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Legislatura 13ยช - Disegno di legge N. 3344

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3344


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, GASPERINI, BIANCO, ANTOLINI, ROSSI, DOLAZZA, LAGO, MANARA, BRIGNONE, WILDE, AVOGADRO, COLLA e CECCATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1998

Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e alla legge 5 marzo 1977, n. 54, in materia di ricorrenze religiose e del loro riconoscimento quali festività agli effetti civili






ONOREVOLI SENATORI. - La disciplina del riconoscimento, agli effetti civili, delle festività religiose é regolata dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, la quale ha subíto notevoli modificazioni con la successiva legge 5 marzo 1977, n. 54.
Fino al 1976, lo Stato riconosceva come giorni festivi agli effetti civili, le festività religiose riconosciute tali dall'articolo 11 del concordato stipulato con la Santa Sede nel 1929 di cui alla legge 27 maggio 1929, n. 810.
Esse erano il primo giorno dell'anno, l'Epifania (6 gennaio), San Giuseppe (19 marzo), l'Ascensione, il Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo (29 giugno), la Assunzione della Beata Vergine (15 agosto), Ognissanti (1º novembre), l'Immacolata (8 dicembre), Natale (25 dicembre).
A queste si aggiungevano due festività, ufficialmente non riconosciute dalla Chiesa agli effetti del precetto festivo, ma di lunga e consolidata tradizione popolare: il Lunedí dopo Pasqua (o Lunedí dell'Angelo) e, il 26 dicembre (Santo Stefano).
Nel 1977 vennero espressamente abrogate agli effetti civili e nella cadenza infrasettimanale diversa dalla domenica, l'Epifania, San Giuseppe, l'Ascensione, il Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo.
Ció avvenne per iniziativa del già Presidente del Consiglio, onorevole Giulio Andreotti, motivata dalla loro "negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici".
Successivamente, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, e, in applicazione del nuovo concordato con la Santa Sede, venivano reintrodotte l'Epifania e, per la sola città di Roma, quella dei Santi Pietro e Paolo, quali patroni dell'Urbe.
Tuttavia, l'attuale regime delle festività religiose agli effetti civili, in un Paese di forte radicamento della religione cattolica, presenta incongruenze con alcune realtà di altri Paesi, indipendentemente dalla loro appartenenza all'Unione europea, nei quali la presenza della religione cattolica é minore o addirittura minoritaria.
L'Ascensione (scomparsa dal calendario delle festività civili in Italia, Spagna e Portogallo) é invece civilmente riconosciuta tale in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera.
Il Corpus Domini é festività agli effetti civili in Austria e Portogallo.
Il Belgio, la Danimarca. la Francia, la Germania, l'Irlanda, l'Olanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, riconoscono agli effetti civili il Lunedí di pentecoste.
Il presente disegno di legge intende, pertanto, adeguare la materia del riconoscimento delle festività ufficialmente riconosciute dalla Chiesa cattolica e quelle di forte tradizione cattolica popolare, all'attualità degli altri Paesi dell'Unione europea.
Al riguardo, i motivi che avevano spinto le autorità governative, nel 1977, a sopprimere alcune festività erano di ordine economico e, pertanto, attualmente superati.
D'altronde, in una logica di concorrenzialità di mercato, secondo i princípi dell'"economia di scala", vengono presi in considerazione altri parametri, quali la pressione fiscale e gli oneri impropri che gravano sulle imprese, la politica creditizia a favore delle imprese stesse, l'impiego delle tecnologie che consentano una buona conoscenza delle previsioni della domanda di mercato, nonché l'abbattimento dei costi di produzione.
É bene ricordare come molti Paesi ad economia avanzata (fatta eccezione dei cattolicissimi Italia, Spagna e Portogallo) non hanno ritenuto di dover adottare provvedimenti simili a quelli della legge n. 54 del 1977, al fine di premiare logiche economistiche grossolane e superate e, preservando i sentimenti religiosi e popolari, tramandati di generazione in generazione.
Di ben altra portata, in questo Bel Paese, avrebbero dovuto essere i provvedimenti a sostegno dell'economia, anziché la riduzione delle festività!
Con la reintroduzione delle festività soppresse dalla legge 54 del 1977, si darebbe maggiore significato alla tradizione popolare, nonché incremento ad altri settori, quali il turismo e il tempo libero, con buoni ritorni dal punto di vista economico e in perfetta coerenza con i Paesi europei.
L'articolo 1 abroga il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 54 del 1977, reintroducendo le festività religiose soppresse agli effetti civili, elencate all'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
L'articolo 2 introduce la festività del Lunedí di Pentecoste.
Infine l'articolo 3 intende rimediare a un fatto anomalo introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985, accordando alla sola città di Roma, una tutela avente forza di legge per il riconoscimento della festività del Santo patrono. Con tale articolo si intende determinare il riconoscimento per legge della festività del Santo patrono di ogni comunità civile e religiosa, finora oggetto di uso e consuetudine.
Nessuna innovazione é stata fatta relativamente al regime delle festività civili del 25 aprile, 1º maggio, 2 giugno e 4 novembre.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Le ricorrenze di San Giuseppe (19 marzo), Ascensione, Corpus Domini, nella loro naturale cadenza di calendario, sono riconosciute festività aventi effetti civili, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, é abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, é aggiunta la seguente festività agli effetti civili: "il giorno di lunedí seguente la Pentecoste".

Art. 3.

1. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, é aggiunto il seguente comma:

"Le consuetudini recepite dai contratti collettivi di categoria, sia integrativi che aziendali, o deliberate dagli organi elettivi locali o riconosciuti con atti di autorità ecclesiastiche locali, concernenti la ricorrenza della festa del Santo patrono, sono riconosciute agli effetti civili, limitatamente al territorio a cui si riferiscono".