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Il Regolamento del Senato

Capo IX

Dell'ordine delle sedute, della polizia del Senato e delle tribune

Articolo 70

Divieto di ingresso degli estranei nell'Aula - Ammissione alle tribune.

1. Nessuna persona estranea al Senato può introdursi od essere ammessa nell'Aula durante le sedute.

2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente su proposta dei Questori.