Attività non legislative

Documento VII n. 79

XIV Legislatura

Sentenza n. 169 del 19 maggio 2003, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: · dell'articolo 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato; · dell'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato; dell'articolo 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato

Titolo breve: Sentenza n. 169 del 19 maggio 2003


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Presidente della Corte Costituzionale, il 23 maggio 2003; annunciato nella seduta n. 306 del 18 dicembre 2002

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta ant. n. 406 del 3 giugno 2003
Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) il 3 giugno 2003; annuncio nella seduta ant. n. 406 del 3 giugno 2003




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