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La Costituzione

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo III

Il Governo

Sezione I

Il Consiglio dei Ministri

Articolo 96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.