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Legislatura 13ยช - Disegno di legge N. 2921

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2921


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

(V. Stampato Camera n. 4273 )

approvato alla Camera dei deputati il 4 dicembre 1997

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 1997



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia






DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.







ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 362



Dopo l'articolo 3, é inserito il seguente:

"Art. 3- bis. - (Conservazione di somme in bilancio). - 1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresí utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico-logistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".




Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1997.



TESTO DEL DECRETO-LEGGE


TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI


Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di Polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerati la situazione di crisi socio-economica che ha investito l'Albania ed i perduranti rischi per la stabilità derivanti dalla criminalità organizzata;
Vista la richiesta delle autorità albanesi di un intervento civile nei settori ritenuti prioritari, fra i quali quello del ristabilimento dell'ordine pubblico;
Viste le conclusioni della Conferenza internazionale sull'Albania, tenutasi a Roma il 31 agosto 1997;
Visto il Protocollo d'intesa tra i Ministri dell'interno della Repubblica italiana e della Repubblica d'Albania, concernente la consulenza e l'assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi, firmato a Roma il 17 settembre 1997;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire l'immediato avvio delle attività finalizzate al ristabilimento dell'ordine pubblico;
Ritenuta, altresí, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la conclusione degli interventi umanitari in favore degli sfollati della ex Jugoslavia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legge:


Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di Polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia


Articolo 1.


Articolo 1.

(Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione
delle Forze di polizia albanesi)

(Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione
delle Forze di polizia albanesi)

1. É autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.
2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Identico.


Articolo 2.


Articolo 2.

(Regime degli interventi a carattere umanitario)

(Regime degli interventi a carattere umanitario)

1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Identico.


Articolo 3.


Articolo 3.

(Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
sorte nei territori della ex Jugoslavia)

(Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche
sorte nei territori della ex Jugoslavia)

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, é autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscrivere al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.


Articolo 3- bis.

(Conservazione di somme in bilancio)

1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresí utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico-logistiche per le esigenze delle forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 4.

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 27 ottobre 1997.

SCÁLFARO


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