N. 1399
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
di concerto col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996
Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, recante dis posizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento costituisce reiterazione del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, non convertito nei termini costituzionali, e contiene pertanto le disposizioni del citato decreto-legge riguardanti i lavori socialmente utili, gli interventi a sostegno del reddito, nonché le disposizioni di natura contributiva e previdenziale.
In occasione del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, da cui trae origine il presente provvedimento, il Governo aveva già proposto misure di sussidiazione del reddito dei lavoratori che ne erano rimasti privi per effetto della cessazione dei trattamenti salariali, intese ad operare sul fronte della grave situazione occupazionale del Paese. In considerazione del permanere di tale situazione di crisi scaturiscono, pertanto, i requisiti costituzionalmente richiesti della necessità e dell'urgenza anche del provvedimento qui proposto, trovando esso ampia ragione nell'assicurare una sussidiazione nei casi di perdita del posto di lavoro e di cessazione dei trattamenti di sostegno al reddito, peraltro ancorandola ad una adibizione a lavori socialmente utili, e nel favorire nuove possibilità di impiego attraverso, in particolare, misure di incentivazione del ricorso al part-time e ai contratti di solidarietà.
Come é noto, il decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, dando iniziale attuazione all'intesa del 18 novembre 1994, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre 1994 dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza o scaduti nel corso del predetto anno. In considerazione della cessazione dei predetti trattamenti e nella logica di un superamento del sistema delle mere proroghe degli stessi, a contenuto essenzialmente assistenziale, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, recante disposizioni diverse, rispetto al precedente, quanto ad oggetto e contenuto degli interventi, definiva, peraltro, da un lato, un nuovo sostegno al reddito, denominato sussidio, di misura pari al 64 per cento del massimale di cassa integrazione straordinaria, correlandone la corresponsione all'effettiva partecipazione a lavori di pubblica utilità, e dall'altro, un intervento sussidiativo consistente nella erogazione per il periodo 1º gennaio-31 maggio 1995 di un trattamento di importo decrescente nel tempo a garanzia di coloro i quali venivano a trovarsi all'inizio dell'anno 1995 in assoluta carenza di protezione del reddito.
Il successivo decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, che ha reiterato il citato decreto-legge n. 31 del 1995, pur riproducendone sostanzialmente le logiche, ha differenziato le posizioni dei dipendenti della GEPI e dell'INSAR nell'intento di non disperdere, per quei soggetti che avessero esaurito ogni protezione in qualità di dipendenti dei ricordati organismi, quelle capacità organizzative ed occupazionali da questi ultimi allestite o da porre ancora in essere.
Cosí, rispettando l'accordo conseguito il 14 febbraio 1995, si é consentito ai soggetti di che trattasi, ancorché non piú legati da un rapporto di dipendenza con GEPI ed INSAR, di non fuoriuscire del tutto dall'ambito dell'organizzazione per rioccupazione o di utilizzazione in lavori socialmente utili cui le stesse GEPI ed INSAR sono funzionalmente predisposte e ció in relazione sia a coloro che, avendo esaurito la cassa integrazione, abbiano accesso alla mobilità, sia in relazione a coloro che, non piú titolari di alcuna protezione al reddito, hanno conservato, come effetto di trascinamento fino al 31 maggio 1995, un trattamento proporzionato al 64 per cento del tetto massimo di integrazione salariale, che comunque sarebbe spettato loro sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 31 del 1995.
Le esperienze conseguite in ordine all'applicazione delle disposizioni introdotte dal citato decreto-legge n. 232 del 1995 e dai successivi, fino al qui reiterato decretolegge n. 404 del 1996, danno luogo alle esigenze di modificazioni, integrazioni e revisioni già apportate con il provvedimento in esame.
In particolare, all'articolo 1, in materia di lavori socialmente utili, l'urgenza di un intervento di prima, immediata applicabilità ha indotto a predisporre (commi 1, 2 e 3) una disciplina transitoria che, in attesa di una organica revisione della normativa in materia, mira a rendere piú agevole e snello il ricorso all'istituto. A tal fine, da un lato, si é ripristinata la vigenza delle disposizioni precedenti all'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrate con le norme di tale articolo che sono risultate di maggiore utilità e, dall'altro, si é impressa un'accelerazione al procedimento incidendo in tutte le sue fasi, dai criteri di selezione dei destinatari alle modalità concrete di svolgimento, senza peraltro trascurare l'aspetto relativo all'attuazione e al completamento dei programmi per l'assorbente utilità che ne deriva sotto il profilo occupazionale.
Con l'articolo 1 del presente decreto si é precisato peraltro (comma 3) che il sussidio é erogato dall'INPS e si é chiarito altresí che ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili puó essere corrisposto da parte dei soggetti proponenti o utilizzatori un importo integrativo del trattamento in essere.
Il comma 4 dispone un incremento della dotazione del Fondo per l'occupazione per effetto degli stanziamenti recati dalla legge finanziaria, Fondo che é ulteriormente incrementato di 350 miliardi per l'anno 1996 (comma 22).
Il comma 5 regola la disciplina dell'accesso dei lavoratori disoccupati di lungo periodo ai lavori socialmente utili e la misura del trattamento in costanza di utilizzazione nonché la durata dello stesso, prevedendo un sussidio in misura pari al 64 per cento del trattamento massimo di CIGS per un periodo di dodici mesi.
Con il comma 6, in attesa dell'avvio dei lavori socialmente utili, per tali soggetti é stato necessario predisporre una disciplina transitoria, della durata di cinque mesi ovvero fino al 31 maggio 1995, tra il vecchio sistema delle proroghe e il nuovo regime del sussidio attribuibile solo in caso di adibizione a lavori socialmente utili. Cosí, per i periodi in cui i lavoratori non sono impegnati nei lavori socialmente utili, ad essi é attribuita una erogazione, fino al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento previdenziale in godimento e nella misura del 64 per cento del trattamento massimo di CIGS, ridotta del 30 per cento per i restanti due mesi. Ció delinea una opportuna gradualità nella riduzione della protezione del reddito fino al suo definitivo collegarsi all'utilizzazione in lavori socialmente utili.
Al predetto periodo di raccordo tra sostegno al reddito ed avvio ai lavori socialmente utili é stato, poi, necessario aggiungere una protezione tale da evitare soluzioni di continuità dal vecchio sistema (meramente assistenziale) al nuovo sistema (utilizzo in lavori socialmente utili) di protezione attraverso l'individuazione di una fase di orientamento dei lavoratori disposti ad accedere ai medesimi che, nell'occupare gli stessi lavoratori, consenta ad essi, per questa via, di fruire della sussidiazione in attesa che l'istituto del lavoro socialmente utile dispieghi i suoi effetti (comma 8). Per altro verso si arricchisce il momento della utilizzazione in lavori socialmente utili coordinandolo con quello della formazione, poiché si consente, almeno nella fase di prima applicazione, la coordinazione dei due impegni per il lavoratore, entrambi indennizzati per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.
A tale impianto, cosí come descritto, si affiancano, poi, disposizioni di contorno rivolte a regolare l'istituto del sussidio, mobilità e priorità di accesso ai lavori socialmente utili e a favorire, per quanti vi abbiano partecipato, l'accesso verso nuove occupazioni (commi 9, 11, 12 e 13).
Con il comma 10 si intende assicurare ai lavoratori nei cui confronti siano cessati o cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, impegnati in lavori socialmente utili, la continuità della loro utilizzazione nella esecuzione del progetto, comunque per un periodo massimo di dodici mesi. Contestualmente vengono rivisitate, nel senso di un loro alleggerimento, le ordinarie procedure relative all'avvio nei lavori socialmente utili.
Il comma 14 fa, infine, chiarezza sul regime previdenziale a cui assoggettare i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro finanziati dagli enti locali, prevedendo per essi il regime dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché l'inquadramento nel settore previdenziale agricolo per gli addetti ai lavori di forestazione assunti dalle pubbliche amministrazioni, altrimenti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274.
Il comma 18 inserisce nel novero dei soggetti promotori di progetti di lavori socialmente utili le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, consentendo, altresí, loro la possibilità di presentare nuovi progetti allorquando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia divenuto socio lavoratore.
Il comma 19 prevede, per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, attività di orientamento al fine di agevolare il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Il comma 20 affida, a decorrere dal 1996, alle commissioni regionali per l'impiego la decisione di stabilire le priorità di utilizzo delle risorse destinate ai lavori socialmente utili e, con una disposizione di carattere procedimentale, si consente loro di utilizzare anche le risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni per le medesime finalità.
