Attività non legislative

Documento VII n. 221

XIV Legislatura

Sentenza n. 392 del 12 ottobre 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), così come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 20 (Modifiche alla legge regionale n. 24/1996 e alla legge regionale n. 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria, limitatamente alle parole "quali conduttori a fini faunistico-venatori dei fondi rientranti nella previsione dei commi 1 e 2"

Titolo breve: Sentenza n. 392 del 12 ottobre 2005


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 21 ottobre 2005; annunciato nella seduta n. 889 del 7 novembre 2005

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta pom. n. 889 del 7 novembre 2005
Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) il 7 novembre 2005; annuncio nella seduta pom. n. 889 del 7 novembre 2005




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