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Servizio studi
A.S. n. 2611
Legge di bilancio 2017. Quadro di sintesi degli interventi - A.S. 2611
Riferimenti:
Classificazione Teseo: ANNO FINANZIARIO, BILANCIO DELLO STATO, BILANCIO PREVENTIVO, LEGGE FINANZIARIA
NOTA
Il presente dossier contiene una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio 2017.
Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l’obiettivo di dare conto in modo organico delle più significative misure che intervengono nei singoli settori.
Le modifiche apportate in corso di esame presso la camera dei deputati sono evidenziate su sfondo grigio.
Il disegno di legge di bilancio 2017 introduce una serie di disposizioni per rafforzare, sul piano delle risorse finanziarie, la proiezione italiana all’estero.
In tale prospettiva, è istituito in primo luogo un fondo di 45 milioni di euro per l’anno 2017, per la realizzazione d’interventi relativi all’organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 che si terrà a Taormina l’anno prossimo (comma 381).
È inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali ed alle iniziative promosse dai gruppi informali dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione europea e dalle banche e da fondi internazionali di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l’adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi (comma 582).
Sempre, riguardo agli impegni assunti dal nostro Paese in sede multilaterale, con modifica approvata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stata prevista una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza” da adottare in attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia (comma 350).
Sul versante della razionalizzazione delle spese dell’Amministrazione degli affari esteri è prevista una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all’estero facente capo alla rete diplomatico-consolare. È inoltre resa permanente, a decorrere da questo esercizio finanziario, l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato degli introiti, pari a 6 milioni annui, derivanti dall’aumento della tariffa dei diritti consolari, e rimangano parimenti acquisite all’entrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti, rispetto all’esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento (comma 426).
Una modifica approvata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati ha altresì previsto la riassegnazione, a decorrere dall'anno 2017, del trenta per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse saranno trasferite agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno operato la percezione del predetto contributo, in proporzione delle percezioni introitate. Tali somme saranno destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all’estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari (comma 429).
Nell’ambito degli interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la gestione dei flussi migratori è creato un fondo allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni per il 2017 (comma 621).
In tema di cooperazione allo sviluppo un'integrazione all’art. 8 della legge n. 125/2014 (di riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) prevede che il Governo destini una quota – nel limite di 50 milioni - del fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (ai sensi dell’art. 26 della legge n. 227/1977), finalizzata alla costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla stessa Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo Le risorse di tali fondi sono qualificate come impignorabili (comma 622, lettera a)).
Presso la Camera è stato modificato altresì l’art. 27, comma 3 della legge n.125/2014, disponendo che una quota del richiamato fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa possa essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi ad imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste in Paesi partner della cooperazione italiana, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (comma 622, lettera b)).
Nel settore della proiezione culturale del nostro Paese nel mondo, occorre segnalare l’istituzione nello stato di previsione del MAECI un fondo dotato di 20.000.000 euro per il 2017, di 30.000.000 euro per il 2018 e di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero. La definizione degli interventi da finanziare con tali risorse verrà effettuata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali (commi 587 e 588).
Una modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati ha disposto, per il 2017, l’esecuzione di interventi per un importo complessivo di 1.300.000 euro finalizzati a favorire la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero. In particolare, 300.000 euro sono stati destinati alle agenzie specializzate nei servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero, mentre 1.000.000 di euro sono finalizzati ad integrare la dotazione finanziaria dei contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero (comma 589).
Un ulteriore comma aggiuntivo autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2017 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero (comma 592).
In materia di politiche dell’Unione europea è stato incrementato da 500 milioni a 1 miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali (comma 628).
Ulteriore modifica ha altresì esteso - limitatamente al 2017 e nel limite di 40 milioni di euro - i contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal MAECI, posti a valere sul richiamato Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (comma 629).
La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo con le seguenti disposizioni.
Per il settore della pesca, è stata prevista l’istituzione del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio, sospensione dell’attività per condizioni metereologiche avverse e ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro (art. 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248). È stata, poi, riconosciuta un’indennità specifica per il 2017 a sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dell’attività connesso al fermo biologico; il limite di spesa complessivo previsto è di 11 milioni di euro e comporterà la corresponsione di un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro (art. 1, commi 346 e 347).
Ulteriori disposizioni incidono indirettamente nel settore.
L’articolo 1, comma 4 riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, estendendolo alle strutture che svolgono attività agrituristica.
L’articolo 1, commi 8-13, proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).
L’articolo 1, comma 52 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, anche per le imprese agricole il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).
L’articolo 1, comma 66, reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON.
L’articolo 1, comma 140, istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.
L’articolo 1, comma 425 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019. Il dicastero agricolo (art. 1, comma 431) è chiamato a concorrere per un ammontare di 5,2 milioni di euro per il triennio 2017-2019. I risparmi conseguono per 0,9 milioni di euro dalla riduzione, disposta dal comma 5 del medesimo articolo 61, dello sgravio contributivo che sarà corrisposto, a decorrere dal 2017, nel limite del 48,7%, per le imprese armatoriali e per il personale dipendente imbarcato. Per 4,3 milioni di euro vengono disposti definanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente, il cui dettaglio è riportato in apposita tabella (sez. II del ddl).
L'articolo 1, comma 554, proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.
