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Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2038

Art. 8.

(Relazione alle Camere).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:

a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggette a monopolio;

2) alle fasce di età dei consumatori;

3) al rapporto tra l'uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;

5) all'utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7;

6) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;

b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;

c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;

d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

2. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.