Con il comma 21 si intende assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili, consentendo ai soggetti promotori (individuati nel decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451), da un lato, la possibilità di costituire società miste a condizione che l'organico delle stesse sia costituito in misure prefissate dai lavoratori ovvero da soggetti aventi titolo ad essere avviati ai lavori socialmente utili e, dall'altro, la facoltà per gli stessi soggetti promotori di stipulare, in via straordinaria e limitatamente alla fase iniziale, con le predette società miste convenzioni o contratti, di durata non superiore a trentasei mesi, aventi ad oggetto attività similari rispetto a quelle svolte nell'ambito dei progetti già promossi dai medesimi soggetti promotori.
Infine, una disposizione di carattere organizzatorio é recata dal comma 23, laddove é previsto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisca semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ovvero collocati in cassa integrazione.
L'articolo 2 detta disposizioni in materia previdenziale e contributiva. Relativamente agli interventi interessanti le prestazioni pensionistiche in favore degli spedizionieri doganali (commi 1 e 2), occorre preliminarmente rilevare che l'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali intracomunitari, disposta a far data dal 1º gennaio 1993, comportando una drastica riduzione delle attività degli spedizionieri doganali, ha determinato un sensibile calo delle entrate contributive del Fondo di previdenza e assistenza di categoria, in gran parte connesse alle marche previdenziali per gli scambi intracomunitari (contribuzione indiretta).
Conseguentemente l'equilibrio gestionale del Fondo, in quanto basato sul principio della ripartizione, é stato gravemente compromesso nel corso del 1993, tanto che dal mese di gennaio 1994 l'ente non é in grado di garantire il pagamento del trattamento di quiescenza ai suoi 1.800 pensionati e, tantomeno, a coloro che, maturandone i requisiti, chiederanno il pensionamento. Sulla vicenda si sono avute, del resto, interrogazioni parlamentari volte a chiedere l'intervento del Governo.
Pertanto, in attesa di misure strutturali - da valutare in sede di predisposizione della revisione della specifica forma previdenziale - occorre per l'immediato assicurare la liquidità necessaria al Fondo per il pagamento delle pensioni, al fine di garantire il diritto sancito dall'articolo 38 della Costituzione.
In tale direzione sono dunque previsti gli interventi miranti ad aumentare le entrate, diminuire le uscite del Fondo ed a sussidiare la situazione finanziaria e di cassa con un contributo a carico dello Stato che, a decorrere dal 1996, é pari a lire 13 miliardi annui, quanto appunto necessario per sovvenire alle esigenze del Fondo ai fini della corresponsione dei relativi trattamenti, stante la perdurante precarietà del medesimo e nell'attesa di un suo definitivo riassetto (comma 1).
Con il comma 3 si é inteso sanare le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in data anteriore al 30 giugno 1983, mediante una disposizione priva di oneri a carico dello Stato ed in linea con recenti pronunce giurisprudenziali.
Il comma 4 é volto a trasferire alla gestione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) i contributi versati ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti degli enti locali all'ex gestione della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali (CPDEL) nel periodo 1º ottobre 1991-31 dicembre 1992, al fine di assicurare un'unica protezione previdenziale.
Con il comma 5, con riferimento al piano di prepensionamenti in siderurgia e fermo restando il limite massimo numerico previsto dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, il termine del 31 dicembre 1994, quale limite temporale di riferimento per i lavoratori licenziati a causa di cessazione o riduzione di attività, é differito al 28 febbraio 1995.
Nei commi 6 e 7, in considerazione della grave situazione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), si prevede un finanziamento statale straordinario allo scopo di garantire la solvibilità delle prestazioni a carico dell'Ente. In particolare, con il comma 6, é attribuito all'ENPALS un contributo per gli anni 1996, 1997 e 1998, in attuazione di quanto predisposto dalla legge finanziaria, ed in considerazione del riassetto delle relative gestioni previdenziali previste dalla legge di riforma del sistema pensionistico attraverso i provvedimenti delegati.
Il comma 8, da un lato estende alla SIAE e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) la normativa relativa allo scambio di dati e di informazioni al fine di realizzare un piú efficace controllo sull'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi, e dall'altro prevede la possibilità per l'ENPALS di stipulare convenzioni con i predetti enti per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti all'Ente stesso.
Il comma 9 nasce dall'esigenza di chiarire in maniera definitiva ed inequivoca l'esclusione delle aziende di trasporto viaggiatori a mezzo fune dall'ambito applicativo delle norme sull'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, evitando nel contempo un lungo ed oneroso contenzioso amministrativo e giudiziario il quale, in attesa che si consolidi un univoco indirizzo giurisprudenziale, puó anche determinare seri riflessi economici sul settore e quindi dar luogo, unitamente alla contrazione delle attività registrata in questi ultimi anni per la carenza di precipitazioni nevose, alla chiusura di numerose aziende con pesanti conseguenze anche sul piano occupazionale.
Resta da sottolineare che l'eventuale applicazione delle norme in vigore sulla cassa integrazione guadagni al settore delle aziende di trasporto con impianti a fune risulterebbe comunque di problematico collocamento nel quadro normativo attuale, oltreché di incerta e contestabile applicazione essendo l'unico possibile motivo di sospensione o riduzione di attività nel settore quello legato alle condizioni atmosferiche, causa questa prevista espressamente per le sole aziende edili. La norma quindi pone rimedio alle rappresentate diversità di orientamento interpretativo disponendo in modo espresso l'esclusione dalla cassa integrazione con salvezza delle situazioni in essere.
Il comma 10, con disposizione volta a rimuovere gli ostacoli che hanno fin qui impedito un piú ampio ricorso al part-time e, dunque, la sua diffusione in funzione di promozione di occasioni di lavoro, regola il principio della frazionabilità della retribuzione tabellare INAIL su base oraria già operante per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per il lavoro part-time.
Il comma 12 é volto a definire la problematica interpretativa riferita all'applicazione delle norme in materia di sgravi contributivi per le imprese operanti nel territorio della provincia di Gorizia.
In considerazione della privatizzazione dell'Ente ferrovie S.p.a., si pone il problema di ricondurre nell'ambito della disciplina generale il regime assicurativo sugli infortuni sul lavoro del personale dell'Ente attualmente gestito in forma diretta. A ció sovvengono i commi 13, 14 e 15 che ne attribuiscono, a decorrere dal 1º gennaio 1996, la gestione all'INAIL e all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), disciplinando, peraltro, il trasferimento delle posizioni in essere al 31 dicembre 1995.
L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti dalle società della GEPI e della società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR).
In particolare, l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha disposto interventi di rifinanziamento, in favore della GEPI, per la prosecuzione o comunque per l'avvio di nuove iniziative nell'intento di stimolare quella funzione di recupero dell'imprenditorialità del Paese cui sono immediatamente correlati profili di carattere occupazionale in un momento di particolare esigenza di interventi del settore pubblico.
Per consentire l'espletarsi della predetta funzione, particolarmente vitale in aree di forte crisi occupazionale, e conseguentemente assicurare ai lavoratori dipendenti dalle società non operative della GEPI (e, in analogia, dell'INSAR) il mantenimento di tale rapporto in vista di un proficuo utilizzo nelle connesse, nuove iniziative della GEPI e, in particolar modo, nel settore dei progetti di lavori socialmente utili, é sembrato necessario ed urgente, in considerazione dell'avvenuto decorso del termine di concessione dell'intervento di cassa integrazione in favore di detti dipendenti, differire fino al 31 maggio 1995 la fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Si é dovuto peraltro contemperare tale intervento di differimento con la limitatezza delle disponibilità finanziarie in essere. In tal senso si é operato secondo una logica sistematica, in quanto, da un lato, l'intervento assorbe i periodi di fruibilità del trattamento di mobilità (articolo 3, comma 1) e, dall'altro, la misura dell'indennità del trattamento di cassa integrazione degrada, dopo i primi sei mesi di fruizione, ad una misura ridotta pari all'80 per cento di quella iniziale (articolo 3, comma 2). Tuttavia tale riduzione non opera per i periodi di ammissione ai cosiddetti lavori socialmente utili, essendo il recupero della misura piena dell'indennità funzionale ad una piú adeguata utilizzazione nel caso di specie.
Affiancati a dette misure, l'intervento di concessione di cassa integrazione nella misura del 64 per cento del tetto massimo fino al 31 maggio 1995 per coloro che hanno esaurito ogni protezione, unitamente a quello previsto nel comma 6, sostanzialmente allineano i lavoratori GEPI e INSAR agli altri lavoratori sprovvisti di protezione e protetti dal sussidio di cui all'articolo 1, differenziandoli da essi per il fatto di continuare a fruire delle iniziative che la GEPI e l'INSAR hanno per essi nel frattempo posto in essere o stanno per avviare.