In materia ambientale, rileva, in primo luogo, l’istituzione di un Fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l’altro, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Sono stati altresì ulteriormente integrati e dettagliati, durante l'esame presso la Camera dei deputati, i settori oggetto di finanziamento allo scopo di ricomprendere, oltre alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, anche il risanamento ambientale e le bonifiche, e, nell’ambito delle infrastrutture, gli interventi relativi alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione. Tra le finalità del fondo è stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea.
Gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, sono, altresì, considerati con priorità, nell’ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (art. 1, comma 492, lettera d), per il triennio 2017-2019, e alle regioni (art. 1, comma 499, lettera b).
Si prevede, poi, l’istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative (art. 1, commi 613-615).
Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell’esame presso la Camera riguardano:
Per quanto concerne le misure per l’emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (art. 1, comma 362, lettera a); 200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).
Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal citato Fondo istituito dall’articolo 1, comma 140.
Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. E’ prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione.
Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell’agevolazione e la sua durata (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70 per cento e 80 per cento nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori, 75 per cento e 85 per cento qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali); ampliare l’ambito di applicazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (art. 1, commi 2-3).
Specifiche risorse sono destinate - nell’ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all’incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; in alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l’anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.
La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più D.P.C.M., previo parere del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, da adottare entro 90 giorni.
La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall’articolo 52, comma 2).
Nel corso dell’esame parlamentare è altresì previsto, per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall’ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all’articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell’istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
È inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco unitamente all’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Inoltre, per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo.
Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l’anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell’articolo 4 della recente “legge quadro missioni internazionali” (legge n. 145 del 2016).
Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
In materia di cultura e spettacolo:
In materia di sport:
In materia di informazione, si dispone la riduzione (da € 100) a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017 (art. 1, comma 40).
Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali si articolano in diverse tipologie di intervento, anche a seguito delle ulteriori norme inserite nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati. Tra i principali interventi vengono in rilievo le nuove regole sull’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, diverse disposizioni concernenti la dotazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni, alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali.
Quanto al primo intervento, i commi da 463 a 482 introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L’intervento consegue alle modifiche recentemente operate (dalla legge n.163 del 2016) sulla disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio già introdotte per il 2016 con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell’articolo 9 della legge 243 sopradetta.
Il rispetto del saldo di pareggio in questione è rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.
Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione Valle d’Aosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 484) che, pertanto, si aggiunge alle regioni Sardegna e Sicilia (cui già si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (comma 483) la disciplina del patto di stabilità interno.
L’articolo 64, commi 446-452, disciplina l’alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall’anno 2017.
Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative, anche prevedendo a tal fine un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione. In presenza della nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo, nel corso dell’esame presso la Camera è stato precisato che l’erogazione delle risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni (30 milioni annui sia per le unioni che per le fusioni) continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. E’ stato inoltre elevata (comma 447) dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.
Sono state inserite (durante l'esame presso la Camera) nell’ambito dei commi da 433 a 443 diverse norme tese ad agevolare la gestione contabile e quella finanziaria degli enti locali, con riguardo, in particolare: alla possibilità di modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotto dal comma 714 della legge n. 208/2015, stabilendo che gli enti i quali abbiano presentato od ottenuto l’approvazione del suddetto piano prima dell’approvazione del rendiconto 2014 possono rimodularlo o riformularlo entro il 31 marzo 2017, in presenza di determinati presupposti, tra cui anche una attestazione circa il rispetto della disciplina sui tempi di pagamento degli enti interessati verso i propri creditori (comma 434); alla facoltà di riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell’articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano, anche in tal caso, specifici presupposti stabiliti dalle nuove disposizioni (comma 435); alla previsione di un più ampio periodo temporale (dal triennio ora previsto ad un quinquennio) per l’effettuazione delle misure di riduzione delle spese correnti cui sono tenuti gli enti che accedano al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria degli enti locali (comma 436). Con analoghe finalità sono state estese anche al 2017 alcune disposizioni già vigenti in tema di rinegoziazione dei mutui, costituite: - dalla possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione; - dal consentire di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione; - dalla facoltà per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui, consentita solo per le rate in scadenza nell'anno 2015-2016 ed ora estesa anche a quelle in scadenza nel 2017 (commi 440-442).
Sempre in tema di riduzione di spesa è stata introdotta una disposizione (comma 459) tesa a meglio regolamentare la ripartizione delle riduzioni di spesa previste da alcune disposizioni vigenti nel caso in cui l’aggregato di spesa di riferimento gravi su comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata,
I commi 524-526 dispongono che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell’avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno. Con una modifica disposta durante l’esame alla Camera, tra i soggetti destinatari della disposizione è stata inserita la gestione commissariale della regione Piemonte, che, si rammenta, è considerata anche nei commi 521-523, laddove si ridefiniscono in diminuzione - riallineandoli alla effettiva misura degli stessi che si è di fatto riscontrata - gli oneri a carico della regione nei confronti della gestione in questione.
I commi 527-528 estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l’altro a carico dell’intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L’ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.
