Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02538

Atto n. 3-02538 (in Commissione)

Pubblicato il 2 febbraio 2016, nella seduta n. 569
Svolto nella seduta n. 289 della 13ª Commissione (23/02/2017)

MONTEVECCHI , MARTON , BERTOROTTA , DONNO , MORONESE , PUGLIA , SANTANGELO , AIROLA , CATALFO , CASTALDI , CAPPELLETTI , PAGLINI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che:

il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero in Europa, prevede, per ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 10 luglio 2006, l'introduzione di un incentivo economico sostanziale, sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione di zucchero entro quota e a rinunciare alle quote corrispondenti, nonché consentire, nel contempo, di tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione, subordinato al completo o parziale smantellamento degli impianti di produzione;

per godere di tali benefici è richiesta tra l'altro la cessazione completa e definitiva della produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina da parte degli impianti di produzione interessati, lo smantellamento totale o parziale dei relativi impianti di produzione, il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito dismesso e l'agevolazione del reimpiego della manodopera;

considerato che:

all'art. 6 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, viene riportato il termine del 30 settembre 2010 per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l'adempimento dei requisiti sociali ed ambientali;

tali prescrizioni venivano ulteriormente ribadite nella risposta del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti, all'interrogazione parlamentare presentata alla Camera 5-00630 del 2013, che cita testualmente: "Le imprese produttrici di zucchero che rinunciano alla quota di produzione sono tenute a smantellare completamente gli impianti di produzione, ripristinare buone condizioni ambientali nel sito dismesso (…). I contributi comunitari erogati alle industrie saccarifere che hanno dismesso quote di produzione ed hanno quindi cessato le attività negli stabilimenti produttivi sono, pertanto, espressamente ed esclusivamente finalizzati a queste azioni: smantellamento, bonifica e piani sociali";

a suffragare quanto detto, si cita la prescrizione n. 132, prevista dalla deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna nel rapporto conclusivo della conferenza di servizi (allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale del 28 marzo 2011 n. 395, pag. 134, del Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte seconda n. 53 del 7 aprile 2011), che così recita: "Dismissione e ripristino del sito 132 all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui sorgerà l'impianto dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti o accidentali di inquinamento del suolo e del sottosuolo; in ogni caso il gestore dovrà provvedere a: - lasciare il sito in sicurezza; - bonificare impianti, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque reflue, pipeline ecc. provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento del contenuto; - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero ovvero smaltimento degli stessi. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare alla Provincia di Ravenna un crono programma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti; - eventuali dismissioni in corso di esercizio, dovranno essere attuate con modalità similari";

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

la demolizione delle strutture preesistenti è stata autorizzata con DIA (denuncia inizio attività) n. 295 del 2007 del 6 novembre 2007 (posizione edilizia) e autorizzazione del responsabile dello sportello unico del Comune di Russi n. 67 del 2007 (prot. 1155 del 4 febbraio 2008);

la Provincia, con provvedimento n. 112 del 25 marzo 2009, dichiarava l'area dell'ex zuccherificio non contaminata, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dava atto che la procedura di bonifica relativa al sito ex Eridania Sadam SpA era da ritenersi conclusa; in ragione del quale si ipotizza che PowerCrop abbia percepito, a suo tempo, la prevista quota di aiuti comunitari per la demolizione integrale. Tenuto conto delle caratteristiche, delle notevoli dimensioni e della tipologia degli interventi che PowerCrop oggi intende attuare, le opere di demolizione di cui alle varianti DIA n. 7 del 2010 e n. 188 del 2010 sono state dichiarate ultimate in data 18 gennaio 2012, con comunicazione di fine lavori (prot. 5476/2012 del 31 maggio 2012) che attesta la conclusione delle opere;

considerato infine che:

quanto detto, in relazione all'attività di demolizione, viene ribadito nella richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità (presentato tra l'altro fuori termine in data 6 novembre 2012 prot. 10710/2012, visto che il termine ultimo per le opere di smantellamento e demolizione era il 30 settembre 2011, poi prorogato al 31 marzo 2012);

la società PowerCrop ha presentato in data 8 luglio 2015 (PG 7252), a firma del direttore operativo, comunicazione in merito alla "necessità di effettuare un'attività di demolizione delle fondazioni interrate del vecchio zuccherificio che insisteva sull'area in oggetto";

in data 27 luglio 2015 la società Powercrop ha iniziato le attività di demolizione e rimozione, tuttora in corso; i lavori di demolizione riguardano la rimozione di strutture direttamente riconducibili all'attività di produzione dello zucchero cessata nell'anno 2005. Nel dettaglio, le opere comprendono: scavi a sezione larga obbligata, scavi a sezione stretta obbligata, demolizione di muratura in mattoni pieni o semipieni o blocchi di termolaterizi, rimozione di serbatoi interrati esistenti per gasolio in acciaio e di raccolta acqua piovana senza riutilizzo dei materiali; deferrizzazione di calcestruzzo, demolizione di teste pali, di manti bituminosi, demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo, demolizione di pozzetti in muratura, in calcestruzzo semplice o in calcestruzzo armato, demolizione di pozzetti in cav, demolizioni di fognature e canalizzazioni in acciaio, plastica o similari, smaltimento dei materiali non reimpiegabili provenienti dalle demolizioni, demolizione di calcestruzzo semplice e di cemento armato;

per l'attività di demolizione l'azienda fa riferimento al permesso di costruire PG 2896/2011, quando, in realtà, tale permesso è relativo esclusivamente ai lavori di costruzione del polo energetico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare le opportune iniziative di competenza, al fine di verificare l'attività di cui alla richiesta in data 8 luglio 2015 (PG 7252), la quale doveva essere preventivamente autorizzata dagli organi preposti alle specifiche valutazioni previste dalle norme vigenti (valutazione impatto ambientale compresa), considerato che pare non risulti in essere alcun titolo abilitativo inerente all'intervento di demolizione e smantellamento posto in atto da PowerCrop; e se tale attività di demolizione avrebbe dovuto essere sottoposta anche alla VINCA (valutazione di incidenza), prevista per gli interventi nelle aree limitrofe alle zone SIC (sito di interesse comunitario) ZPS (zone di protezione speciale);

se siano a conoscenza della presenza di strutture sotterranee nell'area, quali serbatoi di gasolio (mai valutati fino ad ora), che sono potenziali fonti di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, necessaria una precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area, con un piano di caratterizzazione, tenuto conto della presenza di strutture sotterranee quali serbatoi di gasolio;

se siano stati erogati gli aiuti previsti e in quale misura;

quali iniziative di competenza intendano assumere nei confronti di Eridania Sadam SpA, considerando che, per godere degli aiuti europei, doveva necessariamente tenere in debito conto gli impegni sociali ed ambientali connessi all'abbandono della produzione, nonché procedere allo smantellamento ed infine alla bonifica entro la fine del mese di marzo 2012;

se non intendano attivarsi, affinché venga accertata la legalità delle operazioni realizzate e, qualora si ravvisino violazioni, affinché queste ultime siano segnalate alle autorità competenti.