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Il Regolamento del Senato

Capo IV

Dei Gruppi parlamentari

Articolo 15 (1)

Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento.

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato la propria denominazione ed ogni successiva variazione, nonché l’elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del comma 1. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice Presidenti ed uno o più Segretari. Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevedere l’attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Salvi i casi previsti all’articolo 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8, nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura solo se risultanti dall’unione di Gruppi già costituiti.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l’Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Senato.

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell’Assemblea del Gruppo l’organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l’organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell’articolo 16.

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all’organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione on line, nel sito internet del Gruppo, delle informazioni circa l’inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

(1) Articolo modificato dal Senato il 21 novembre 2012, il 20 dicembre 2017 nonché, da ultimo, il 27 luglio 2022.