Logo del Senato della Repubblica Italiana

Legislatura 17ª - Dossier n. 197

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)

La direttiva in oggetto intende procedere alla rifusione del contenuto della direttiva 2004/22/CE del Consiglio relativa agli strumenti di misura, che ha subito nel tempo sostanziali modificazioni. Infatti, essa disciplina gli strumenti di misura che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento della loro immissione sul mercato, vale a dire gli strumenti di misura completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell’Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo. La direttiva si applica a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

Oggetto principale della nuova disciplina è la commercializzazione degli strumenti di misura, che sono prodotti sottoposti a controlli metrologici legali, data l'importanza della loro funzione in diversi settori: dalla sanità pubblica alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori, tutti ambiti dove è necessario soddisfare adeguatamente esigenze relative all'interesse pubblico.

La direttiva fissa le norme volte a garantire i requisiti di prestazione che gli strumenti di misurazione devono soddisfare e i loro livelli di affidabilità.

La direttiva 2004/22/CE consentiva l'applicazione del principio di opzionalità, che permetteva agli Stati membri di esercitare il loro diritto se prescrivere o meno l'utilizzo degli strumenti coperti dalla direttiva; tuttavia la prescrizione di controlli metrologici legali da parte degli Stati membri dovrebbe sempre avvenire nel quadro della disciplina fissata dalla direttiva.

Quindi, la norma europea prescrive quali obblighi sono tenuti ad osservare tutti gli operatori che intervengono nella catena della progettazione, produzione, commercializzazione e uso degli strumenti di misurazione legali.

In particolare, si richiede ai fabbricanti di mettere a disposizione sul loro sito internet una dichiarazione di conformità alle disposizioni della direttiva. D'altro canto, la necessità di garantire un livello uniforme di controllo su tutto il territorio dell'Unione rende indispensabile che tutti gli organismi di valutazione della conformità attivi negli Stati membri osservino prescrizioni obbligatorie e soprattutto che siano notificati per poter svolgere i loro servizi di valutazione.

Infatti, viene introdotto dalla presente direttiva un sistema di accreditamento per la verifica dei requisiti degli organismi di valutazione e degli enti che per essi lavorano, ai quali spesso, nella pratica, vengono subappaltate le attività di verifica.

Gli organismi di valutazione di conformità devono, ai sensi della direttiva, non imporre inutili oneri amministrativi alle aziende e agli operatori economici e funzionare in modo coordinato, per garantire parità di trattamento tra gli operatori e coerenza tecnica.

Al fine di tenere conto dello sviluppo della tecnologia di misura, la Direttiva prevede misure volte a delegare alla Commissione il potere di adottare atti per quanto riguarda specifiche modifiche tecniche. Essa prevede anche un adeguato periodo di transizione per consentire l'utilizzo di strumenti già esistenti sul mercato ma non corrispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa aggiornata.

La direttiva si compone di 7 Capi: il primo reca disposizioni generali; il secondo gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, importatori, rappresentanti, distributori); il terzo descrive i requisiti di conformità degli strumenti di misura, le procedure di verifica della conformità, la documentazione tecnica richiesta, la marcatura di conformità. Il Capo quarto disciplina la notifica degli organismi di valutazione della conformità (prescrizioni relative all'autorità di notifica e relative agli organismi notificati), le procedure di notifica e i casi di contestazione, nonché gli obblighi di informazione.

Il Capo quinto disciplina le attività di vigilanza sul mercato dell'Unione e i controlli sugli strumenti che vengono importati, al fine di salvaguardare il mercato europeo. Il Capo sesto istituisce un Comitato per gli strumenti di misura che assiste la Commissione nella sua attività di normazione tecnica. L'ultimo capo reca le disposizioni finali relative all'entrata in vigore e al recepimento.

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure nazionali di recepimento entro il 19 aprile 2016, data dalla quale è abrogata la precedente direttiva 2004/22/CE.