N. 3077
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro del tesoro,
(CIAMPI)
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
(BERLINGUER)
e col Ministro per i beni culturali ambientali
(VELTRONI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997
ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra Italia ed Estonia si inserisce nel quadro generale dei criteri ai quali si ispira il Ministero degli affari esteri, orientato a sviluppare pienamente le capacità di promozione e collaborazione offerte da tale significativo genere di strumento di politica estera.
Oltre alla già rilevante valenza bilaterale dell'Accordo in esame, esso si inserisce, in particolare, in un promettente scenario generale nel quale diversi Paesi dell'ex Unione Sovietica, divenuti indipendenti, presentano favorevoli ed ampi spazi di penetrazione nei confronti della cultura italiana.
La specifica importanza politica dell'Estonia nel contesto dell'area geografica ai confini della Russia e le sue potenziali capacità di espansione dei rapporti economico-commerciali con l'Italia hanno inoltre costituito costanti e precisi termini di riferimento nel corso del negoziato per l'Accordo sulla cooperazione culturale in questione.
L'Accordo determina i princípi ed i settori attraverso i quali dovrà operare la collaborazione culturale e scientifica tra i due Paesi. Particolarmente individuati sono i campi prioritari in cui attuare la maggiore attività: istruzione ed insegnamento della lingua italiana, cooperazione interuniversitaria, cooperazione scientifica.
L'articolo 1 regola il settore prioritario dell'insegnamento della lingua e tende ad incoraggiare in maniera sensibile lo sviluppo della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento dell'italiano nel territorio della Repubblica di Estonia.
L'articolo 2 disciplina il settore parimenti prioritario della cooperazione interuniversitaria tra istruzioni accademiche ed istituti di ricerca scientifica. Uno strumento essenziale per la realizzazione di tale cooperazione sarà costituito dal sostegno dello scambio e delle visite di docenti, ricercatori e, piú in generale, di personalità del mondo della cultura.
L'articolo 3 prevede il caso particolare in cui i due Paesi ritengano necessario richiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o progetti di cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica. Tale partecipazione viene ammessa, ma é subordinata all'assenso di entrambe le Parti.
L'articolo 4 riguarda il campo dei rapporti artistico-culturali e tende allo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, del cinema e delle arti popolari, mediante lo scambio di artisti e la partecipazione a mostre, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni rilevanti. In tale quadro le Parti assumono l'impegno di scambiarsi mostre ad alto livello, in grado di esprimere il proprio patrimonio artistico e culturale.
L'articolo 5 tutela e favorisce le attività delle istituzioni culturali, come istituti di cultura, associazioni culturali ed istituzioni scolastiche, nel territorio dell'altro Paese. Tale condizione di favore, peraltro, deve necessariamente rientrare nell'ambito della legislazione della Parte ospitante.
L'articolo 6 si riferisce al settore prioritario dell'insegnamento della lingua, di cui già all'articolo 1, e prevede alcuni strumenti specifici per lo sviluppo di tale attività quali cattedre e lettorati universitari, traduzione di opere letterarie, scambio e perfezionamento di traduttori.
L'articolo 7 concerne il settore prioritario della collaborazione nel campo dell'istruzione e contempla il rafforzamento delle sinergie in tale materia attraverso gli scambi di esperti e di documentazione sui rispettivi sistemi di istruzione. Gli scopi di questa collaborazione consistono principalmente nella reciproca conoscenza dei rispettivi sistemi scolastici, nel confronto degli ordinamenti e dei piani di studio e nella possibilità di giungere al reciproco riconoscimento dei titoli di studio, sia di livello scolastico che universitario.
L'articolo 8 regola il settore prioritario della cooperazione scientifica, nel quale le Parti si impegnano a coordinare la scelta delle varie priorità e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive organizzazioni ed istituzioni. Per sviluppare la cooperazione in questione, i due Paesi favoriranno lo scambio di documentazione, le visite di esperti e specialisti, l'organizzazione di conferenze e seminari, la realizzazione di comuni ricerche, studi e pianificazioni.
