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La Costituzione

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I

Rapporti civili

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [cfr. artt. 8, 19].