Art. 14.
(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno
degli enti del Terzo settore)
1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2021 ».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.