| Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2018
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell'obsolescenza programmata dei beni di consumo
Onorevoli Senatori. – L'obsolescenza programmata è il risultato paradossale e paradigmatico dell'evoluzione del consumismo globale: essa è l'insieme delle tecniche che causano «la scadenza degli oggetti-beni di consumo» indotta arbitrariamente e intenzionalmente al fine di aumentare i profitti e le vendite di un oggetto. In sostanza, si limita consapevolmente il «ciclo vitale» di un determinato oggetto di consumo, programmandone il guasto, al fine di suscitare nei consumatori l'esigenza di sostituire subito quello stesso oggetto, scoraggiando l'acquisto dei pezzi di ricambio (che spesso risultano essere non convenienti o addirittura non installabili).
Anche se forse molti non conoscono questo concetto, già nel 1932, durante la grande depressione, Bernard London scrisse un testo titolato «Porre termine alla depressione attraverso l'obsolescenza programmata». Addirittura nel 1925 i principali produttori mondiali di lampadine (Philips, Osram-Siemens, General Electric, eccetera) si riunirono in cartello e decisero di portare progressivamente la vita della lampadina a non oltre 1.000 ore (nonostante la vita media delle lampadine allora fosse di ben 2.500 ore). Pochi anni dopo la General Electric si rese conto che forse 1.000 ore erano ancora troppe e ridusse la vita media delle sue lampadine da 1.000 a 750 ore circa, aumentando così le vendite e i profitti del 60 per cento.
Come accaduto per la lampadina, molte altre merci nella storia del capitalismo hanno subìto un'intenzionale opera di riduzione della loro longevità, che è però al contempo un peggioramento della qualità.
Costruire beni destinati a rompersi in fretta rappresenta una garanzia di continuità per il mercato, con i consumatori costretti a sostituire apparecchi potenzialmente sani, ma nei quali la progettazione iniziale ha inserito un difetto pianificato. Uno studio tedesco intitolato «Obsolescenza programmata – Analisi delle cause – Esempi concreti – Conseguenze negative – Manuale operativo» ha dimostrato come numerosi elettrodomestici e prodotti di uso comune vengono programmati, dagli stessi produttori, per rompersi dopo circa due anni, cioè dopo la scadenza del periodo di garanzia stabilito dalla legge.
Attraverso l'obsolescenza programmata si amplia il mercato in senso intensivo e si genera un consumo più rapido, diffuso e frenetico, perpetuando la logica del bene di consumo «usa e getta», generando prodotti più scadenti e quindi provocando un costante incremento di rifiuti di varia natura, molti dei quali di difficile smaltimento. Non è più ammissibile giustificare questo ricorso e questo abuso dell'obsolescenza programmata poiché il sistema sociale globale e quello ambientale-climatico non riescono più a sostenere tale carico.
Con la campagna Rethink-IT, Greenpeace si è schierato apertamente contro l'obsolescenza programmata e sostiene che il metodo migliore per ridurre l'inquinamento e lo spreco delle risorse del pianeta è quello di costruire dispositivi e gadget IT in grado di durare nel tempo, quindi facilmente riparabili.
È evidente che non possiamo più semplicemente affidarci al comportamento «responsabile» del consumatore, il quale il più delle volte è un'inconsapevole vittima dell'obsolescenza programmata.
Il presente disegno di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 definisce il concetto di obsolescenza programmata; l'articolo 2 stabilisce i diritti del consumatore; l'articolo 3 individua obblighi e divieti per il produttore; l'articolo 4 introduce tra gli obblighi generali anche la durata di vita dei beni di consumo; l'articolo 5 amplia i contenuti informativi generali concernenti i beni di consumo; l'articolo 6 aumenta la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) dei beni di consumo; l'articolo 7 stabilisce regole generali sulla fornitura delle parti di ricambio; l'articolo 8 prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti promuova studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata; l'articolo 9 stabilisce le sanzioni.
