Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00508

Atto n. 1-00508

Pubblicato il 14 gennaio 2016, nella seduta n. 560
Ritirato

STEFANI , CENTINAIO , ARRIGONI , CALDEROLI , CANDIANI , COMAROLI , CONSIGLIO , CROSIO , DIVINA , STUCCHI , TOSATO , VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il problema della "sottrazione internazionale dei figli minori" è un problema grave e di difficile soluzione, più volte posto all'attenzione, ma purtroppo rimasto, spesso senza risposte adeguate;

per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori sono state stipulate apposite convenzioni internazionali, finalizzate a risolvere le controversie derivanti dagli illeciti trasferimenti;

le convenzioni internazionali, con cui il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia è stato designato quale autorità centrale, sono state ratificate e rese esecutive in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Il Dipartimento per la giustizia minorile è stato designato autorità centrale anche dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, le cui disposizioni sono state applicate dal 1º marzo 2005. Le convenzioni hanno come obiettivo sia la restituzione immediata del minore sottratto illecitamente sia il riconoscimento o il ripristino del diritto di visita al genitore non affidatario;

il problema dei minori contesi è grave e di difficile soluzione. La concezione che prevede per il minore il diritto di avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambi i genitori (anche dopo la separazione e il divorzio dei genitori) è oggi considerata un diritto irrinunciabile e perciò da difendere in ogni modo. L'Italia, con la citata legge ha ratificato la convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, la convenzione europea del Lussemburgo del 20 maggio 1980, che è quella alla quale si fa maggior ricorso, e quindi la più applicata all'interno degli Stati aderenti (dal 1995 al 2005 sono stati trattati 1.149 casi);

purtroppo oggi si assiste ad un crescente aumento dei minori sottratti illecitamente: parrebbe che "all'appello" manchino ben 1.000 minori sottratti illecitamente, che spesso diventano "oggetto di guerre familiari fra culture diverse e spesso distanti" e, come è apparso anche di recente su diversi quotidiani nazionali, gli Stati di "destinazione" di questi minori sono maggiormente quelli africani (Egitto, Tunisia, eccetera);

la controversia familiare in merito alla custodia e all'affidamento del figlio minorenne è divenuta anche materia di un regolamento dell'Unione europea (il citato regolamento (CE) n. 2201/2003), concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

purtroppo, a volte, capita addirittura che un genitore sappia essere talmente spietato da arrivare a "rapire" il proprio figlio, allontanandolo dalle cure, dalle attenzioni e, soprattutto, dall'affetto dell'altro, senza neppure mettere in conto la sofferenza, il dolore e il trauma inferti al bambino, che è pur sempre anche figlio dell'altro genitore. Il fenomeno della sottrazione dei minori è andato aumentando anche con il crescere dei matrimoni "misti": matrimoni, contratti per diverse motivazioni e spesso destinati a fallire per le profonde diversità religiose o culturali o sociali tra i coniugi. È, infatti, proprio nell'ambito della crisi delle coppie interrazziali che si verifica più frequentemente il kidnapping (cioè l'allontanamento del minore dal Paese di abituale residenza, ad opera di un genitore e senza il consenso dell'altro), potendo contare il coniuge straniero non solo sulla possibilità di entrare facilmente e "regolarmente" nel proprio Stato di origine in compagnia del figlio, ma a volte anche su legislazioni, in loco, a lui più favorevoli, in materia di affidamento della prole;

sulla materia, il nostro codice penale prevede 2 diverse ipotesi, contemplate dal capo IV, recante «Dei delitti contro l'assistenza familiare», del titolo XI del libro secondo: la prima, regolata dall'articolo 573, comma 1, riguarda la sottrazione consensuale di minorenni, la seconda, disciplinata dall'articolo 574, commi 1 e 2, è relativa alla sottrazione di persone incapaci e la terza, disciplinata dall'articolo 574-bis, relativa alla sottrazione e trattenimento di minore all'estero. Tuttavia queste norme servono solo a punire l'autore dell'illecita sottrazione di un minore, ma non sono utili a tutelare il genitore che subisce l'allontanamento del proprio figlio, né ad aiutarlo a fare rientrare il figlio nel Paese dal quale è stato portato via. E ciò sia nel caso in cui il trasferimento del minore avvenga all'interno del nostro Paese, sia nel caso in cui avvenga da uno Stato a un altro, senza il consenso di uno dei genitori;