Va da sé che la natura recuperatoria dei lavoratori che delinea il provvedimento in questione affievolisce nei confronti dei sog getti per i quali la protezione sociale interviene in funzione di protezioni piú ampie e definitive quali la possibilità dell'ammissione al pensionamento ed all'istituto della mobilità. É per questo motivo che l'intervento di cassa integrazione qui in argomento é precluso (comma 1) a quanti siano in possesso dei requisiti di ammissione ai trattamenti pensionistici dell'INPS od ai trattamenti di mobilità che accompagnano fino alla soglia dei pensionamenti medesimi (cosiddetta mobilità lunga).
Con i commi 5 e seguenti vengono determinate, da ultimo, le funzioni svolte dalla GEPI e dall'INSAR in materia di gestione del personale già dipendente.
In funzione dell'integrazione della manovra di cui dianzi si é detto, cosí come delineata nell'articolo 3, l'articolo 4 regola il prolungamento degli interventi, rispettivamente, sino al 31 dicembre 1994 per i soggetti fruitori di disoccupazione speciale e di mobilità nelle aree del Mezzogiorno, e al 31 maggio 1995 in favore dei soggetti assunti dalla GEPI nell'area palermitana nonché delle maestranze delle imprese già impiegate nella costruzione della termocentrale elettrica di Fiumesanto assunti dall'INSAR (comma 1). Per detti lavoratori, i cui trattamenti di CIGS sono prorogati al 31 maggio 1995, la misura degli stessi, per il periodo 1º gennaio 1995-31 maggio 1995, é pari al 64 per cento del massimale di integrazione salariale (comma 2).
Con il comma 3, si é inteso operare una proroga dei trattamenti, fino al 31 dicembre 1994, a favore dei lavoratori in mobilità, nel Mezzogiorno e nelle aree di declino industriale del Centro-Nord, non trascurando altresí di prolungare sino alla predetta data anche il trattamento di disoccupazione speciale nelle aree del Mezzogiorno (comma 4).
Con i commi 5 e 6 si consente, da un lato, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di esercitare per tutto il 1995 la facoltà di prorogare i trattamenti di cassa integrazione nei casi di programma di misure per fronteggiare le eccedenze occupazionali, che l'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, limitava al 31 dicembre 1994, e dall'altro, la proroga dei trattamenti in atto per effetto del citato decreto-legge n. 478 del 1993.
L'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dispone che, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sino al 31 dicembre 1994 puó concedere una proroga di sei mesi del programma per crisi aziendale. Essendo stata constatata dal Comitato tecnico di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'assoluta esiguità delle somme residuate allo scopo, con il comma 7 si é inteso incrementare a 43 miliardi di lire il limite di spesa già previsto in 28 miliardi di lire per il 1994.
Il comma 8 detta disposizioni interpretative in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di talune gestioni preordinate ad interventi di formazione professionale, ed abilita il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a stipulare convenzioni con istituti di credito per lo svolgimento di servizi di cassa del Fondo di rotazione.
Il comma 9 é diretto a chiarire che ai contratti di solidarietà già stipulati entro la data del 14 giugno 1995 si applica, in considerazione delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, unicamente il trattamento previsto dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con esclusione, quindi, dei piú ampi benefíci previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 1993, prevedendo inoltre un rifinanziamento del predetto Fondo.
Il comma 10 estende al settore edilizio l'applicazione degli articoli 1, commi 1 e 1- bis , e 2, comma 2 -ter , del citato decreto-legge n. 478 del 1993, che consente una proroga fino al 31 dicembre 1995 del trattamento di cassa integrazione guadagni con pari riduzione del trattamento speciale di disoccupazione, in analogia a quanto già previsto nel settore dell'industria.
Con il comma 11 si definiscono i requisiti di anzianità richiesti per la concessione dei trattamenti di mobilità con riferimento ai lavoratori, licenziati nel periodo decorrente dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, che abbiano prestato, con passaggio diretto, la propria attività in piú imprese, purché appartenenti allo stesso settore di attività e che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero abbiano con queste un rapporto di controllo o di collegamento.
Con il comma 12 si é inteso prorogare l'indennità di mobilità a favore di quei lavoratori dipendenti da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (cosiddetta legge sul Mezzogiorno), al fine di assicurare loro un sostegno al reddito sino alla ricollocazione degli stessi nel processo di reindustrializzazione previsto nell'accordo medesimo. In effetti, l'ambito di applicazione degli accordi di programma in menzione va riferito alla operatività realizzatasi nell'area della Val Basento con coinvolgimento di settanta unità ai fini del prolungamento della mobilità.
Il sostanziale riordino delle competenze e delle procedure disposte dal decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, in materia di cassa integrazione, nonché il succedersi negli ultimi tempi di norme di emergenza intervenute in materia, hanno indotto a ritenere necessario, qualora l'istruttoria si appalesi complessa, prevedere la possibilità di un prolungamento dei termini, previsti dal citato decreto-legge n. 299 del 1994, entro cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve adottare i decreti di concessione dei trattamenti di CIGS (comma 13).
Per i soci di cooperative, disoccupati di lunga durata, il comma 14 prevede attività formative che ne favoriscano l'inserimento nel mondo del lavoro.
Con il comma 15 si proroga, ferme restando le disponibilità finanziarie fissate dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, il trattamento di CIGS a favore dei lavoratori delle imprese di spedizione e trasporto che occupino piú di cinquanta addetti.
Con il comma 16 si stabilisce in via definitiva la percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione nella misura del 30 per cento, altrimenti operante sino al 31 dicembre 1995.
Il comma 17 é volto a consentire, sino al 31 dicembre 1996, le iscrizioni nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di imprese con meno di quindici dipendenti, al fine di consentire a detti lavoratori la possibilità di usufruire dei benefici di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991.
Con il comma 18 viene differito al 31 dicembre 1996 l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di riservare, in occasione di assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il 50 per cento dei posti in favore dei lavoratori delle aziende che fruiscono del trattamento di CIGS per piú di dodici mesi.
Con il comma 19 si prevede un'ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali a favore del personale delle imprese di spedizione internazionale in considerazione della crisi del settore, determinata dall'abbattimento delle barriere doganali, resa ancora piú grave a seguito del recente ingresso nell'Unione europea dell'Austria e della Svezia, che ha comportato una drastica riduzione dell'attività delle predette imprese. Si tratta di riconoscere, per un ulteriore periodo di un anno, le misure proporzionate al trattamento di CIGS in favore dei sospesi o licenziati del settore.
Il comma 20 ammette al trattamento di CIGS, beneficio espressamente previsto dall'articolo 13 della legge 27 maggio 1992, n. 257, i dipendenti delle imprese del settore amianto con un numero di addetti inferiore a sedici unità per effetto del decremento di organico connesso ai prepensionamenti avutisi a causa dell'avvenuta dismissione delle attività del settore.
Il comma 21, per un verso, rivisita i procedimenti concessori di CIGS previsti dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, relativa a programmi di reindustrializzazione la cui attuazione ha trovato impedimento per difficoltà interpretativa e, per l'altro, condiziona la fruizione del trattamento di CIGS all'impegno in attività di lavori socialmente utili, prorogandone la durata in misura corrispondente al periodo di iscrizione nelle liste di mobilità nei confronti di quei lavoratori altrimenti non piú beneficiari di alcuna protezione del reddito, a causa della cessazione del diritto a percepire l'indennità di mobilità in base alla legislazione vigente.
Al fine di non vanificare gli investimenti pubblici per gli interventi produttivi effettuati nel Mezzogiorno coinvolti dalla crisi economica e dai processi tecnologici e consentire in quelle aree un rilancio della reindustrializzazione e dell'occupazione, con il comma 23 si favorisce l'utilizzazione dei beni strumentali disponendone il trasferimento a titolo gratuito ai nuovi soggetti promotori della reindustrializzazione, con applicazione del sistema fiscale agevolato per la devoluzione della cosiddetta "tassa fissa".
Il comma 24 costituisce norma interpretativa finalizzata a consentire adeguata applicazione della protezione di CIGS alle imprese di grandi dimensioni.
Per favorire la cessione delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta "legge Prodi"), con il comma 25 si consente all'impresa cessionaria la fruizione di benefíci per l'assunzione di lavoratori in mobilità ancorché, per effetto di cessione, non abbia avuto luogo la risoluzione del rapporto di lavoro in correlazione alla quale é possibile l'immissione nella mobilità.
I commi 26 e 27 regolano l'estensione agli anni 1995 e 1996 della cosiddetta mobilità lunga con riferimento alla particolare gravità di situazioni di eccedenze occupazionali correlate alla indisponibilità del mercato occupazionale dell'area, certamente non favorevole per lavoratori di età avanzata. La predetta esigenza va tuttavia coniugata con il principio dell'utilizzabilità dei lavoratori in mobilità in lavori socialmente utili come peraltro é previsto dallo stesso articolo 1, comma 13.