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, per «obsolescenza programmata» si intende l'insieme di tecniche e di tecnologie tramite cui il produttore, come definito dall'articolo 103, comma 1, lettera d), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di seguito denominato «codice», nella progettazione di un bene di consumo, volutamente accorcia la vita o l'uso potenziale del medesimo bene, al fine di aumentarne il tasso di sostituzione. Rientrano comunque nella definizione di cui al presente comma:
a) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di accelerare l'usura del bene, di favorire l'insorgenza di guasti, rotture o malfunzionamenti ovvero l'invecchiamento precoce del medesimo bene;
b) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto di rendere impossibile, difficoltosa o eccessivamente onerosa la riparazione del bene o la sostituzione dei suoi componenti;
c) l'impiego di tecniche di costruzione o di materiali aventi l'effetto, qualora si debba sostituire un singolo componente, di rendere necessaria la sostituzione di più componenti;
d) l'inserimento nel bene di sistemi di controllo o di conteggio aventi l'effetto di inibire l'utilizzo del bene medesimo o di imporre la sostituzione di un suo componente dopo un determinato periodo di tempo o un determinato numero di utilizzi, anche se il prodotto o il suo componente è ancora proficuamente utilizzabile;
e) l'utilizzo di componenti software o di sistemi operativi aventi l'effetto di peggiorare le condizioni generali del bene e il suo funzionamento.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 del codice
in materia di diritti dei consumatori)
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del codice è sostituita dalla seguente:
«b) alla sicurezza, alla conoscenza della composizione, alla qualità, alla durata di vita e alla possibilità di riparazioni a costi accessibili dei prodotti e dei servizi;».
Art. 3.
(Obblighi dei produttori)
1. È fatto divieto al produttore di mettere in atto tecniche che possano portare all'obsolescenza programmata dei beni di consumo.
2. Il produttore è tenuto, per i beni di consumo elettrici ed elettronici che per il loro corretto funzionamento prevedono una componente software, per tutto il periodo della commercializzazione e per un periodo ulteriore pari alla durata della garanzia legale, ad assicurare la disponibilità di aggiornamenti del software e delle applicazioni ad esso afferenti, nonché la necessaria assistenza tecnica.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 5 del codice
in materia di obblighi generali)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del codice è sostituito dal seguente:
«2. Sicurezza, composizione, qualità e durata di vita dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 6 del codice in materia di contenuto minimo delle informazioni)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del codice è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di durata della garanzia legale di conformità per i beni di consumo)
1. All'articolo 132 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «due anni dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni»;
b) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
c) al comma 4, le parole: «nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quattro anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di otto anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle vendite dei beni di consumo e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Parti di ricambio)
1. Il produttore o, in sua mancanza, l'importatore è tenuto a garantire agli acquirenti, in ogni caso, un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo di carattere duraturo che fabbrica o importa, nonché la fornitura di parti di ricambio durante un periodo minimo di cinque anni a partire dal momento della cessazione della fabbricazione del bene, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Per i beni di consumo di uso domestico, intendendo per tali i beni durevoli nel tempo che per funzionare utilizzano direttamente o indirettamente qualsiasi tipo di energia e la trasformano, la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita per i seguenti periodi di tempo, decorrenti dalla data di cessazione della produzione:
a) per le parti funzionali di prezzo superiore a 60 euro: sette anni;
b) per le parti funzionali di prezzo inferiore a 60 euro: cinque anni;
c) per le parti meramente estetiche e non funzionali: due anni.
3. Le parti di ricambio e i componenti esauribili dei beni di consumo devono avere un costo congruo e proporzionato al valore dei medesimi beni.
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 136 del codice in materia di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)
1. All'articolo 136 del codice sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) promuovere studi, ricerche e attività divulgative sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla;»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Il Consiglio ha il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata adottando le seguenti iniziative:
a) promuovere misure, anche dopo che un bene è stato immesso sul mercato, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente codice fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
b) prevedere controlli a campione sui beni per sottoporli a prove e ad analisi volte ad accertare la conformità a quanto previsto dal presente codice, redigendo un apposito verbale;
c) disporre, tramite le autorità preposte, il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
d) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e con i distributori il ritiro del bene anche dai compratori o detentori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
e) segnalare all'autorità competente il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso sul mercato e l'informazione ai consumatori circa la non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore».
Art. 9.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore di beni di consumo è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa di 300.000 euro se ha ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attraverso terzi:
a) sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata;
b) sulla natura, sulla specie, sulla provenienza, sulle qualità essenziali, sulla composizione o sul contenuto dei beni di consumo;
c) sulla quantità di beni di consumo consegnata o sulla consegna di beni diversi da quelli previsti dal contratto di vendita;
d) sull'idoneità all'uso, sui rischi inerenti all'uso, sui controlli effettuati, sui manuali d'uso o sulle precauzioni da prendere;
e) sulla durata di vita del bene di consumo intenzionalmente ridotta.
2. L'importo della multa di cui al comma 1 può essere aumentato in modo proporzionale ai benefìci derivanti dalla violazione considerando il fatturato medio annuo relativo al bene di consumo, calcolato in base agli ultimi tre fatturati annui.