Il provvedimento, ai commi da 485 a 508, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti- che qui non si dettagliano - vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo agli spazi in questione concerneranno prevalentemente gli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità. Nell’ambito dei criteri di priorità previsti nella norma in ordine all’assegnazione degli spazi finanziari agli enti, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato un ulteriore criterio relativo ai comuni istituiti a seguito di fusione, nonché a quelli con popolazione inferiore ai mille abitanti
I commi da 509 a 516 danno attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con l’accordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per l’anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I successivi commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si è impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura - e la modalità di calcolo - della compartecipazione regionale all’IRPEF che passa dai 10 decimi calcolati con il metodo dei riscosso (a legislazione vigente, prima dell’accordo) ai 6,74 decimi per il 2017 e ai 7 decimi a decorrere dal 2018, calcolati con il metodo del ‘maturato’. La modifica comporta un incremento delle entrate regionali pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e circa 1.685 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Quanto alla Regione Valle d’Aosta il comma 517, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (comma 518) alla Regione Valle d’Aosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici.
Infine per la Regione Venezia Giulia, i commi 519 e 520 stabiliscono – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 - la necessità dell’intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell’imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell’intesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui. Durante l’esame presso la Camera dei deputati è stata inserita una disposizione (comma 534) con cui è stata attribuita alla Regione medesima, a decorrere dal 2017, l’imposta provinciale di trascrizione, che, attualmente di spettanza delle province, viene ora così trasferita a seguito del riordino territoriale operato dalla Regione, che ha soppresso le province quali enti titolari di funzioni amministrative, e che potrà attribuirla all’ente titolare di funzioni amministrative.
Sono stati altresì introdotti i commi da 502 a 505, riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme, con esplicito riferimento all’art. 104 dello Statuto (D.P.R. 670/1972) che lo consente, apportano modifiche all’ordinamento finanziario delle due Province autonome con l’accordo delle stesse. In particolare vengono disciplinate e quantificate separatamente dal resto delle regioni l’assegnazione di spazi finanziari per investimenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030, disponendosi contestualmente copertura degli oneri. Viene infine stabilito che il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province autonome, consistente in contributi a carico delle Province medesime, potrà essere realizzato anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti).
Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, quali:
Il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione.
In primo luogo, per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio (art. 1, comma 630).
La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno – tabella 8).
Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro.
Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l’istituzione di un Fondo per l’Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2017 (art. 1, comma 621).
Si prevede, in primo luogo, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l’altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono stati ulteriormente integrati e dettagliati i settori oggetto di finanziamento allo scopo di: ricomprendere, oltre ai trasporti e alla viabilità, anche la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, la riqualificazione e l’accessibilità delle stazioni ferroviarie, nonché inserire gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le finalità del fondo è stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea.
Sono state, altresì, inserite specifiche disposizioni volte a regolare la liquidazione della società Expo 2015 e ad attuare il progetto di valorizzazione dell’area Expo 2015 (art. 1, commi 126-139), che prevedono tra l’altro:
Ulteriori disposizioni sono finalizzate a destinare 7 milioni di euro per il 2017 al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (art. 1, comma 601) e ulteriori risorse disponibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (art. 1, comma 141), nonché 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, all’adeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021 (art. 1, comma 604).
Da ultimo, si prevede l’introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, il riuso e la rigenerazione, nonché la demolizione di costruzioni abusive (art. 1, comma 460).
Con riferimento al settore dei trasporti si prevede nella prima sezione, l’istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. In particolare è incrementata la dotazione del citato Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l’anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Si prevede infine l’attribuzione di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. A valere su queste ultime risorse possono essere stipulate convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti – INVITALIA nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali (art. 1, commi 613-615).
E’ stato inoltre previsto, sotto il profilo delle modifiche fiscali, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, l’assoggettamento all’IVA al 5%, a far data dal primo gennaio 2017, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta, precisando che la tariffa amministrativa per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comunque comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1, commi 33-35). E’ stata inoltre introdotta la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing (art. 1, comma 38).
In continuità con quando disposto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 640 della legge n. 208 del 2015) è stata autorizzata l’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Tali risorse saranno destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 1, comma 144 e 145). Si ricorda che, con la legge di stabilità per il 2016, erano stati autorizzati 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
È stato previsto infine il finanziamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera. Si dispone in particolare un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017, 32 milioni di euro per l’anno 2018 e 42 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al Nuovo contratto di programma parte investimenti 2017 – 2021 di Rete ferroviaria italiana per la realizzazione del citato intervento infrastrutturale (art. 1, comma 591).
Nella sezione seconda l’intervento più rilevante riguarda una riduzione di risorse per l’anno 2017 (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni iniziali a legislazione vigente 2017 (erano 4.112,17 milioni di euro), relativamente al programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto”. Tali risorse sono destinate ad investimenti sulla rete tradizionale e per il sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci. Una ulteriore riduzione è prevista sull’anno 2019 (-1.400 milioni di euro) a fronte di uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per l’anno 2018. Dall’esame dell’allegato conoscitivo si rileva come il definanziamento di 1.400 milioni di euro per il 2019 consista in una riprogrammazione della spesa con un’anticipazione al 2018 di 100 milioni di euro e un differimento dei restanti 1.300 milioni ad una fase successiva al 2019. Gli ulteriori interventi previsti nella sezione seconda sono di modesto impatto finanziario.
Si prevede il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto refarming) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d’uso con pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.
La disposizione prevede anche che i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe siano assegnati con una gara pubblica la cui base d’asta è ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in 2.010 milioni di euro (articolo 1, commi 568-575).
Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017.
È inoltre introdotto un nuovo aumento dell’aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).
Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell’evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate:
Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica.