Il numero delle unità interessate, inizialmente fissato in 5.000 unità, é stato elevato di 3.000 unità con il decreto-legge n. 404 del 1996, al fine di includervi il settore dell'edilizia ed ora viene incrementato di ulteriori 2.000 unità ricomprendendovi anche il settore delle telecomunicazioni, fermo restando che il prolungamento del trattamento di mobilità é parametrato all'età di vecchiaia o ai requisiti di età e di anzianità individuale dei soggetti interessati come stabiliti dalla vigente normativa.
Il comma 28 prevede la possibilità di accedere al prepensionamento disposto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, per il settore siderurgico anche a quei lavoratori collocati in mobilità successivamente al 1º gennaio 1995.
Il comma 29 introduce un primo strumento di gestione delle eccedenze di personale nei settori esclusi dalla disciplina della cassa integrazione. Esso é limitato a procedure di licenziamenti collettivi in relazione alle quali, mediante accordo sindacale, le imprese si siano impegnate a corrispondere ai lavoratori in esubero, in luogo del trattamento di CIGS e di mobilità, un trattamento economico pari ad almeno il 60 per cento della retribuzione che sarebbe loro spettata se fossero riassunti in servizio sino alla data di maturazione della pensione di anzianità o vecchiaia. In tali ipotesi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puó concedere contributi a favore delle imprese che subentrino nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori che abbiano maturato 30 anni di contribuzione e presentato domanda di prosecuzione volontaria sino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, nel limite, comunque, non superiore a sei mesi.
Il comma 30 si muove nella stessa logica del comma 29 ed é rivolto a consentire il piano di ridimensionamento degli organici dell'ENI S.p.a.
I commi 31, 32 e 33 sono rivolti a risolvere il problema relativo alla chiusura delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani consentendo, in via transitoria, ai lavoratori licenziati l'iscrizione nelle liste di mobilità in attesa dell'apertura di nuovi impianti verso i quali gli stessi saranno avviati in via prioritaria. Nel frattempo, da un lato, la regione, il comune e il Ministero dell'ambiente utilizzeranno i predetti lavoratori in progetti di pubblica utilità e, dall'altro, la regione potrà organizzare appositi corsi di aggiornamento.
Il comma 34 ha portata esplicativa in materia di trattamenti salariali relativi alle imprese sottoposte alla legge Prodi, nel senso che l'intervento é concesso per la durata della procedura; si sottolinea che in tal senso si é espresso il CIPE.
Il comma 35 stabilisce in via definitiva i criteri di computo della durata dei trattamenti di CIGS; si sottolinea che in tal senso si é espresso il CIPE.
Con il comma 36 viene disposta la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità per le aziende appartenenti al settore del traporto e della spedizione con piú di 50 addetti.
Il comma 37 provvede ad incrementare il Fondo per lo sviluppo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1- ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
L'articolo 5 é volto a disciplinare modalità e tempi per la rimodulazione dei programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dagli accordi nazionali ai fini dell'ammissione delle imprese alla fiscalizzazione e agli sgravi contributivi.
In tema di esubero di personale, mentre con il comma 1 dell'articolo 6 si prefigura la possibilità che i trattamenti di CIGS siano corrisposti in un'unica soluzione in correlazione a meccanismi alternativi di gestione delle eccedenze, per quanto riguarda la cosiddetta solidarietà difensiva, sovvengono i commi 2, 3 e 4 che rimodulano modalità ed incentivazioni connessi all'istituto per favorirne una piú lata diffusione, attesa la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.
L'articolo 7 recepisce le indicazioni dell'intesa raggiunta tra Presidenza del Consiglio dei ministri, regione Sardegna, ENI ed ENI risorse S.p.a. in data 22 gennaio 1996 con la quale si é stabilito, nel contesto operativo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, un ulteriore prolungamento della gestione temporanea delle miniere del Sulcis per un periodo di due anni, ossia fino al 31 gennaio 1998. All'onere della gestione transitoria, relativa al periodo, valutato in 70 miliardi di lire, si fa fronte in parte (21 miliardi circa) sui fondi propri della Carbosulcis S.p.a. mentre la parte residua sarà a carico, in attuazione degli impegni assunti, dell'ENI S.p.a. e dell'ENI risorse S.p.a. Poiché ció non comporterà nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto si provvede a destinare somme derivanti da autorizzazioni di spesa a suo tempo disposte, non si rende necessario predisporre alcuna relazione tecnica in riferimento alla presente disposizione.
L'articolo 8 ripropone le disposizioni in materia di finanziamento dei patronati volte a sancire con fonte primaria la ripartizione fra gli istituti di patronato delle somme loro destinate secondo criteri e modalità che momenti di operatività preliminare hanno già definito.
Trattasi di confermare le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990 nonché i criteri per la ripartizione afferente alle somme per l'esercizio 1991 (comma 1).
Per gli esercizi 1992 e 1993 si adotta un sistema di predeterminazione di aliquote complessive per raggruppamento, sistema, peraltro, già adottato dal legislatore per quanto riguarda la ripartizione definitiva del contributo al finanziamento della particolare attività resa dagli istituti di patronato ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dei Paesi extracomunitari immigrati in Italia.
Detto sistema é integrato da disposizioni ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti (commi 2 e 3).
Con le disposizioni di cui al comma 4 si intende sanare la situazione venutasi a creare con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nell'udienza del 5 novembre 1990, con la quale é stata definitivamente sancita, dopo circa venti anni di vertenze giudiziarie, la non assoggettabilità degli enti di previdenza dei liberi professionisti al prelievo in favore del "fondo patronati", prevedendo espressamente l'acquisizione dei versamenti, comunque effettuati, da taluni enti di previdenza per i liberi professionisti. Ció allo scopo di evitare, a distanza di vari anni, la restituzione agli enti previdenziali di cui trattasi di somme già erogate agli istituti di patronato con tutte le conseguenze e le difficoltà amministrative che una simile situazione potrebbe comportare.
Il controllo dell'organizzazione e dell'attività delle sedi degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti all'estero ha sempre costituito un problema di non facile soluzione in quanto, da un lato, la normativa attualmente in vigore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, legge 27 marzo 1980, n. 112, ed, in particolare, l'articolo 9 del decreto interministeriale 26 giugno 1981) prevede che tale controllo venga effettuato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, "d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari", e, dall'altro, queste ultime, non ritenendo che spetti loro tale controllo, si limitano in sostanza ad una semplice "attestazione" di affidabilità e conformità dei patronati e della loro rendicontazione.
Alla soluzione di tale problema é diretta - in conformità alle indicazioni fornite al riguardo dalla Corte dei conti - la disposizione di cui al comma 5, attraverso la quale viene disposto che una esigua quota dei fondi destinati all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale venga utilizzata per procedere ad ispezioni presso le sedi estere degli stessi attraverso personale del Ministero altamente qualificato.
L'articolo 9 contempla disposizioni di carattere diverso. Il comma 1 adempie, da un lato, all'impegno assunto dal Governo a seguito dell'approvazione, nella seduta del 14 luglio 1994, dell'ordine del giorno n. 9.520.5 presentato dal senatore Smuraglia in sede di conversione del citato decreto-legge n. 299 del 1994 e, dall'altro, viene incontro alle ripetute sollecitazioni delle parti sociali volte a ripristinare il sistema di approvazione dei contratti di formazione e lavoro già previsto dal decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984. Inoltre, a seguito di iniziativa del Ministero del tesoro si modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "norme in materia di riordino e soppressione degli enti pubblici di previdenza e di assistenza", nel senso di prevedere, nella procedura di nomina dei presidenti degli enti, il preventivo concerto del Ministro del tesoro.
Per quel che riguarda la composizione della parte datoriale degli organi collegiali dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), si perviene ad una piú precisa puntualizzazione delle rappresentanze, ad integrazione della invero generica individuazione recata dal decreto legislativo n. 479 del 1994.
Con il comma 2 si dà conto delle difficoltà operative cui andrebbero incontro, per effetto della privatizzazione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dal momento che, una volta privatizzati, gli enti medesimi non potrebbero far fronte alla rappresentanza in giudizio attraverso i propri dipendenti del ramo legale. Di conseguenza si consente ai dipendenti iscritti all'albo speciale degli avvocati e procuratori in quanto addetti all'ufficio legale, all'atto della privatizzazione, di permanervi anche nel prosieguo a condizione che per essi permanga il rapporto di dipendenza presso l'ente privatizzato e che continuino ad essere occupati nell'ufficio legale. Pa rimenti si modifica il termine per l'opzione del personale degli enti privatizzati per la permanenza nel pubblico impiego, prevedendo che essa debba essere effettuata entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo dell'ente privatizzato, ovvero dalla sua sottoscrizione da parte dell'ente privatizzato. Viene altresí prevista la possibilità di permanenza presso l'ente di appartenenza da parte del personale che ha esercitato l'opzione, ma che non ha nel frattempo trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni, seguitamente alla revoca della stessa.
