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Il Regolamento del Senato

Capo XVII

Di alcuni procedimenti speciali

Articolo 140 (1)

Petizioni

1. Pervenuta al Senato una petizione che richieda provvedimenti legislativi o esponga comuni necessità, il Presidente ha facoltà di disporre che venga accertata la sua autenticità e la qualità di cittadino del proponente, salvo che la petizione sia stata presentata di persona da un Senatore.

2. La petizione viene quindi comunicata in sunto all’Assemblea e trasmessa alla Commissione competente per materia.

2-bis. È possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalità della presentazione.

(1) Articolo modificato dal Senato il 27 luglio 2022.