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Il Regolamento del Senato nella XVIII Legislatura

Capo XII

Della discussione

Articolo 89 (1)

Durata degli interventi.

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i dieci minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a trenta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a trenta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

(1) Articolo modificato dal Senato il 23 e il 30 novembre 1988 nonché, da ultimo, il 20 dicembre 2017.