In tale contesto assume specifica rilevanza l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa - IRI, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l’impresa mediante applicazione dell’aliquota unica IRES al 24 per cento.
Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): da un lato è diminuita l’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell’andamento dei tassi di interesse; dall’altro lato, la misura è estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (commi 547-553).
Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, si segnalano in particolare le seguenti misure (alcune delle quali già descritte nelle specifiche politiche di settore):
Sotto il più specifico profilo degli interventi diretti a sostegno delle piccole e medie imprese, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed è conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti per 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023. La misura è poi estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate. Al riguardo, nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, tra gli investimenti che danno titolo per beneficiare dei finanziamenti, sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
L’importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., è incrementato fino a 7 miliardi di euro (commi da 52 a 57).
Sono inoltre previsti rifinanziamenti per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative. In particolare, si autorizza, per le iniziative relative all'autoimprenditorialità, una spesa di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario recava uno stanziamento di 70 milioni nel 2017 e 60 milioni nel 2018). Per i finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario recava uno stanziamento di 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018). Ulteriori risorse potranno poi essere ricavate, nel 2017, dal PON “Imprese e competitività” 2014-2020 (commi 71-73).
Con riguardo alle start-up innovative, sono state introdotte misure di semplificazione consentendo la sottoscrizione dell’atto costitutivo oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata (comma 65). Inoltre, il medesimo atto costitutivo è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (comma 69).
L’operatività della disciplina dei portali on-line per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, è estesa alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI (comma 70).
È stato disposto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0., per realizzare progetti di ricerca applicata a partenariato pubblico privato, demandandosi ad un decreto ministeriale le modalità attuative della misura (comma115).
Un rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 è stato poi destinato agli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (commi 74-75).
Infine si è intervenuti sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (600 milioni nel 2016 e 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dall’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015, per innalzare l’importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA ed introdurre la previsione che finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che l’organo commissariale di ILVA è autorizzato ad emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro penale – nell’ambito dei procedimenti a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell’ILVA – all’atto del trasferimento delle medesime somme in Italia.
Quanto alla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni si specifica la priorità della restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata (commi 609-610).
In materia di giochi pubblici, si segnalano le disposizioni per l’avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d. “Gara Superenalotto” (commi 576-577).
Si prevede poi l’inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell’istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (commi 537-541). Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nel corso dell’esame parlamentare la probabilità di vincita dei premi di tale lotteria è stata aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate in contante, per le transazioni con carta di debito e di credito; l’attuazione della lotteria è stata anticipata al 1° marzo 2017 in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (commi 542-544).
Infine, in ordine alle entrate degli enti territoriali, al cui capitolo si rinvia, si segnala in questa sede la conferma per l’anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; è inoltre confermata, sempre per il medesimo anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (comma 42).
Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e il cd. welfare aziendale (art.1, commi da 160 a 162). In particolare, si interviene sull’attuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.
Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (art.1, commi da 308 a 313).
Sempre in materia di apprendistato, nel corso dell’esame parlamentare sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (art.1, comma 240 lett. b)).
Nel corso dell’esame parlamentare è stata prevista l’applicazione a regime della disposizione (che la normativa vigente limita al periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali (art.1, comma 164)
Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte disposizioni riguardanti il settore dei call center, al fine di contenere il fenomeno della localizzazione all’estero (art.1, comma 243) e assicurare un maggiore sostegno al reddito dei lavoratori (art.1, comma 240 lett. d)), nonché disposizioni per il rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (art.1, comma 74).
Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L’esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (art.1, comma 344).
Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018 (quest’ultimo introdotto nel corso dell’esame parlamentare), il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) (art.1, comma 354).
Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (art.1, comma 356).
Vengono destinati 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria (art.1, comma 163).
Vengono destinati 15 milioni di euro per la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà (art.1, comma 240 lett. c)).
Si riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all’astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennità giornaliera dell’80 per cento del salario minimo (art.1, commi 241 e 242).
Si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (art.1, comma 431).
Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio (art. 1, commi 346 e 347).
Sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, che consente di operare direttamente nella II sezione dello stesso operazioni di riprogrammazione di risorse precedentemente effettuabili mediante le tabelle C, D ed E, l’intervento sulle politiche di coesione è effettuato direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati. In particolare si dispone:
In proposito si rammenta che l’articolo 1, co. 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni. La norma ne ha disposto l’iscrizione in bilancio limitatamente alla misura dell’80 per cento (43.848 milioni).
Si rammenta che nel Fondo di rotazione, istituito dall’articolo 5 della legge n. 183/1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari dei fondi strutturali. Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità
In tema di politiche sociali e per la famiglia vanno ricordate le misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari.
Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo di sostegno alla natalità” (art.1, commi 348-349), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all’adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione (art.1, comma 353).
Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (art.1, comma 355), previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Dal 2017 è poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Nelle more dell’attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, viene demandato ad un decreto interministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - l’aggiornamento per il 2017 dei criteri per l’accesso alla misura di contrasto alla povertà, denominata Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale definirà altresì le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (art.1, commi 238-239, inseriti nel corso dell’esame alla Camera).
Vanno infine ricordate le disposizioni che prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
La misura riguarda gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti (art. 1, commi 59-64 inseriti nel corso dell’esame alla Camera).
Il disegno di legge di bilancio contiene numerose misure in materia previdenziale.
