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Legislatura 16ยช - Disegno di legge N. 1067

Art. 18.

(Monitoraggio della qualità delle prestazioni socio-sanitarie e dei decessi)

     1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, a promuovere programmi per garantire un corretto monitoraggio, attraverso l’analisi delle cartelle cliniche, della qualità delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie, nei decessi e negli eventi avversi all’interno di tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale. I programmi di cui al primo periodo si propongono di individuare le cause determinanti e i fattori contribuenti all’evento ed alla vulnerabilità insiti nel sistema, al fine di attuare un piano correttivo di prevenzione.

    2. I programmi di cui al comma 1 prevedono:

        a) un’analisi delle informazioni disponibili e delle possibilità di un loro utilizzo nella valutazione del rischio e dei suoi fattori determinanti legati ai processi di cura;

        b) lo sviluppo di un sistema di monitoraggio degli eventi sfavorevoli, attraverso un adeguato set di indicatori;
        c) lo sviluppo di un sistema di monitoraggio delle componenti critiche nei processi di cura e della manutenzione delle apparecchiature biomedicali;
        d) l’attivazione di sportelli di segnalazione spontanea tutelata.