N. 3110
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
(V. Stampato Camera n. 3769 )
approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 26 febbraio 1998
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura
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Art. 1. (Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive) 1. Ai soggetti danneggiati da attività estorsive é elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge. |
| Art. 2. (Limitazione temporale e territoriale) 1. L'elargizione é concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1º gennaio 1990. |
| Art. 3. (Elargizione alle vittime 1. L'elargizione é concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. |
| Art. 4. (Condizioni dell'elargizione) 1. L'elargizione é concessa a condizione che: a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive; tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10- quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione; d) il delitto dal quale é derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza. 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del comma 1 se la vittima fornisce all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale é derivato il danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. |
| Art. 5. (Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive) 1. Se vi é stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione puó essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia. |
| Art. 6. (Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà) 1. L'elargizione, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 4, é concessa anche agli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali: a) subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;b) subiscono quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione. |
| Art. 7. (Elargizione ad altri soggetti) 1. L'elargizione é altresí concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento. |
| Art. 8. (Elargizione ai superstiti) 1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione é concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza: a) coniuge e figli;b) genitori; c) fratelli e sorelle; d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona. 2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione é ripartita, in caso di concorso di piú soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. |
| Art. 9. (Ammontare dell'elargizione) 1. L'elargizione é corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora piú domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non puó superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni. |
| Art. 10. (Criteri di liquidazione) 1. L'ammontare del danno é determinato: a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attività esercitata dalla vittima. 2. Il mancato guadagno, se non puó essere provato nel suo preciso ammontare, é valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale. |
| Art. 11. (Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte) 1. Nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, l'elargizione é concessa per la sola parte che eccede l'ammontare degli emolumenti ricevuti dall'interessato, per lo stesso evento lesivo, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302. |
| Art. 12. (Copertura assicurativa) 1. Se il danno é coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione é concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che puó essere liquidata dall'assicuratore. |
| Art. 13. (Modalità e termini per la domanda) 1. L'elargizione é concessa a domanda. |
| Art. 14. (Concessione dell'elargizione) 1. La concessione dell'elargizione é disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19. La deliberazione deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresí l'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. |
| Art. 15. (Corresponsione e destinazione 1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puó essere corrisposta in una o piú soluzioni. |
| Art. 16. (Revoca dell'elargizione) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione é revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima; c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione. 2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15. |
| Art. 17. (Provvisionale) 1. Prima della definizione del procedimento per la concessione dell'elargizione puó essere disposta, a domanda, la corresponsione, in una o piú soluzioni, di una provvisionale fino al settanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21. |
| Art. 18. (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive) 1. É istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo é alimentato da: a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 1990;b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 2- undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. 2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puó essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
| Art. 19. (Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura) 1. Presso il Ministero dell'interno é istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Comitato é presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime. Il Comitato é composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate; d) da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime; e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. 2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non é rinnovabile per piú di una volta. |
| Art. 20. (Sospensione di termini) 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. |
| Art. 21. (Regolamento di attuazione) 1. Con regolamento emanato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per: a) razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché unificare i Fondi di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge;b) stabilire i princípi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP; c) snellire e semplificare le procedure di cui alla lettera a), con particolare riguardo agli adempimenti istruttori da attribuire al prefetto competente per territorio, al fine di assicurare alle procedure stesse maggiore celerità e speditezza, secondo criteri idonei ad assicurare la tutela della riservatezza degli interessati, in particolare in caso di do manda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria; d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 19; e) individuare, nei casi in cui l'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura sia stata richiesta per il ristoro di un danno conseguente a lesioni personali, le relative modalità di accertamento medico; f) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 18, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime. 2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 é trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento é emanato anche in mancanza del parere. |
| Art. 22. (Modifica all'articolo 14 della legge 1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo é esente da oneri fiscali". |
| Art. 23. (Modifica all'articolo 6 della legge 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, é sostituito dal seguente: " 1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza". |
| Art. 24. (Disposizioni transitorie) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni della presente legge si applicano anche in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della sua entrata in vigore. Se, a tale data, sono decorsi i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 3 e 4, la domanda puó essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data predetta. |
| Art. 25. (Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;b) il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468. 2. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse. |