(Albo degli arbitri
e dei consulenti tecnici dufficio)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono lalbo degli arbitri e dei consulenti tecnici dufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità per danni da attività sanitaria, di seguito denominato «albo».
2. Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità per la costituzione e laggiornamento dellalbo, secondo criteri che garantiscono unidonea e qualificata rappresentanza di esperti di tutte le specializzazioni mediche e delle professioni sanitarie non mediche, anche con il coinvolgimento delle relative società scientifiche.
3. Nei giudizi ordinari, la scelta del consulente tecnico dufficio, ai sensi dellarticolo 61 del codice di procedura civile, viene effettuata di preferenza tra gli iscritti allalbo della regione o della provincia autonoma competenti per territorio. Laffidamento dellincarico a persona iscritta nellalbo di regione o provincia autonoma diverse è adottato con provvedimento adeguatamente motivato.