Si prevede la possibilità, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all’attivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario, intese all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico (art.1, commi 82 e 83).
Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali.
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (art.1, commi da 88 a 99).
Si riduce l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (art.1, comma 165).
Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).
L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
L’APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
L’entità minima e massima dell’Ape richiedibile sono determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.
E’ prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell’80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell’Ape (art.1, commi da 166 a 178).
L’APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
L’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell’attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.
L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno.
Il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l’anno 2020; 280 milioni di euro per l’anno 2021; 83 milioni di euro per l’anno 2022; 8 milioni di euro per l’anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell’Ape sociale (art.1, commi da 179 a 186).
Si interviene sulla disciplina della c.d. “quattordicesima”, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l’importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (art.1, comma 187).
Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.
La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS.
La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.
La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (art.1, commi da 188 a 193).
Si esclude a regime l’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. “riforma Fornero”) sui trattamenti pensionistici anticipati (art.1, comma 194).
Si interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all’istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Nel corso dell’esame parlamentare si è estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (art.1, commi da 195 a 198).
Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'àmbito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti.
Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.
Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.
Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
L’accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità (da definire con successivo D.P.C.M.) (art.1, commi da 199 a 205).
Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell’apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026 (art.1, commi da 206 a 209). Infine, nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte norme volte a semplificare modalità e termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti (art.1, comma 206, lett. c-bis)).
Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti (art.1, comma 210).
Si realizza l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati). L’intervento opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. L’ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio. Nel corso dell’esame parlamentare è stato aumentato (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia: in particolare, l’incremento di 3.000 unità riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l’attività lavorativa è posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge). L’ampliamento della platea dei beneficiari della salvaguardia definita nel corso dell’esame parlamentare comporta maggiori oneri per 161 milioni di euro, coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 1, commi da 212 a 221).
Sempre nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte importanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato.
In primo luogo è stata prevista l’estensione della possibilità di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all’art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita (di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo. Gli oneri derivanti dall’intervento sono valutati in 18,3 milioni di euro per il 2017, 47,2 per il 2018, 87,5 per il 2019, 68,6 per il 2020, 34,1 per il 2021 e 1,7 per il 2022 (art. 1, commi da 223 a 225).
In secondo luogo è stato rifinanziato l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021 (art.1, comma 226).
Infine, è stato riconosciuto il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, il riconoscimento della pensione è differito sulla base di specifici criteri di priorità (età, anzianità contributiva, data della domanda) (art. 1, comma 250).
Si riduce il limite massimo di spesa (da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018) previsto per il cd. part-time agevolato, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che l’istituto prevede la possibilità, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale (art.1, comma 233).
Si interviene in materia di fondi di solidarietà bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme (art.1, commi da 234 a 237).
Sempre nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a: estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (art. 1, comma 209); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi (art. 1, comma 211); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per l’importo eccedente 1.000 euro (art. 1, comma 249); definire la quota delle risorse da riversare all’entrata del bilancio dello Stato per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno assolto ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 370) e fissare un limite massimo di 50 membri elettivi dell’organo di indirizzo generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (art. 1, comma 98); estendere la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale (al fine di ricomprendervi anche tossicodipendenti condannati per reati di lieve entità, imputati messi alla prova e condannati per guida in stato di ebbrezza) (art.1, commi 86 e 87).
Personale
Per quanto riguarda il personale pubblico, è innanzitutto istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (art. 1, commi 364 e segg.):
Nel corso dell’esame parlamentare, inoltre, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 368)
Efficientamento spesa dei Ministeri e spesa per acquisti
Il comma 425 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..
Le rimodulazioni in questione vengono disposte in parte prevalente nella seconda sezione del disegno di legge in esame, negli stati di previsione interessati.
L’entità dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, come definiti nella relazione tecnica, risultano di un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente
Il testo prevede, inoltre, all’art. 1, commi 413-419, la valorizzazione ed il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite
Sempre in tema di beni e servizi, il testo reca una disciplina sull'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Le norme, che modificano le disposizioni già vigenti in materia, concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell'indicazione di linee guida in materia. Il comma 423 prevede inoltre la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo a linee di indirizzo e standard per l’efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, e - come specificato in sede di esame parlamentare - alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle politiche ed ai processi di gestione delle risorse umane.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato precisato che le misure in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione non devono discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
Inoltre, è stato aggiunto il comma 424, che dispone l’applicazione dell'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.
Altre disposizioni
Vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attività del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale unitamente alla possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.
Al Commissario spettano, in primo luogo, funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea (art. 1, commi 585 e 586).
In tema di salute vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a migliorare l’efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale.
Possono essere ricondotte a tale finalità le disposizioni dirette a definire e disciplinare l’Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE).
L’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) cura la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome. La realizzazione della citata infrastruttura è gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E’ previsto l’istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Si dispone un’autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per interoperabilità dei FSE (art.1, commi 382-384).
Sempre all’ambito dell’efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (art. 1, commi 385-389) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell’eventuale Piano di rientro. Viene poi modificata la nozione di disavanzo ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura (art.1, comma 390). In particolare, con una modifica approvata alla Camera, viene fissato al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di euro – invece che al 5 per cento e a 5 milioni di euro - il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi presupposto per l’adozione e l’attuazione di un piano di rientro per gli enti citati.
Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art.1, commi 392-394). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.