L'articolo 9 riguarda il rilevante settore della cooperazione in campo archeologico e si prevedono scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Un mezzo essenziale per la collaborazione in tale campo, previsto dall'Accordo, é il reciproco sostegno delle missioni archeologiche dell'altro Paese operanti nel proprio territorio.
L'articolo 10 disciplina le borse di studio per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario, che costituiscono uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione culturale e scientifica.
L'articolo 11 fa valere la necessità, opportunamente rappresentata in tutti i piú recenti accordi culturali, di instaurare una piú stretta collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi al fine di impedire l'importazione e l'esportazione di opere d'arte, beni culturali ed, inoltre, di mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 completano il quadro della collaborazione culturale tra i due Paesi incoraggiando la cooperazione nei settori dello sport, della gioventú, della informazione, dei sistemi educativi, degli archivi, dei musei, delle biblioteche e degli organismi radio-televisivi.
L'articolo 17 prevede, infine, la costituzione di una Commissione mista che dovrà tradurre in precise norme, attraverso programmi esecutivi di regola a carattere pluriennale, i princípi accolti dall'Accordo. Tale Commissione potrà riunirsi alternativamente nelle due capitali solo dopo l'avvenuta ratifica dell'Accordo stesso, secondo le norme costituzionali di ognuno dei due Paesi.
L'Accordo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica (articolo 18), resterà valido a tempo indeterminato (articolo 19), salvo denuncia di una delle due Parti con un preavviso di sei mesi (articolo 19). Quest'ultima costituisce una clausola formale che viene di regola inserita in tutti gli accordi culturali.
RELAZIONE TECNICA
L'attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale con l'Estonia comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:
Articoli 1-6:
Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Estonia, si prevede l'assunzione di un lettore per un anno, la costituzione di tre cattedre di italiano per docenti locali, lo svolgimento di n. 2 corsi di formazione per docenti locali, nonché l'acquisto di libri e materiale audiovisivo; la relativa spesa viene cosí suddivisa:
Porzione di testo non disponibile
Articoli 2-13-15
Allo scopo di migliorare la cooperazione culturale, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa é cosí suddivida:
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Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione culturale (articoli 2, 13, 15) di docenti, ricercatori ed esperti, si prevede che l'Italia possa inviare in Estonia n. 18 unità (n. 6 docenti, n. 10 ricercatori, n. 1 archivista, n. 1 bibliotecario). I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono suddivisi come segue:
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Articolo 4
Allo scopo di promuovere le iniziative nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, si prevedono i seguenti oneri annui, cosí suddivisi:
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Articolo 7
Al fine di migliorare la conoscenza dei sistemi scolastici ed universitari, é previsto l'invio annuo di tre funzionari a Tallin per un periodo di cinque giorni.
La relativa spesa, tenuto conto del calcolo indicato all'articolo 17, é cosí suddivisa:
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Articolo 8-b
Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di otto borse di studio per la durata di dodici mesi per soggiorni scientifici e tecnologici.
La relativa spesa annua é cosí quantificabile:
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Articolo 8-c
Per contribuire alla diffusione delle attività e delle conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze.
La relativa spesa viene cosí quantificata:
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Articolo 9
Per favorire la collaborazione nel settore archeologico, viene richiesta la seguente spesa:
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Articolo 10
Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti dell'Estonia, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno tre borse di studio della durata di dieci mesi. I relativi oneri sono cosí suddivisi:
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Articolo 12
Per favorire lo scambio di esperienze nei settori sportivi e giovanili, vengono chieste le seguenti spese:
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Articolo 17
Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente a Tallin ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio in missione di quattro funzionari per un periodo di sei giorni nella indicata città, la relativa spesa viene cosí quantificata:
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In conclusione, l'onere complessivo, da porre a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1998-2000 e per ciascuno degli anni successivi é il seguente:
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Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alla costituzione delle cattedre, agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
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Articolo 7
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Sarà da imputare allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il seguente onere:
Articolo 13
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Inoltre, verrà iscritta, nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, la seguente spesa:
Articolo 15
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I rimanenti oneri, scaturenti dagli altri articoli dell'Accordo, saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'educazione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia, fatto a Tallin il 22 maggio 1997. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 710 milioni per l'anno 1998, in lire 687 milioni per l'anno 1999 ed in lire 710 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |