(Innovazione digitale e didattica laboratoriale)
L’articolo 7 prevede l’adozione di un Piano nazionale scuola digitale, nonché la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità.
Il comma 1 prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, in sinergia, fra l’altro, con il piano nazionale banda ultralarga. La relazione illustrativa dell'originario disegno di legge n. 2994 specifica che il Piano deve permettere il passaggio da una visione di digitalizzazione intesa come infrastrutturazione ad una di Education in a digital era.
Il comma 2 dispone che, dall’anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei Piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano nazionale scuola digitale. Quest’ultimo persegue i seguenti obiettivi (enunciati nel comma 3):
Sembrerebbe opportuno esplicitare la natura dei centri di ricerca e formazione, quanto a composizione e quanto al loro rapporto con le istituzioni scolastiche.
Al riguardo, potrebbe ravvisarsi l’opportunità di prevedere il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa in coerenza con il Piano nazionale scuola digitale. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
Il comma 5 dispone che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole, anche in rete tra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, evidenziandolo nei Piani triennali dell’offerta formativa, di laboratori territoriali per l’occupabilità, con la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese. I laboratori perseguono i seguenti obiettivi:
Il comma 6 affida ai soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico la responsabilità relativa alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi.
Il comma 7 prevede che per la realizzazione delle attività indicate nei commi precedenti nell’anno 2015 si utilizzano 90 milioni di euro delle risorse impegnate nel 2014 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e che, dal 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui, da ripartire fra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2, comma 6 (alla cui scheda di lettura si rinvia).