Con una norma aggiunta nel corso dell’esame presso la Camera, vengono disapplicate le disposizioni della legge di stabilità 2015 (comma 569 della legge 190/2014) relative alle incompatibilità, dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, nei confronti delle regioni commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007. Si tratta delle regioni in cui, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, si prefigura il mancato rispetto da parte della regione stessa degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (1, commi 395-396) .
Un altro insieme di disposizioni (art.1, commi 397-408) revisiona parzialmente la governance farmaceutica.
La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”, scende dall’11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, sale dal 3,5 al 6,89 per cento.
Si prevede l’istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.
È possibile una definizione con determina dell’AIFA, da adottare entro il 31 marzo 2017, dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Vengono introdotte nuove norme sulla sostituibilità dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto, dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica associata ad una maggiore disponibilità di terapie.
Viene infine prevista una specifica finalizzazione per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini.
Nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene prevista una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn (art. 1, comma 409).
Inoltre, per garantire la continuità delle attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), in deroga a quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), gli IRCCS e gli IZS potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. Pertanto, nelle more della revisione dell’accesso all’attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la norma in esame consente agli IRCCS e agli IZS di continuare ad avvalersi del personale già in servizio (art. 1, comma 410, inserito durante l’esame alla Camera).
Viene stabilito, con alcune modifiche approvate nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer (art. 1, comma 411) e che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo medesimo (art. 1, comma 360).
Infine, viene autorizzata l’iscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell’Ente strumentale alla Croce rossa nei confronti del sistema bancario - ivi compresa l’anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017- (art. 1, commi 597 e 598).
In materia di scuola:
In materia di università:
In materia di ricerca:
Si segnala che, in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio, il Governo ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un documento intitolato: La legge di Bilancio 2017 alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Si ricorda che con l’Agenda 2030 le Nazioni Unite hanno individuato 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs) articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030 in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale. Ogni Paese del mondo dovrà sviluppare una propria Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
I 17 obiettivi hanno natura trasversale e vanno, ad esempio, dalla lotta alla povertà nel mondo alla promozione della salute, dall’eguaglianza di genere alle azioni di inclusione sociale, dalle misure di contrasto al cambiamento climatico all’uso sostenibile delle risorse naturali.

Il documento predisposto dal Governo indica l’impatto delle diverse misure, contenute nella legge di bilancio, su ciascuno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.
Oggetto | A.C. | A.S. 2611 |
Risultati differenziali del bilancio dello Stato | 1 | 1 |
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta strutture ricettive | 2, co. 1,2 | 2-3 |
Credito d’imposta per strutture ricettive | 2, co. 3-6 | 4-7 |
Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti | 3 | 8-13 |
Manutenzione uffici giudiziari | 14 | |
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo | 4 | 15-16 |
Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata | 5 | 17-23 |
Iva di gruppo | 6 | 24-31 |
Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie | 7 | 32 |
Assoggettamento all’IVA al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare | 33-35 | |
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti | 36 | |
Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine | 8 | 37 |
Pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà | 38-39 | |
Riduzione canone RAI | 9 | 40 |
Soppressione canone sale estratto da giacimenti | 41 | |
Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 | 10 | 42 |
43 | ||
Abolizione IRPEF IAP e CD | 11 | 44 |
Compensazioni IVA animali vivi della specie bovina e suina | 45-46 | |
Ripristino agevolazioni territori montani | 47 | |
Riduzione dell’accisa sulla birra | 48 | |
Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento | 12 | 49 |
Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche | 50 | |
Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile | 51 | |
Sostegno agli investimenti delle PMI (nuova Sabatini) | 13 | 52-57 |
Internazionalizzazione delle imprese | 58 | |
Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi | 59-64 | |
Sottoscrizione atto costitutivo start-up innovative | 65 | |
Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative | 14 | 66-69 |
Raccolta di capitali delle PMI | 70 | |
Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative | 15 | 71-73 |
Sostegno alla promozione di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi | 74-75 | |
Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate | 16 | 76-80 |
Trattamenti dei crediti tributari e contributivi | 81 | |
Investimenti in startup da parte dell’INAIL | 17 | 82-83 |
Rimodulazione investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici | 84 | |
Destinazione risorse INAIL all’edilizia scolastica | 85 | |
Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni | 86-87 | |
Agevolazione per investimenti a lungo termine | 18, co.1-10 | 88-99 |
PIR- Piani individuali di risparmio | 18, co. 11-25 | 100-114 |
Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 | 115 | |
Fondazione Human Technopole | 19 | 116-123 |
Efficientamento centri di ricerca | 124-125 | |
Misure per l’attuazione del progetto dell’Area EXPO 2015 | 126-139 | |