Viene altresí prevista per i medesimi enti la facoltà di revoca della delibera di trasformazione in persone giuridiche private a condizione peró che non sia intervenuta l'approvazione dello statuto da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con il comma 3, al fine di consentire la indispensabile piena operatività dell'azione amministrativa di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di cooperazione, altrimenti pregiudicata, si é inteso fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni recate dagli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative, chiarendo che il contributo versato dalle società cooperative ai sensi dell'articolo 11, comma 6, di tale legge, é finalizzato alle attività di promozione e sviluppo della cooperazione previste dal medesimo articolo 11.
Di carattere organizzativo e funzionale é la disposizione recata dal comma 5 con la quale, in vista della piena configurazione dell'assetto strutturale della commissione di vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come ridefinito dalla legge di riforma del sistema pensionistico, si prevede la possibilità per la predetta commissione di avvalersi, fino al 31 dicembre 1998, di un contingente di personale al fine di poter assicurare la immediata operatività della commissione medesima.
Con il comma 6 si consente l'utilizzo delle risorse comunitarie in materia di riqualificazione aziendale e di formazione continua, attualmente non consentito.
Il comma 7 provvede ad integrare la composizione della Commissione centrale per l'impiego e a fissare il periodo di durata in carica dei componenti la commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
Il comma 8 disciplina il trasferimento del personale dell'ente "Colombo 92" nei ruoli dell'Amministrazione comunale di Genova.
Con il comma 9, si dà facoltà, sino al 31 dicembre 1997, alle commissioni regionali per l'impiego operanti nei territori del Mezzogiorno di elevare il limite di età per l'ammissione alla stipula dei contratti di formazione e lavoro.
Il comma 10 contempla disposizioni funzionali all'operatività della commissione tecnica prevista dall'articolo 8 della legge n. 56 del 1987.
Il comma 11 pone a carico del Fondo per l'occupazione gli oneri assicurativi per i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con il comma 12, ai fini di una maggiore flessibilità di impiego delle risorse professionali del Ministero, si intende consentire l'utilizzo degli esperti assunti presso le agenzie per l'impiego anche in altre agenzie regionali o presso lo stesso Ministero.
Il comma 13 consente al Ministero per i beni culturali e ambientali l'impiego di somme già previste in stanziamenti da destinare a lavori socialmente utili.
Il comma 14 provvede a rifinanziare lo stanziamento previsto per il Comitato per l'imprenditorialità giovanile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
Il comma 16 é volto a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, destinando a tal fine una quota parte delle risorse del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1- bis del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
La disposizione recata dal comma 18 é intesa a disciplinare le astensioni dal lavoro dei soggetti incaricati delle funzioni di presidenza e vice presidenza della Commissione nazionale per la parità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e di vice presidenza del Comitato nazionale per l'attuazione dei princípi di parità operante in seno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'espletamento delle relative attività, qualora gli stessi siano dipendenti del settore privato ovvero di amministrazione pubbliche. La norma provvede, per l'immediato, ed in mancanza di una disciplina generale che regolamenti l'assenza dal lavoro dei lavoratori dipendenti per l'esercizio delle funzioni connesse ad incarichi istituzionalmente ricoperti, ad assicurare il compiuto svolgimento delle predette attività.
Il comma 19 detta disposizioni tese ad assicurare, da un lato, la necessaria continuità operativa delle agenzie regionali per l'impiego di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, dall'altro, il mantenimento degli attuali equilibri funzionali ed organizzativi degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le due disposizioni che precedono non comportano oneri.
La disposizione di cui al comma 20 provvede a definire il trattamento fiscale da applicare al sussidio percepito dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili, nel senso di assimilare detto sussidio ai redditi da lavoro dipendente.
Con il comma 21, in considerazione dell'avvenuta trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e delle conseguenti implicazioni che tale trasformazione ha comportato sul rapporto di lavoro del personale dipendente, si interviene a fare chiarezza sul regime giuridico, dotato del carattere della specialità rispetto alla generale disciplina, cui assoggettare i contratti stipulati a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la costituzione dell'ente Poste italiane e la trasformazione dell'ente stesso in società per azioni.
Ad analoghe esigenze di operatività é ispirata la disposizione recata dal comma 22, intesa a ricomprendere gli archivi, le biblioteche, i musei e le aree archeologiche dello Stato fra quelle strutture per le quali l'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal successivo decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, é condizionata al rispetto di peculiari esigenze di settore, individuate con appositi decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica. L'inserimento é reso necessario dalla circostanza che i predetti edifici, nella maggior parte dei casi, sono assoggettati alla disciplina sulla tutela dei beni di interesse artistico e storico, sí che l'adeguamento per essi alla normativa di sicurezza non puó non tener conto del valore culturale degli immobili e della specificità della destinazione d'uso degli stessi.
Il comma 23 contiene una disposizione di carattere interpretativo diretta ad individuare in materia di prepensionamenti INPGI la linea di demarcazione tra l'applicazione della previgente disciplina e quella introdotta dal decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402.
Infine, con la disposizione di cui al comma 24 si intende assicurare l'efficiente e continuativo funzionamento dell'attività dei Comitati di valutazione dei progetti formativi finanziati dal Fondo sociale europeo.
RELAZIONE TECNICA
ARTICOLO 1, comma 6 - Sostegno del reddito
La norma é diretta a riconoscere il diritto ad una particolare indennità ai lavoratori i cui trattamenti di sostegno del reddito siano cessati al 31 dicembre 1994 ovvero cessino entro il 31 maggio 1995.
Porzione di testo non disponibile
ARTICOLO 2 - Misure di carattere previdenziale e contributivo
Commi 1 e 2:
Fondo spedizionieri doganali Sulla base di dati acquisiti dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali l'importo del contributo posto dal presente articolo a carico dello Stato consegue dai seguenti computi:
SITUAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO PREVISTA PER IL 1994
Porzione di testo non disponibile
Al predetto saldo negativo per l'anno 1994 si fa fronte mediante un contributo a carico dello Stato per il corrispondente importo.
Per l'anno 1995, il contributo a carico dello Stato é stabilito in lire 8,6 miliardi.
A decorrere dal 1996, il contributo a carico dello Stato é stabilito in lire 13 miliardi.
Comma 6
: Finanziamento dell'ENPALS La norma é diretta a stabilire a carico dello Stato il finanziamento dell'ENPALS per una quota che é di lire 35 miliardi per il 1995 ed ascende a lire 173 miliardi per il 1996, a lire 147 miliardi per il 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dal 1998.
Comma 9
: Trasporto a fune La norma é intesa a chiarire in maniera definitiva ed inequivoca l'esclusione delle aziende di trasporto viaggiatori a mezzo fune dall'ambito applicativo della normativa sulla cassa integrazione guadagni, rispetto ad una situazione di consolidata e generale esclusione assunta dall'INPS e solo di recente interrotta dalle iniziative di solo due sedi locali dell'Istituto.
Attesa la ricordata linea interpretativa, la norma introdotta non implica movimentazioni nelle poste di bilancio dell'INPS e di conseguenza non comporta effetti di onerosità.
Commi 10 e 11
: Contribuzione INAIL - Contratti a tempo parziale La norma é diretta a modificare il sistema di determinazione della retribuzione imponibile ai fini della contribuzione INAIL per i contratti a tempo parziale. I conseguenti minori introiti per l'Istituto derivano dal fatto che rispetto alla vigente disciplina per i contratti a tempo parziale di tipo orizzontale non si fa piú riferimento all'intero importo della retribuzione tabellare giornaliera, bensí ad un importo parametrato alle ore effettivamente lavorate.
PARAMETRI:
Soggetti interessati n. 539.000 (*).
Retribuzione media annua tabellare lire 16.000.000.
Retribuzione media annua effettiva rispetto ad una media annua di 24 ore settimanali: lire 9.600.000.
IRPEG, ILOR effettive: (**).
Saldo 45 per cento
Acconto 75 "
Aliquota contributiva INAIL media: 2,00 per cento.
Incremento annuo retribuzioni 1994-1995: 2,50 per cento.
Incremento annuo retribuzioni dal 1995: 2,00 per cento.
Porzione di testo non disponibile
ARTICOLO 3, comma 1 - Dipendenti dalle società della GEPI e dell'INSAR
La norma dispone un'ulteriore proroga di dodici mesi dei trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società non operative costituite dall'INSAR e dalla GEPI Spa nel Mezzogiorno, con compensazione dei relativi costi mediante corrispondente riduzione dei trattamenti di mobilità che sarebbero spettati agli stessi.
