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Legislatura 17ª - Dossier n. 216

Articolo 2

(Autonomia scolastica e offerta formativa)

L’articolo 2, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, prevede il rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico e l’istituzione dell’organico dell’autonomia. Prevede anche la programmazione triennale dell’offerta formativa, finalizzata a indicare il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali, nonché il fabbisogno organico, anche in considerazione delle iniziative di potenziamento dell’offerta formativa. Disposizioni transitorie sono dettate per l’anno scolastico 2015/2016. Prevede, infine, l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021. Un incremento di 7 milioni di euro annui dal 2015 al 2022 è disposto altresì a favore del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

I commi 1 e 2 dispongono in merito all’autonomia delle istituzioni scolastiche. In base al comma 1, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell’intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa di cui al presente articolo. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

Secondo il comma 2, le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia di cui all’articolo 8.

In relazione al potenziamento dell’offerta formativa, il comma 3 statuisce che le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi da esso individuati come prioritari tra i quali mette conto segnalare i seguenti: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore; apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Il comma 4 dispone che, in relazione al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni - previsto dalla lettera c) del comma 3 - le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

In base al comma 5, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura – nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce le condizioni per poter derogare alle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della P.A. – criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, di prodotti derivanti da agricoltura biologica o, comunque, a ridotto impatto ambientale e di qualità, e di prodotti della pesca sociale. I parametri per la definizione delle categorie di prodotti devono essere definiti con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata. Tra le finalità, vi è quella di promuovere l’educazione ad una alimentazione sana e sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali. Il comma 6 prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell’articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Giusta il comma 7, l’ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell’autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell’offerta formativa.

Secondo il comma 8, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. L’ufficio scolastico regionale - in base al comma 9 - verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.

Il comma 10 sostituisce l’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che disciplina il piano dell’offerta formativa (POF), attualmente predisposto per ciascun anno scolastico. In particolare, lo stesso POF sarà sostituito dal piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano triennale – oltre a continuare ad esplicitare, come l’attuale POF, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano – indica il fabbisogno di posti nell’organico dei docenti e di posti del personale ATA (per quest'ultima tipologia di personale nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119), il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali e i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene conto, tra l’altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto ed è pubblicato sul sito della scuola.

Secondo il comma 11, alla copertura dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia e dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 dell'articolo in esame) si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all’articolo 25, comma 1.

Il comma 12 prevede che il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità di genere e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. Si tratta di una delle finalità del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013, specificamente richiamato.

Sulla scorta del comma 13, le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all’articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

Il comma 14 attribuisce al dirigente scolastico il compito di individuare il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 9.

Il comma 15 impone alle istituzioni scolastiche di realizzare, nel limite delle risorse disponibili, i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all’articolo 7, comma 7, e all’articolo 8.

Il comma 16, per l’anno scolastico 2015/2016, assegna al dirigente scolastico il compito di individuare i docenti da destinare all’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’articolo 9, a seguito dell’immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto.

Il comma 17 chiarisce che per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di cui all’articolo 12, comma 4.

Con riferimento ai docenti abilitati all’insegnamento nella scuola primaria, occorrerebbe chiarire a chi spetti la certificazione delle competenze necessarie per l’insegnamento delle materie indicate.

Il comma 18 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione.

Il comma 19 consente l’utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive che possono essere promosse, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle scuole e dagli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e le associazioni del territorio e del terzo settore.

Il comma 20 affida al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il compito di procedere alla modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 - che ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, allo scopo di innalzare i livelli di istruzione degli adulti, potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata, né inserita in un percorso di istruzione o di formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli adulti stranieri e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena.

Ai sensi del comma 21, l’insegnamento ad alunni e studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. Si segnala che il medesimo riconoscimento è menzionato nell’articolo 22, al comma 2, lettera d).

Come già ricordato in precedenza, il comma 22 dispone l’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nella misura di 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021 mentre il comma 23 incrementa di 7 milioni di euro annui dal 2015 al 2022 le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Con riguardo alla formulazione del testo, si rileva l’opportunità di operare un più generico riferimento al termine “risorse”, in quanto non è stato istituito un “Fondo” per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM (si veda il decreto ministeriale 15 luglio 2014 n. 558).

Il comma 24 stabilisce che - nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale - siano “perfetti ed efficaci” gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Ai sensi di tale disposizione, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) è un organismo costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte sui seguenti atti e provvedimenti: schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge citata (in attuazione del quale sono stati adottati il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica); schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo (con il quale sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della legge n. 508 del 1999 e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso); regolamenti didattici degli istituti; reclutamento del personale docente; programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.