Efficientamento Anas | 20 | |
Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese | 21 | 140-142 |
Fondo per la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino | 143 | |
Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche | 144-145 | |
Criteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge | 146 | |
Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane | 147 | |
Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero | 22 | 148-159 |
Premio di produttività e welfare aziendale | 23 | 160-162 |
Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità | 163 | |
Proroga dell’esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto | 164 | |
Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata | 24 | 165 |
Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale | 25 | 166-186 |
Quattordicesima | 26 | 187 |
Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A | 27 | 188-192 |
Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE, all’APE sociale e a RITA | 193 | |
Abolizione penalizzazioni | 28 | 194 |
Cumulo periodi assicurativi | 29 | 195-198 |
Lavoratori precoci | 30 | 199-205 |
Lavori usuranti | 31 | 206-208 |
Benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti | 209 | |
No tax area pensionati | 32 | 210 |
Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti | 211 | |
Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico | 33 | 212-221 |
Estensione opzione donna | 222-225 | |
Rifinanziamento prepensionamento giornalisti | 226-232 | |
Riduzione autorizzazione di spesa per trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro | 34 | 233 |
Agevolazioni per l’assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà | 35 | 234-237 |
Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertà | 238-239 | |
Interventi in materia di politiche del lavoro | 240 | |
Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere | 241-242 | |
Norma in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center | 243 | |
Fondo di solidarietà per il settore pesca | 244-248 | |
Reversibilità | 249 | |
Interventi per i lavoratori affetti da malattie derivanti da amianto | 250 | |
Fondi regionali per l’occupazione dei disabili | 251 | |
Norme sulla contribuzione studentesca | 36 | 252-267 |
Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio | 37 | 268-272 |
Borse nazionali per il merito e la mobilità | 38 | 273-289 |
Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato | 39 | 290-293 |
Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori | 40 | 294 |
Modalità di finanziamento delle attività di ricerca e semplificazione | 41 | 295-305 |
Autorizzazione all’assunzione di personale da parte dell’ANVUR | 306 | |
Finanziamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) | 307 | |
Esonero contributivo alternanza scuola lavoro | 42 | 308-313 |
Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza | 43 | 314-317 |
Procedimento per l’attribuzione del finanziamento | 44 | 318-331 |
Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione | 45 | 332-339 |
Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari | 340-343 | |
Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali | 46 | 344-347 |
Fondo sostegno natalità | 47 | 348-349 |
Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza” | 350 | |
Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime | 351-352 | |
Premio alla nascita | 48, co.1 | 353 |
Congedo di paternità | 48, co. 2 | 354 |
Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido | 49 | 355-357 |
Pari opportunità | 50 | 358 |
Sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli | 359 | |
Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico | 360-361 | |
Ricostruzione privata e pubblica | 51 | 362-363 |
Fondo per il pubblico impiego | 52 | 364-365 367, 369 |
Fondo per organico di fatto | 52, co. 3 | 366 |
Graduatorie concorsi pubblici | 368 | |
Casse di previdenza dei liberi professionisti | 370 | |
Fondo per le misure anti tratta | 371 | |
Assunzione personale amministrativo non dirigenziale giustizia | 372 | |
Organico di fatto | 53 | 373-376 |
Strade sicure | 54 | 377 |
Fondo volo | 55 | 378 |
Scuole belle | 56 | 379-380 |
G7 | 57 | 381 |
Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale | 58 | |
Infrastruttura per l’interoperabilità per fascicolo sanitario elettronico | 58, co. 1-3 | 382-384 |
Quota premiale SSN e programma di miglioramento | 58, co. 4-8 | 385-389 |
Efficientamento e piani di rientro degli enti sanitari | 58, co. 9 | 390 |
Piani di rientro per le regioni a statuto speciale e le province autonome | 391 | |
Livello di finanziamento del sanitario nazionale e quota vincolata per fondi | 58, co. 10-12 | 392-394 |
Incompatibilità alla nomina a Commissario ad acta per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali | 395-396 | |
Governance sanitaria | 59, co.1-12 | 397-408 |
Assunzioni personale SSN | 59, co. 13 | 409 |
Attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). | 410 | |
Fondo Alzheimer | 411 | |
Rinnovi contrattuali personale SSN | 412 | |
Misure di efficientamento della spesa per acquisti | 60, co. 1-7 | 413-419 |
Acquisto beni e servizi | 60, co. 8-11 | 420-423 |
Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi nei bilanci enti locali | 424 | |
Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri | 61, co. 1 | 425 |
Vendita sedi all’estero | 61, co. 2 | 426 |
Diritti consolari | 61, co. 3-4 | 427-428 |
Destinazione dei versamenti domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana | 429 | |
Definanziamento Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo | 430 | |
Sgravi contributivi imprese trasporto | 61, co. 5 | 431 |
Interventi sulle soprintendenze speciali | 432 | |
Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e disposizioni in materia di video conferenza | 62 | |
Fondi a favore degli enti territoriali | 63 | 433 437-439 443 |
Piano di riequilibrio finanziario pluriennale | 434-436 | |
Rinegoziazione dei mutui | 440-442 | |
Interventi concernenti gli Enti Locali | 64 | |
Modalità di riduzione di risorse ai comuni (spending review) | 64, co. 1 | 444 |
Spese di personale per Matera | 445 | |
Finanziamento Comune di Lecce | 64, co. 2 | |
Fondo di solidarietà comunale | 64, co. 3-8 | 446-452 |
Canone per il servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo di prosecuzione del servizio | 453 | |