Sul piano della valutazione dei conseguenti effetti finanziari, occorre tener conto che l'importo del trattamento di mobilità é pari al 100 per cento di quello di integrazione salariale limitatamente ai primi dodici mesi di corresponsione (per i periodi successivi l'importo é ridotto all'80 per cento).
Tale effetto compensativo si realizza quindi solo per i primi dodici mesi di proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, che nel caso di specie é stata già concessa con il decreto-legge n. 393 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1992, e con il decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, mentre i complessivi periodi di proroga del trattamento stesso risultano pari a diciotto mesi, computando anche la proroga di cui al decreto-legge n. 404 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1993.
La disposizione in esame attribuisce l'importo corrispondente al trattamento straordinario di integrazione salariale:
a)
per il primo semestre, a tutti i soggetti interessati; Il conseguente onere é valutabile sulla base dei seguenti parametri:
Parametri:
CALCOLO:
(9.070 + 424 + 3.500) x lire 255.000 x 6 = lire 20 miliardi
ARTICOLO 3, comma 3 - Proroga dei trattamenti lavoristici a favore dei lavoratori GEPI ed INSAR.
La norma é diretta a prorogare fino al 31 maggio 1995 i trattamenti lavoristici a favore dei lavoratori GEPI e INSAR per i quali i trattamenti sono scaduti entro il 7 febbraio 1995.
Parametri:
Commi 1 e 3:
| Porzione di testo non disponibile |
ARTICOLO 4 - Proroga degli interventi a sostegno del reddito.
Le valutazioni degli interventi previsti nel presente articolo sono state riformulate, rispetto a quelle di cui al precedente decreto-legge n. 674 del 1994, tenendo conto dell'aggiornamento operato dall'INPS, relativamente agli elementi amministrativi concernenti le prestazioni in esame. In particolare l'aggiornamento ha riguardato, sulla base della puntuale ricognizione degli archivi di gestione, sia il numero dei soggetti interessati, sia la durata dei singoli interventi.
Comma 1:
Lettera a ) (*): la norma comporta a favore dei soggetti assunti dalla GEPI a Palermo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991:
il differimento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per tutto l'anno 1994;
un'ulteriore proroga di trattamento fino al 31 maggio 1995, nella misura di cui all'articolo 1, comma 5 (64 per cento del tetto massimo CIGS).
A)
Oneri (fino al 31 dicembre 1994): soggetti interessati: n. 654 unità;
onere mensile per trattamento CIGS: lire 1.175.000;
onere mensile per la copertura figurativa: lire 720.000;
periodo beneficio: mesi 6.
Onere complessivo: lire 7,5 miliardi.
B)
Oneri (fino al 31 maggio 1995): soggetti interessati: n. 654 unità;
onere mensile per trattamento: lire 822.400;
onere mensile per la copertura figurativa: lire 740.000;
periodo beneficio: mesi 5;
Onere complessivo: lire 5 miliardi.
Totale A) + B) = lire 12,5 miliardi.
Lettera b ) (**): la norma mira a prolungare sino al 31 dicembre 1994 il trattamento di mobilità per i disoccupati di lunga durata del settore industria di cui all'articolo 22, comma 7, della legge n. 223 del 1991, ed il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori del settore edile di cui all'articolo 22, comma 8, della legge n. 223 del 1991, già riconosciuti dal comma 17 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994:
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 27.000;
onere mensile pro capite : lire 950.000;
totale onere mensile: lire 25.650 milioni;
periodo beneficio: mesi 4.
Onere complessivo: lire 102 miliardi.
Lettera c ) (***): la norma intende attribuire per tutto l'anno 1994 il trattamento di mobilità in favore dei lavoratori iscritti nelle relative liste nel Mezzogiorno, già riconosciuto dal comma 18 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 299 del 1994.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 4.000;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 5.
Onere complessivo: lire 34 miliardi.
Lettera d) (****): la norma comporta a favore dei soggetti assunti dalla GEPI a Palermo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991:
il differimento del trattamento CIGS per tutto l'anno 1994;
un'ulteriore proroga del trattamento fino al 31 maggio 1995, nella misura di cui all'articolo 1, comma 5 (64 per cento del tetto massimo CIGS).
A)
Oneri (fino al 31 dicembre 1994): soggetti interessati: n. 450;
onere mensile per trattamenti CIGS: lire 1.175.000;
onere mensile per contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 5.
Onere complessivo: lire 4,2 miliardi.
B)
Oneri (fino al 31 maggio 1995): soggetti interessati: n. 450;
onere mensile per trattamento: lire 822.400;
onere mensile per contribuzione figurativa: lire 740.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 5.
Onere complessivo: lire 3,5 miliardi.
Totale A) + B) = lire 7,7 miliardi.
Totale oneri: 12,5 + 102 + 34 + 7,7 = lire 157 miliardi (in cifra tonda).
Comma 3:
La norma intende prorogare i trattamenti di mobilità (scadenti nel secondo semestre 1994), in favore dei lavoratori iscritti nelle relative liste nelle aree del Mezzogiorno e in quelle di declino industriale.
Oneri:
soggetti aventi diritto:
Mezzogiorno: n. 4.600;
aree declino industriale: n. 1.400;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 3.
Onere complessivo: lire 31 miliardi.
Comma 4
(*): La norma é diretta a prorogare, nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di sei mesi il trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia, nei casi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 223 del 1991.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 4.500;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio:
3.000 soggetti - mesi 6;
1.500 soggetti - mesi 3.
Onere complessivo: lire 39 miliardi.
Comma 7:
La norma é diretta ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
Onere complessivo: lire 15 miliardi.
Comma 10:
La norma é diretta a riconoscere in favore dei lavoratori edili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, la possibilità di sostituire il trattamento di disoccupazione speciale ivi previsto con quello di integrazione salariale.
Sul piano finanziario, la disposizione é resa neutrale, rispetto alla spesa valutata nel predetto decreto-legge n. 299 del 1994, dal previsto contingentamento in 5.000 unità del numero dei destinatari della disposizione medesima.
Comma 11:
La norma é diretta a rideterminare il requisito di anzianità per il diritto ai trattamenti di mobilità computando, limitatamente ai soggetti licenziati nel triennio 1992-1994, anche i periodi conseguiti presso imprese diverse purché coincidenti nell'assetto prioritario.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 150;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: anni 3.
Onere complessivo: lire 9 miliardi (in cifra tonda).
Comma 12:
La norma é diretta a riconoscere un periodo di proroga dei trattamenti di mobilità ordinaria in presenza di accordi di programma stipulati ai sensi della legge n. 64 del 1986.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 200;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: anni 3.
Onere complessivo: lire 12 miliardi (in cifra tonda).
Comma 16:
Elevazione del trattamento di disoccupazione La disposizione é diretta ad elevare, dal 1º gennaio 1995, dal 20 al 30 per cento la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'importo del trattamento di disoccupazione ordinaria.
Il conseguente onere é quantificabile sulla base degli elementi statistici indicati dall'INPS nella costruzione del bilancio di previsione.
Parametri:
costo trattamento medio annuo per ogni punto percentuale: lire 63 miliardi per l'anno 1995 e 64 miliardi dal 1996;
percentuale media aggiuntiva: 10 punti.
Onere annuo: lire 630 miliardi per l'anno 1995 e 640 miliardi dal 1996.
Comma 19:
La norma riconosce per un anno il trattamento di sostegno al reddito (pari alla CIGS), già regolato dal decreto-legge n. 199 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 293 del 1993, in favore dei lavoratori sospesi o licenziati dalle imprese di spedizione internazionale per un complessivo numero di 1800 unità.
Parametri:
Tenuto conto che il 40 per cento delle unità in considerazione ha una retribuzione pari a quella di cui alla lettera a) si ha il seguente calcolo degli oneri:
(720 x 24) + (1080 x 29) = lire 48 miliardi.
Comma 20:
Amianto La disposizione é intesa ad ammettere al trattamento CIGS - beneficio espressamente previsto dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 - i dipendenti delle imprese del settore amianto con un numero di addetti inferiore alle 16 unità, per effetto dell'avvenuta dismissione degli impianti di lavorazione di quella materia. La norma é sostanzialmente rivolta a definire il caso della società ETERNIT Siciliana Spa, il cui organico, per effetto del decremento del personale nel frattempo verificatosi, consiste attualmente in 15 unità. Prefigurando un trattemento di CIGS per 24 mesi l'onere recato dalla norma é quantificato come segue:
Parametri:
Soggetti interessati: 15 unità;
Onere mensile del trattamento: lire 1.285.000;
Contribuzione figurativa: lire 760.000;
Periodo di fruizione massima: mesi 24.
