Legislatura 17ª - Dossier n. 395 5
Scuola, università, ricerca
In materia di scuola:
- si prevede l’istituzione nello stato di previsione del MIUR di un nuovo Fondo, con una dotazione di € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia (art. 1, comma 366 e 343-374);
- si stanziano ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) e si interviene con un’ulteriore proroga - sempre fino al 31 agosto 2017 - in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (art. 1, comma 379-380);
- si incrementa (da € 12,2 mln) a € 24,4 mln annui, a decorrere dal 2017, il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, si assegna alle scuole dell’infanzia paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di € 50 mln (invece di € 25 mln), stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto entro il 31 ottobre, e si dispone che le erogazioni liberali alle scuole paritarie che danno diritto al c.d. school bonus sono versate direttamente alle stesse scuole (e non all’entrata del bilancio dello Stato) (art. 1, comma 616, 619-620);
- si fissa in € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 l’importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali) (art. 1, comma 617);
- si posticipa all’a.s. 2019/2020 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 1, comma 618);
- in materia di edilizia scolastica: si assegnano agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di € 300 mln (art. 1, co. 485-489), si prevede la destinazione di € 100 mln, nell’ambito del Piano di investimenti immobiliari dell’INAIL, alla realizzazione di nuove strutture scolastiche (art. 1, co. 85) e si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica (art. 1, comma 140);
- relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, si prevede che lo stesso riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e si riconosce al MIUR la possibilità di condurre i controlli previsti in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei avvalendosi dei propri revisori dei conti (art. 1, comma 312-313).
- si introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro e si destinano le risorse relative all’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, oltre che alle istituzioni scolastiche statali, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali (art. 1, comma 308-311);
- si fornisce una interpretazione autentica in materia di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA e si rifinanzia per il triennio 2017-2019 il fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei medesimi contratti (art. 1, comma 375-376);
- si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, dell’istruzione (art. 1, comma 148).
In materia di università:
- si ridefinisce la disciplina in materia di contributi. In particolare, si istituisce - con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale (non esclusivamente a ciclo unico) la c.d. “no tax area” per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000, fino al primo anno fuori corso (mentre il ddl faceva inizialmente riferimento all’iscrizione da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso). Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (e non più € 25.000). Inoltre, si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Conseguentemente, si incrementa di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali. La nuova disciplina si applica anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre non si applica alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e all’Università di Trento (art. 1, comma 252-267);
- si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si prevede la determinazione, con decreto ministeriale, dei fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell’assegnazione del fondo in misura proporzionale a tale fabbisogno. Inoltre, si prevede l’istituzione, in ogni regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Negli organi direttivi dell’ente regionale deve essere prevista comunque una rappresentanza degli studenti e il termine per l’attribuzione delle risorse al bilancio dello stesso ente è fissato al 30 settembre di ogni anno (art. 1, 268-272);
- si prevede l’assegnazione annuale, previo bando emanato sentita la Conferenza Stato regioni, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a favorire l’iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (art. 1, comma 273-289);
- si prevede l’organizzazione, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e l’organizzazione, da parte delle sole università, di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si dispone un incremento di € 5 mln dal 2017 del FFO (art. 1, comma 290-293);
- si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (art. 1, comma 294);
- si autorizza l’assunzione, da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di ulteriori, complessive, 17 unità (art. 1, comma 306);
- si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca”, destinata a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo pieno delle università statali, e dotata di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017. L’assegnazione del finanziamento deve soddisfare il 75% delle domande presentate dai ricercatori e il 25% di quelle presentate dai professori di seconda fascia. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure finalizzate a sviluppare le attività di ricerca delle stesse università statali (art. 1, comma 295-304);
- sempre nell’ambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, un’altra sezione, denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, destinata a finanziare – con uno stanziamento pari a € 271 mln annui – 180 dipartimenti delle università statali, anche ad ordinamento speciale. Le risorse sono assegnate sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università (art. 1, comma 314-337);
- si prevede che, ai fini della quota – pari almeno ad un quinto dei posti disponibili – riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni all’università chiamante (art. 18, co. 4, L. 240/2010), sono considerati tali anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). Inoltre, si inseriscono fra i soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di “tipo b”, coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica (art. 1, comma 338);
- si prevede l’avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell’Università di Milano nell’area Expo 2015, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di € 8 mln, finanziato a valere, per € 3 mln, a carico del Fondo integrativo statale per la ricerca e, per € 5 mln, a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (art. 1, comma 134-135);
- si concede un contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, agli studenti iscritti ai percorsi di studio specifici (art. 1, comma 626).
In materia di ricerca:
- si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l’incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (art. 1, comma 305);
- si istituisce, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “Human Technopole” (art. 1, comma 116-123);
- si definisce di natura non commerciale – bensì rientrante fra i compiti istituzionali – della gestione (da parte della società consortile per azioni Sincrotrone di Trieste) dell’infrastruttura di ricerca FERMI (art. 1, comma 124);
- si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (art. 1, comma 148);
- si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di ricerca (art. 1, comma 140);
- si autorizza la spesa di € 10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di € 20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l’altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (art. 1, comma 582);
- si autorizza la spesa complessiva di € 50 mln per il triennio 2017-2019 e di € 2 mln dal 2020 per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell’UE e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione (art. 1, comma 606).