La Direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi. A tal fine, la Direttiva in esame modifica sotto molteplici profili la precedente direttiva in materia, n. 2005/36/CE, e sostituisce il punto 2 dell'allegato del cosiddetto "regolamento IMI", vale a dire il Regolamento (UE) n. 1024/2012 concernente la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno. L'ammodernamento del diritto dell'Unione in questo campo è volto a stimolare la crescita e a ridurre gli oneri amministrativi connessi al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, la nuova versione della Direttiva 2005/36/CE comprenderà anche regole relative all'accesso parziale a una professione regolamentata nonché al riconoscimento di tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro e si applicherà anche a tutti i cittadini di uno Stato membro che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato membro d'origine. L'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE contiene espressi riferimenti ad alcune aree - come medicina specialistica, odontoiatria, farmacia, infermieristica, ostetricia, architettura -, per le quali reca specifiche prescrizioni. Sempre in base all'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, la normativa dettata dalla Direttiva 2005/36/CE non si applica invece ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.
Tra le principali novità recate dall'articolo 1 della Direttiva 2013/55/UE, si segnala l'istituzione di una tessera professionale europea. Si tratta di un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in uno Stato membro ospitante, o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento del suddetto professionista in uno Stato membro ospitante. La tessera europea deve essere rilasciata su richiesta da parte del professionista e in seguito alla presentazione dei documenti necessari e all'espletamento delle corrispondenti procedure di verifica ad opera dell'autorità competente. I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere la conoscenza delle lingue necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante. Quest'ultimo effettua controlli in tal senso. Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. I riconoscimenti delle qualifiche professionali sono automatici qualora sussistano quadri di formazione professionale comuni. A tal fine, i parametri si basano sui livelli dell'EQF, che è il quadro europeo delle qualifiche volto a favorire la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche professionali. Il quadro comune di formazione consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.
Per quanto riguarda le attività facenti parte di una professione con un ambito di attività più esteso che nello Stato membro di origine, lo Stato membro ospitante, a determinate condizioni, previste dall'autorità nazionale competente, accorda un accesso parziale a un'attività professionale sul proprio territorio, previa valutazione di ciascun singolo caso.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, tramite il sistema di informazione IMI di cui sopra, si scambiano informazioni concernenti azioni disciplinari, sanzioni penali adottate o qualsiasi altra circostanza specifica grave che potrebbero avere conseguenze sull'esercizio delle attività previste dalla direttiva 2005/36/CE, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Entro il 18 gennaio 2016 ciascuno Stato membro dovrà designare un centro di assistenza incaricato di fornire ai cittadini, nonché agli omologhi centri di assistenza degli altri Stati membri, l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e l'esercizio delle stesse, sulla legislazione sociale ed eventualmente sul codice deontologico.
L'articolo 2 della Direttiva 2013/55/UE interviene sul punto 2 dell'allegato del Regolamento UE n. 1024/2012, adeguandolo a talune modifiche contestualmente apportate alla Direttiva 2005/36/CE.
L'articolo 3 della Direttiva 2013/55/UE impegna gli Stati membri ad attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016, con un'eccezione riguardante la formazione in ostetricia, per la quale il termine è differito al 18 gennaio 2020. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione Europea i testi delle misure di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva in oggetto.