Onere complessivo:
lire (1.285.000 + 760.000) x 24 x 15 lire 1 miliardo (in cifra tonda).
Comma 21:
Programmi di reindustrializzazione La norma é diretta a favorire l'effettiva attuazione degli accordi di programma di reindustrializzazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le relative esigenze fanno carico alle originarie risorse destinate per tale finalità dal decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.
Comma 23:
Dismissione gratuita stabilimenti industriali Tenuto presente che la cessione gratuita ad enti locali territoriali di stabilimenti industriali e dei relativi impianti dismessi é una misura di risanamento economico dell'azienda che non utilizza piú strutture ed impianti legati a processi tecnologici ormai superati ed improduttivi, é da ipotizzare che le aziende in questione chiudano il loro esercizio in perdita. Pertanto, anche se dal punto di vista fiscale la cessione degli impianti comporta la detraibilità ai fini del reddito imponibile per il valore fiscalmente riconosciuto, la conseguenza sotto il profilo IRPEF ed IRPEG potrebbe essere pressoché nulla.
Considerato inoltre che dette cessioni, che si prevedono in numero limitato, per quanto riguarda l'imposta di registro sono assimilabili alle donazioni e non soggette all'imposta medesima, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 37 del 1972, la perdita di gettito sarebbe limitata alle sole imposte ipotecarie e catastali; tale perdita é precauzionalmente ipotizzabile in circa 0,5 miliardi di lire annui.
Sul piano contabile, gli effetti in termini di minori entrate sono stati già inglobati nel bilancio dello Stato al momento della definizione degli stati di previsione a legislazione vigente. Ció in attuazione dei precedenti decreti-legge.
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dal presente articolo, al netto degli oneri dei commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31, si provvede, tra l'altro:
con le risorse di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, le cui disponibilità risultano dalla tabella 1;
con le economie, pari a circa lire 330 miliardi, rispetto a quanto stabilito nel bilancio di previsione dell'INPS per il 1995. Ció in conseguenza del minor ricorso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per effetto della ripresa economica. Le economie sulla base di quanto comunicato dall'INPS risultano dalle seguenti tabelle 2 e 3;
con le somme che si rendono disponibili in conseguenza della rilevazione dell'INPS sul numero dei soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 5, comma 17, del decreto-legge n. 299 del 1994, converito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.
Le predette disponibilità sulla base degli accertamenti dell'INPS conseguono dai seguenti parametri:
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 27.000;
importo mensile pro capite : lire 950.000;
totale onere mensile: lire 25,650 milioni;
periodo fruizione beneficio: mesi 4.
Onere complessivo: lire 102 miliardi.
Onere complessivo originario: lire 133 miliardi.
Minore onere: 133 miliardi - 102 miliardi = lire 31 miliardi.
TABELLA 1
SCHEDA FINANZIARIA
Disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
Sintesi del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 1995.
Porzione di testo non disponibile
TABELLA 2
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
ORDINARIA INDUSTRIA
COMPETENZA FINANZIARIA ANNI 1994 E 1995
(miliardi di lire)
Preventivo aggiornato 1994..... 825
Risultanze gennaio-dicembre 1994..... 831
Previsione originaria 1995..... 730
Risultanze gennaio-aprile 1995..... 150
Previsioni 1995 aggiornate all'8 giugno 1995..... 500
TABELLA 3
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
ORDINARIA EDILIZIA
COMPETENZA FINANZIARIA ANNI 1994 E 1995
(miliardi di lire)
Preventivo aggiornato 1994..... 478
Risultanze gennaio-dicembre 1994..... 497
Previsione originaria 1995..... 497
Risultanze gennaio-aprile 1995..... 120
Previsioni 1995 aggiornate all'8 giugno 1995..... 400
ARTICOLO 4, comma 27 - Proroga mobilità lunga
La norma é diretta a prorogare l'istituto della "mobilità lunga". Gli oneri conseguenti dal prolungamento dell'istituto di mobilità, sia per l'erogazione dell'indennità, che per il riconoscimento della contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese. Viceversa l'onere per l'anticipo del pensionamento é posto a carico dello Stato. La relativa valutazione é stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
Porzione di testo non disponibile
Incremento annuo prestazioni: 3 per cento.
Rispetto all'originario testo é stato aumentato per 2.000 unità il numero dei soggetti prepensionati. Conseguentemente gli effetti di costo risultano cosí rideterminati:
Riepilogo:
A N N I
(importi in miliardi di lire)
Porzione di testo non disponibile
ARTICOLO 6, comma 1 - Concessione del trattamento CIGS per crisi aziendale
La norma é rivolta ad eliminare la possibilità di proroga del trattamento CIGS attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 223 del 1991. Ció comporta che il riconoscimento della situazione di crisi aziendale é rimesso alle valutazioni del Comitato tecnico istruttorio per l'intero periodo concessivo e non limitatamente al primo semestre.
La norma proposta puó considerarsi quindi priva di effetti onerosi aggiuntivi.
ARTICOLO 9, comma 8 - Ente "Colombo 92"
La norma prevede il passaggio del personale addetto al complesso immobiliare e mobiliare dell'Ente "Colombo 92" (già trasferito al comune di Genova) nei ruoli dell'Amministrazione comunale per poi destinarlo alla gestione del predetto complesso espositivo.
Il comune non sostiene a proprio carico nuovi oneri per tale personale in quanto alle relative esigenze finanziarie si farà fronte con le entrate derivanti dallo sfruttamento del patrimonio trasferito.
ARTICOLO 9, comma 10 - Commissione tecnica
Porzione di testo non disponibile
ARTICOLO 9, comma 24 - Comitati di valutazione
Per la valutazione ex ante dei progetti presentati per il finanziamento del Fondo sociale europeo sulla base di appositi avvisi di chiamata pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale é necessario procedere alla costituzione di appositi comitati presieduti da docenti universitari di fama riconosciuta e di esperti indipendenti, come prescritto nelle norme di attuazione dei singoli programmi operativi approvati dalla Commissione.
Tali attività devono essere svolte in tempi ristretti che tengano conto delle scadenze previste dai regolamenti comunitari.
I progetti che pervengono a seguito dei suddetti avvisi per ogni annualità finanziaria sono numerosi e complessi nel contenuto per cui i comitati debbono operare a tempo pieno e per un numero di sedute variante fra le venti e le cinquanta. Si sottolinea che le attività svolte dai comitati si qualificano per l'alto contenuto professionale e per la grande responsabilità di cui si fanno carico in relazione agli ingenti ammontari delle risorse che vengono assegnate sulla base delle stesse valutazioni.
La Commissione, in sede di approvazione dei singoli programmi operativi, ha previsto lo stanziamento di apposite somme per tutte le attività di assistenza tecnica alla gestione dei progetti fra le quali é compresa anche la selezione e la valutazione degli stessi presentati dagli enti interessati.
L'insieme degli stanziamenti per le attività di assistenza tecnica ammontano, limitatamente alla gestione dei programmi a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato a ECU 59.431.465 (circa lire 119.000.000.000) per l'intero sessennio di programmazione comunitaria 1994-1999.
Per la valutazione relativa alla annualità 1995 é stata spesa complessivamente la somma di lire 163.000.000, comprensiva delle spese di missione, prevedendo la corresponsione di un gettone di presenza giornaliero per il presidente di lire 500.000 e per i membri fra le lire 100.000 e le lire 400.000. La determinazione di tale importo é conforme a quello erogato dall'Unione europea per le attività di assistenza e consulenza (350 ECU al giorno pari a circa lire 700.000).
Tutto ció premesso é prevedibile un impegno annuo di risorse pari a circa lire 200.000.000 che sono abbondantemente ricompresi negli stanziamenti comunitari indicati precedentemente.
Occorre inoltre aggiungere che anche tali attività sono oggetto di finanziamento comunitario nelle misure percentuali previste (75 per cento nelle regioni dell'obiettivo 1 e 45 per cento nelle regioni del Centro-Nord) per cui l'onere a carico dello Stato é di gran lunga ridotto.
(*) I centri di ricerca stimano la dimensione dei contratti a tempo parziale in termini di 5-6 per cento del totale dei contratti di lavoro. Pertanto:
complesso lavoratori n. 14.000.000.000 x 5,50 per cento = 770.000;
al netto abbattimento part-time verticale che si ipotizza pari al 30 per cento = 539.000.
(**) Rispetto all'aliquota legale, pari complessivamente al 53,2 per cento, all'acconto pari al 98 per cento.
(1) di cui: - con età fino a 39 anni n. 2422 (*)
- con età compresa tra 40 e 50 anni n. 6648.
