La direttiva 2013/35/UE è volta a stabilire prescrizioni minime di protezione per i lavoratori sottoposti ad esposizione ai campi elettromagnetici e concerne i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine; non si applica per le ipotesi di effetti a lungo termine (articolo 1). Essa abroga la direttiva 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) nel 1998. Si è infatti reso necessario un aggiornamento che tenesse conto dei dati raccolti e forniti dalla stessa Commissione nel 2009 e nel 2010. Inoltre, la necessità di un aggiornamento della direttiva 2004/40/CE è stata determinata anche dalla difficoltà di applicazione della stessa nell'ambito delle pratiche cliniche di risonanza magnetica o in alcune attività industriali.
La direttiva definisce i valori limite di esposizione (VLE), i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, nonché i Livelli d'azione ossia “livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.” (articolo 2).
Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III. Sono comunque contemplate alcune deroghe (articolo 3). La direttiva, al Capo II, impone al datore di lavoro alcuni obblighi riguardanti la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione, la riduzione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori. In particolare, in occasione della valutazione dei rischi il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione una serie di elementi, tra cui: i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA; la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione; eventuali effetti biofisici diretti ed effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, ad esempio lavoratori con stimolatori cardiaci e lavoratrici incinte, ma non solo; eventuali effetti indiretti; l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative; informazioni disponibili relative alle attrezzature e alla sicurezza; esposizione simultanea a campi di frequenza diversa (articolo 4). Il datore di lavoro, nell'adottare misure che garantiscano l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, qualora risultino superati i pertinenti LA, dovrà adottare un programma d'azione che tenga conto, tra l'altro: di altri metodi di lavoro e di altre attrezzature che implicano minore esposizione; di misure appropriate di delimitazione e di accesso alla zona; di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature, dei luoghi e delle postazioni di lavoro, della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la direttiva specifica che nel caso di comparsa di alcuni sintomi temporanei, quali effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, vertigini e nausea, il datore di lavoro dovrà aggiornare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione (articolo 5). In merito alla formazione e all'informazione dei lavoratori, la direttiva stabilisce che il datore di lavoro dovrà comunicare, tra l'altro, quanto segue: le misure adottate ai sensi della direttiva; l'entità e il significato dei valori VLE e LA; gli effetti indiretti, i risultati della valutazione dei rischi; le modalità per segnalare gli effetti negativi dell'esposizione; i possibili sintomi; le procedure per ridurre al minimo i rischi da esposizione nonché i casi in cui si ha diritto alla sorveglianza sanitaria (articolo 6). Quest'ultima viene predisposta ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo imputabile all'esposizione ai campi elettromagnetici ed è effettuata a norma dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE (articolo 8). La direttiva lascia poi agli Stati membri l'applicazione di sanzioni in caso di violazione della normativa nazionale di recepimento. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 9).
Al fine di agevolare l’attuazione della direttiva, almeno sei mesi prima del termine fissato per il recepimento, la Commissione europea pubblicherà guide pratiche non vincolanti che dovranno fornire orientamenti e procedure in merito ad alcuni aspetti, tra cui: la determinazione dell’esposizione; gli orientamenti per la dimostrazione della conformità in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche; l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI; le misure intese a evitare o ridurre i rischi; la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate alla Risonanza magnetica; gli orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro (articolo 14).
Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 1° luglio 2016.
La direttiva trae origine dalla proposta COM(2011)348.
La proposta è stata esaminata dalla 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, che il 5/10/2011 ha approvato la risoluzione Doc XVIII, n. 108. In essa si chiede innanzitutto, per quanto attiene al sistema di protezione e sicurezza dei lavoratori, maggiore aderenza alle linee guida della ICNIRP pubblicate nel 2010, modificando conseguentemente le soglie numeriche per alcuni tipi di valori in modo da conferire ad essi un reale valore protezionistico. Inoltre, si chiede di apportare al testo alcune modifiche cancellando il riferimento a procedure di valutazione del rischio più blande, sopprimendo, in alcuni casi, le deroghe ai valori limite a cui sono esposti i lavoratori (ad esempio nell'ambito delle forze armate), e circoscrivendo le deroghe previste per le attività di risonanza magnetica. Altre modifiche suggerite riguardano: per quanto concerne la valutazione dei rischi, l'estensione delle azioni previste a tutti i lavoratori con rischi particolari, non limitandole ai soli portatori di dispositivi medici impiantabili e alle lavoratrici incinte; in materia di sorveglianza sanitaria, l'eliminazione della doppia distinzione delle frequenze «fino a 100Khrz» e «da 100Khrz a 300Khrz» dal momento che anche al di sotto dei 100Khrz si riscontrano rischi per la salute; un maggiore risalto al ruolo dei medici, non limitandolo al solo controllo sanitario ma estendendolo anche alle fasi di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di tutela.
In data 23/07/2012 la Commissione europea ha inviato una lettera di risposta, in cui, prendendo atto della necessità espressa dal Senato di seguire le linee guida della ICNIRP in materia di livelli di esposizione, ha assicurato che le misure proposte si basano sulle raccomandazioni dell'ICNIRP. La Commissione europea si è detta comunque favorevole ad accogliere i suggerimenti riguardanti i cosiddetti "effetti minori", modificando conseguentemente gli allegati relativi alle soglie numeriche di alcuni valori. Per quanto concerne la valutazione dei rischi, ha specificato che lo scopo delle misure che contemplano una riduzione al minino delle procedure è quello di introdurre una certa flessibilità a favore dell'industria ma che comunque l'esecuzione della valutazione del rischio resta obbligatoria. Circa il sistema delle deroghe ha rassicurato che nell'ambito delle forze armate i limiti di esposizione sono basati su un sistema usato dalla NATO, peraltro equivalente a quello ICNIRP, che, tra l'altro, consente l'interoperabilità tra gli Stati membri dell'UE, che sono anche membri della NATO. Per quanto riguarda le applicazioni mediche preposte alle risonanze magnetiche, la Commissione europea ha garantito che il sistema previsto è stato accuratamente vagliato e risulta il più efficace e comprenderà monitoraggi e rendiconti periodici. Si è poi detta pronta ad accogliere i suggerimenti del Senato volti all'inclusione di tutte le categorie di lavoratori esposti a rischi particolari nell'ambito delle azioni di valutazione dei rischi condotte dal datore di lavoro. Infine, relativamente alla distinzione tra le disposizioni riguardanti l'esposizione a basse e ad alte frequenze, ha motivato tale scelta sulla base delle indicazioni fornite dagli esperti medici in ragione dei diversi effetti sul corpo umano.