Art. 2.
(Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, primo comma, le parole: «, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;
b) all'articolo 58, secondo comma, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;
c) all'articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che»;
d) all'articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».