(2) di cui: - con età fino a 39 anni n. 80 (*)
- con età compresa tra 40 e 50 anni n. 344
(*) A tali soggetti, il cui periodo di mobilità (24 mesi) si esaurisce nell'agosto del 1994, l'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, riconosce il diritto ad un ulteriore periodo di sei mesi di trattamento.
(*) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta variazioni rispetto al citato decreto-legge n. 674 del 1994.
(**) Sulla base dell'aggiornamento dei dati INPS.
(***) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta variazioni rispetto al citato decreto-legge n. 674 del 1994.
(****) Sulla base dell'aggiornamento dei dati INPS.
(*) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta variazioni rispetto al citato decreto-legge n. 674 del 1994.
(1) Di cui lire 1.623.780.665.725 per il cofinanziamento del Fondo sociale europeo per gli anni precedenti il 1995.
N.B.: Circa l'utilizzo di lire 215.000.000.000 ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto-legge n. 195 del 1995 si fa presente che tale somma é stata già trasferita al Ministero del tesoro per lire 130.500.000.000 in conto competenza 1994 e per lire 84.500.000.000 nell'esercizio 1995 in conto residui 1994.
| DISEGNO DI LEGGE |
|
Art. 1. 1. É convertito in legge il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. |
Decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 1996. Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a sostegno del reddito;
Ritenuta, altresí, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legge:
Articolo 1.
(Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili)
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a)
per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, é inserito il seguente: "Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) , della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionale.".
3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3, il terzo periodo é sostituito dal seguente: "Tale importo puó non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante."; il comma 4 é sostituito dal seguente:
" 4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piú di dodici mesi e per essi puó essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio é erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi puó essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.".
4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità, per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento é ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1º dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano piú titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio é a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili é corrisposto un sussidio fissato:
a)
per il periodo dal 1º gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non puó essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5; 7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non puó superare dodici mesi.
8. Per il periodo dal 1º giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, é riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1º agosto 1995 il predetto sussidio é riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio é a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.
9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresí a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.
11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1º agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità é scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano piú diritto all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto é stato adibito ai predetti lavori.
13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perché essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'artico lo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresí applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario.
15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
a)
quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; 16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 é pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di cento ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1º febbraio 1996.
18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:
a)
l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991; 19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili.
20. Dal 1º gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1º gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 25, comma 5, lettera a), cosí come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del 60 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del 20 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste, é, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
22. Il Fondo di cui al comma 4 é incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 1996. A tal fine il Ministro del tesoro é autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 344. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e fruitori del sussidio di cui al comma 3 ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva. Analoga comunicazione é resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria.
Articolo 2.
(Misure di carattere previdenziale e contributivo)
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
a)
con decorrenza 1º gennaio 1994:b)
é autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazio nale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1º ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse composto ivi previsto.
5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1- bis , del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, é differito al 28 febbraio 1995.
6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, é autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e dell'articolo 3, commi 11 e 11 -bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana au tori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS puó stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data.
10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
" 9- bis. La retribuzione tabellare é determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.
9- ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 é stabilita con le modalità di cui al comma 5.".
11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9- bis e 9- ter , del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
13. A decorrere dal 1º gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio é assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. é tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie S.p.a. é assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.
15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1º gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie S.p.a. provvederà al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonché l'Ente stesso.
16. All'articolo 1, comma 32, lettera b) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno 1996".
17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".
Articolo 3.
(Disposizioni per i dipendenti delle società
costituite dalla GEPI e dall'INSAR)
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale é ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale é fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6- bis , 6- ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera d) , del presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.
5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da esse già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato del lavoro.
6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non puó superare la durata complessiva di dodici mesi.
7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi predisposte.
8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
a)
numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in iniziative di autoimpiego; 9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.
11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori é autorizzata, in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.
12. La GEPI S.p.a., nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, puó promuovere e favorire iniziative di autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 169, La Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, é autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Articolo 4.
(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi"; 2. Nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere a) e d) , il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni é fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità é scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo é prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento é scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo é prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, é prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1- bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento é pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1- bis e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1º gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puó stipulare convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti é corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, converti to, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, é incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puó disporre, per un periodo massimo di diciotto mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1- bis, e dell'articolo 2, comma 2- ter, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosí concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, puó altresí disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 299 del 1994.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di duecento unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1º marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, é prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piú di cinquanta addetti é prorogato al 31 dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con piú di cinquanta addetti" sono aggiunte le seguenti: "e delle imprese di vigilanza".
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione é stabilita dal 1º gennaio 1995 al 30 per cento.
17. É differita al 31 dicembre 1996 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18. É differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 440, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1.800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresí, essere autorizzati per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1º gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995, con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se il requisito occupa zionale sia pari a quindici unità per effetto di decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato".
21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puó altresí concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 30 settembre 1996 e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo é subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità puó essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa puó riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale é tenuto, altresí, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti é ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nella misura fissa di lire 150.000 per ogni tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili é ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto, ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, puó sospendere l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puó essere riferita anche a piú unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994.
25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puó concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4- bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 8.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1º settembre 1992.
27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entra il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 é posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, é inserito il seguente:
" 2- bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1º gennaio 1995.".
29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per piú di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puó concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F . Il contributo puó essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno trenta anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, é a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15 miliardi.
30. L'ENI S.p.a. é responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9 -ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In tale caso, l'ENI S.p.a. é altresí responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.
31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove é stato dichiarato lo stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non antecedentemente al 1º gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilltà avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.
32. I soggetti chiamati a gestire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonché gli impianti definitivi di nuova costituzione assumono, in via prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono organizzare altresí appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.
34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "e degli operatori turistici" sono inserite le seguenti: ", nonché delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo le parole: "31 dicembre 1997" sono inserite le seguenti: ", e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996,".
37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1- ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
38. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31, all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1.116 miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
a)
quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 nonché a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;Articolo 5.
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo)
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1º marzo 1986, n. 64, é sospesa la condizione di corresponsione dell'am montare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi é riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.
3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.
4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti é quella fissata dagli accordi di riallineamento. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera c) , e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. É ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purché tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accordo.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
Articolo 6.
(Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà
e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale)
1. Al fine di consentire maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale puó essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli organi della procedura.
2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante é pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione é del 25 per cento ed é elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura é elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.
5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.
6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decre to-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
Articolo 7.
(Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis)
1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, é prorogato al 1º gennaio 1998. La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.
2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
a)
le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non é piú adottato alcun piano di recupero; 3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, nonché l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento del rilascio delle autorizzazioni, necessarie per l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli impianti.
Articolo 8.
(Norme in materia di finanziamento dei patronati)
1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
a)
quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL); 3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi é utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.
6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.
Articolo 9.
(Disposizioni finali)
1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse. All'articolo 1, comma 45, terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "membri medesimi" vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo le parole: "di altre Amministrazioni dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di enti pubblici previdenziali". All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il Ministro del tesoro". La rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, é ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, il comma 1 é sostituito dal seguente:
" 1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puó optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". La opzione già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto puó essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione presso le pubbliche amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale degli enti di cui all'elenco A puó optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di effetto ove non espressamente confermate entro il 30 giugno 1995, e al comma 2 é aggiunto il seguente periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facoltà di revocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.
5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, puó avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione puó altresí effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unità.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, é integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni.".
8. Il personale già dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1º luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.
10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresí, ai propri componenti il trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonché a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.
12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con qualifica di esperto o direttore, puó essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.
13. Lo stanziamento nel capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali puó essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né sono dovuti interessi".
16. All'articolo 1- bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é aggiunto il seguente comma:
" 3- bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresí destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, com ma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
17. All'articolo 1, comma 7- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei princípi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date é differita, per la predetta amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili".
21. I lavoratori che a decorrere dal 1º dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza, nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.
22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.
24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresí il trattamento di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni.
25. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.
Articolo 10.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 1º ottobre 1996.
PRODI - TREU - NAPOLITANO - CIAMPI - BERSANI
Visto, il Guardasigilli : FLICK
TABELLA A
(prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera
a), numero 1) A) Valore marche previdenziali.
Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:
Porzione di testo non disponibile
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
Porzione di testo non disponibile
Per ogni estratto manifesto..... " 2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili..... " 5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente..... " 2.600
Per ogni istanza..... " 4.000
Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanze in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo é quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.
Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1- sexies e 1- septies , del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
B) Contributo personale.
Contributo personale annuo L. 3.840.000.
C) Contributo globale annuo.
L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non puó essere inferiore a L. 6.000.000 cosí suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).
Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.