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Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo XII

Della discussione

Articolo 103 (1)

Correzioni di forma e coordinamento finale.

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.

2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.

4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.

5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo con scrutinio nominale simultaneo.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea. Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.