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Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo IV

Dei Gruppi parlamentari

Articolo 14 (1)

Composizione dei Gruppi parlamentari.

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle Regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle Regioni di cui all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salvo quanto previsto dal comma precedente.

(1) Articolo modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983, il 6 agosto 1992 e, da ultimo, il 20 dicembre 2017.