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Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1290

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a disciplinare le modalità di esercizio del diritto del lavoratore alla disconnessione dagli strumenti di comunicazione telematica e a non svolgere mansioni o ricevere comunicazioni al di fuori degli orari stabiliti dal contratto di lavoro.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per « comunicazioni » si intende qualsiasi forma di contatto tra datori di lavoro e lavoratori o tra lavoratori effettuate tramite telefono, mail, servizi di messaggistica istantanea o piattaforme di collaborazione.

Art. 3.

(Diritto alla disconnessione)

1. Fatte salve le eventuali previsioni più favorevoli dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il lavoratore ha il diritto a non ricevere comunicazioni dal datore di lavoro o dal personale investito di compiti direttivi nei confronti del lavoratore stesso al di fuori dell'orario ordinario di lavoro previsto dal contratto di lavoro applicato e, comunque, per un arco di tempo minimo di dodici ore dalla cessazione del turno lavorativo.

2. Le comunicazioni inviate al di fuori delle fasce orarie di cui al comma 1 non comportano alcuna obbligazione per il lavoratore.

3. Le eventuali comunicazioni inviate per motivi di necessità o urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 1, devono essere adeguatamente motivate, e la prestazione lavorativa direttamente conseguente è considerata lavoro straordinario, regolato secondo le previsioni dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 4.

(Lavoratori autonomi)

1. Le tutele di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori autonomi, compresi i professionisti. Gli ordini professionali e le associazioni professionali di cui di cui all'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento dei rispettivi codici deontologici.

Art. 5.

(Dispositivi digitali dedicati)

1. Nelle imprese che occupano più di quindici lavoratori, qualora le comunicazioni di servizio, lo scambio di informazioni e di documentazione o la stessa prestazione lavorativa avvengano prevalentemente attraverso strumenti digitali, questi sono messe a disposizione del lavoratore dal datore di lavoro, che provvede altresì ai corrispondenti costi di gestione.

Art. 6.

(Obblighi di informazione
del datore di lavoro)

1. Tra le informazioni che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore all'inizio di ogni primo rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono comprese le indicazioni relative alle modalità di fruizione del diritto alla disconnessione disciplinato dalla presente legge e dalle eventuali previsioni dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Una copia delle informazioni di cui al comma 1 nonché delle informazioni inerenti al diritto alla disconnessione, sottoscritta dal lavoratore interessato, è inviata alla direzione territoriale del lavoro competente ».

3. Le informazioni relative al diritto alla disconnessione di cui alla presente legge sono altresì fornite dal datore di lavoro al lavoratore nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro per ciascun lavoratore interessato.

2. La violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 6, comma 1 , comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.