162.000.000L. 162.000.000


Articolo 5 a-b

(Soggiorni scientifici)" 167.500.000" 167.500.000" 167.500.000


Articolo 5 c-g-h
(Conferenze, corsi di
formazione, attività

di ricerca, pubblicazioni)" 140.000.000" 140.000.000" 140.000.000


Articolo 9

(Commissione mista)" 14.862.000-" 14.862.000



TOTALI L. 484.362.000L. 469.500.000L. 484.362.000



IN CIFRA TONDA " 484.000.000" 470.000.000" 484.000.000



Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i soggiorni scientifici, al contributo per le conferenze, le attività di ricerca e le pubblicazioni, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud-Africa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Pretoria il 15 gennaio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 484 milioni per l'anno 1999, in lire 470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 484 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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