Rinvio termine deliberazione bilancio di previsione enti locali | 64, co. 9 | 454 |
Termini per la deliberazione del DOCUP | 455 | |
Consorzi per la gestione associata di servizi sociali | 456 | |
Amministrazione residui attivi e passivi relativi ai fondi gestione vincolata | 457 | |
Semplificazione procedimento acquisizione informazioni fabbisogni standard | 64, co. 10 | 458 |
Criteri per il riparto delle riduzioni di spesa di beni e servizi per i comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata | 459 | |
Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi | 460-461 | |
Fondo per contenzioso amministrativo | 462 | |
Regole finanza pubblica per rilancio investimenti | 65 | |
Nuovo pareggio di bilancio enti territoriali | 65, co. 1-22 | 463-484 |
Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed alle regioni per investimenti | 65, co. 23-42 | 485-501 506-508 |
Province autonome di Trento e di Bolzano | 502-505 | |
Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano | 66 | |
Recepimento dell’Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016 | 66, co. 1-8 | 509-516 |
Valle d’Aosta | 66, co. 9-10 | 517-518 |
Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016 (Friuli Venezia Giulia) | 66, co. 11-12 | 519-520 |
Revisione rata debito Regione Piemonte | 66, co. 13-15 | 521-523 |
Residue risorse già erogate per pagare nuovi debiti | 66, co. 16-18 | 524-526 |
Proroga concorso alla finanza pubblica delle Regioni | 66, co. 19-20 | 527-528 |
Modifica riparto contributo IRAP | 66, co. 21 | 529 |
Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanità | 66, co. 22-24 | 530-532 |
Evoluzione della rilevazione SIOPE | 66, co. 25 | 533 |
Attribuzione alla Regione Friuli Venezia Giulia dell’IPT | 534 | |
Misure antielusive e di contrasto all’evasione | 67 | 535-541 |
Lotteria scontrini | 542-544 | |
Vendita biglietti spettacolo | 545-546 | |
Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE | 68 | 547-553 |
Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa | 69 | 554-564 |
Riapertura dei termini per assegnazione o cessione di beni ai soci | 70 | 565-566 |
Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta | 71 | 567 |
Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz | 72 | 568-575 |
Gara Superenalotto | 73 | 576-577 |
Interventi diversi | 74 | |
Centri di servizio per il volontariato finanziati dalle Fondazioni Bancarie | 74, co. 1-4 | 578-581 |
Partecipazione italiana a iniziative internazionali | 74, co. 5 | 582 |
Fondazioni lirico-sinfoniche | 583 | |
Spese Ales spa | 584 | |
Disposizioni per il completamento della procedura di cessione ILVA | 74, co 6 | |
Agenda digitale | 74, co 7-8 | 585-586 |
Cultura e scienza italiana all’estero | 74, co 9-10 | 587-588 |
Corsi di lingua e cultura italiana all’estero | 589 | |
Adozioni internazionali | 590 | |
Linea ferroviaria Ferrandina-Matera | 591 | |
Stampa italiana all’estero | 592 | |
Contributo al Coni | 593 | |
Progetto Ryder Cup 2022 | 74, co 11-12 | |
Credito sportivo | 74, co. 13 | |
Centro METEO | 74, co. 14 | |
Soprintendenze speciali di Roma e Pompei | 74, co 15 | |
Adeguamento delle reti viarie e ferroviarie per coppa del mondo e campionati mondiali sci 2020-2011 Cortina | 74, co. 16-27 | |
Commissari delegati del Governo | 74, co. 28-35 | |
Rifunzionalizzazione degli immobili pubblici | 74, co. 36 | 594 |
Nuova denominazione di Italia Lavoro S.p.A. (Anpal S.p.A.) | 595 | |
Associazioni combattentistiche | 596 | |
Debito Croce Rossa | 597-598 | |
Assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani all’estero | 599 | |
Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra | 600 | |
Piano nazionale per le città | 601 | |
Edilizia sanitaria | 602-603 | |
Rete viaria interessata da Coppa del mondo di sci | 604 | |
Istituto italiano per gli studi storici e Istituto italiano per gli studi filosofici | 605 | |
Ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia | 606 | |
Interventi di decontaminazione e bonifica ILVA | 607 | |
Piattaforma informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo | 608 | |
Restituzione del finanziamento statale a favore di ILVA | 609-610 | |
Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata | 75 | 611-612 |
Contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale | 76 | |
Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile | 77 | 613-615 |
Scuole paritarie e materne | 78 | 616-619 |
Erogazioni liberali per investimenti in favore delle scuole paritarie | 620 | |
Fondo per l’Africa | 79 | 621 |
Cassa depositi e prestiti | 622 | |
Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco | 80 | 623 |
Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili | 81 | 624-625 |
Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus strumenti musicali | 82 | 626 |
Fondo nazionale per la rievocazione storica | 627 | |
Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie | 83 | 628 |
Contributi per la cooperazione allo sviluppo | 629 | |
Immigrazione | 84 | 630 |
Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017 | 85 | 631-632 |
Collaborazione volontaria | 86 | 633-636 |
Fondi Speciali | 87 | 637 |
Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano | 638 |
Oggetto | A.C. | A.S. 2611 |
Stato di previsione dell'entrata | 88 | 2 |
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative | 89 | 3 |
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative | 90 | 4 |
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 91 | 5 |
Stato di previsione del Ministero delta giustizia e disposizioni relative | 92 | 6 |
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative | 93 | 7 |
Stato di previsione del Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative | 94 | 8 |
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative | 95 | 9 |
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 96 | 10 |
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative | 97 | 11 |
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative | 98 | 12 |
Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative | 99 | 13 |
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative | 100 | 14 |
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative | 101 | 15 |
Totale generale della spesa | 102 | 16 |
Quadro generale riassuntivo | 103 | 17 |
Disposizioni diverse | 104 | 18 |
Entrata in vigore | 105 | 19 |