N. 2921
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
di concerto col Ministro degli affari esteri
(DINI)
col Ministro della difesa
(ANDREATTA)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
(V. Stampato Camera n. 4273 )
approvato alla Camera dei deputati il 4 dicembre 1997
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 362
Dopo l'articolo 3, é inserito il seguente:
"Art. 3- bis. - (Conservazione di somme in bilancio). - 1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresí utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico-logistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1997. | |
| TESTO DEL DECRETO-LEGGE | TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
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| Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di Polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto legge:
| Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di Polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia |
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Articolo 1. | Articolo 1. |
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(Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione
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(Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione
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1. É autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997. |
Identico. |
| Articolo 2. | Articolo 2. |
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(Regime degli interventi a carattere umanitario) |
(Regime degli interventi a carattere umanitario) |
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1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15. |
Identico. |
| Articolo 3. | Articolo 3. |
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(Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
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(Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
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1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, é autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscrivere al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. |
Identico. |
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| Articolo 3- bis. 1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresí utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico-logistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Articolo 4. (Entrata in vigore) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. SCÁLFARO |
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