in quest'ultimo caso si parla, appunto, di "sottrazione internazionale di minori" e gli strumenti giuridici a disposizione del genitore vittima del rapimento sono, principalmente, le 2 predette convenzioni, strumenti purtroppo non ratificati da tutti gli Stati;

insomma, tecnicamente, si è di fronte a un "sequestro di persona di fatto impunito". Se, infatti, il sequestro di persona può costare all'autore molti anni di carcere, la sottrazione di minore non comporta quasi mai l'effettiva esecuzione di una qualche pena ma, anzi, espone il minore a rischi e a situazioni che sono in tutto simili a quelli del sequestro, aggravati dal conflitto di fedeltà. Questo ritardo giuridico del nostro ordinamento si riconosce e si perpetua anche nella protezione internazionale contro tale reato. Non di rado, infatti, la sottrazione del minore è attuata tra cittadini di diversa nazionalità che, tramite questo comportamento, mettono in essere un "conflitto di applicazione" della giurisdizione e della legislazione di riferimento. In questi casi vigono norme di diritto internazionale che, però, sono soprattutto tese a definire quale sia l'autorità giurisdizionale competente ad applicare il proprio diritto sul minore e sulla situazione;

tenuto conto di tale panorama normativo, appare opportuno intervenire attraverso un nuovo reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci, al fine di assicurare una tutela penale più efficace al minorenne o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell'ambito dei delitti contro la libertà personale, consentendo alle forze dell'ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all'estero, negando all'altro anche la possibilità di visita). A ciò si aggiunga che la sanzione attualmente stabilita per il reato minore contro l'assistenza familiare non permette né l'arresto facoltativo in flagranza (ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale) né il fermo, anche fuori dei casi di flagranza, di indiziato di delitto (ai sensi dell'articolo 384). Il bene, inteso come diritto del minore alla libertà di matrimonio e di scelte, all'autodeterminazione personale e alla spontaneità, oggi non è tutelato, anche se è incontestabile che la libertà personale del minore, presente e futura, venga fortemente condizionata dalle scelte imposte dal genitore "sottraente". La coercizione, nell'immediato, è fortemente correlata alle fasce di età dei soggetti sottratti: un minore di pochi mesi di vita non ha ancora una percezione strutturata dei luoghi abituali, pertanto la sottrazione non è legata a un ambiente, ma a determinate persone (il genitore al quale viene sottratto e il relativo ambito parentale). Un minore, anche se di poche settimane di vita, non sceglie volontariamente di interrompere ogni rapporto con un genitore, con i nonni, con gli zii o con i cugini. Si tratta di un'imposizione coercitiva e violenta, anche se un bambino in tenera età non ha la capacità di discernimento necessaria a viverla come tale. La consapevolezza di soggetti appartenenti a fasce di età superiori è estremamente più strutturata, e lo è in proporzione all'età stessa: comprensione e padronanza della lingua, spazi abitativi, scuola (personale docente e non, socializzazione con soggetti adulti legati a un concetto di autorità diverso da quello della famiglia), rete parentale, rete sociale, religiosa, attività extrascolastiche, eccetera. La soluzione che si prospetta è quella di riconoscere il minore e l'infermo di mente come soggetti di diritto, configurando il reato di chi intenda privarli della libertà personale come ciò che realmente è, de facto et de iure, vale a dire la violazione di un loro inalienabile diritto e non già la violazione di un diritto di chi ha la loro vigilanza o custodia;

l'inasprimento delle sanzioni penali, la possibilità di procedere d'ufficio, anche prevedendo il fermo e l'arresto, nonché l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, costituirebbero indubbiamente un valido motivo per scoraggiare chi sia intenzionato a commettere tale deprecabile illecito;

appare altresì utile procedere, ai fini di un'efficace repressione del fenomeno della sottrazione internazionale dei figli minori, promuovere la costituzione di un pool di magistrati esperti ovvero il trasferimento delle competenze alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini di un utile ed efficace coordinamento nelle indagini, oltre ad ammettere, come avviene per altre tipologie di reati, le vittime al gratuito patrocinio a spese dello Stato,

impegna il Governo:

1) a predisporre misure più efficaci, affinché il bene giuridico tutelato sia il diritto del minore o della persona incapace e non il diritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale o di chi ne ha la vigilanza, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale che vada a disciplinare la nuova fattispecie del reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci, sancendo la procedibilità d'ufficio per tale reato, oltre a stabilire pene molto più severe, collocandolo nell'ambito dei "delitti contro la libertà personale", nonché procedere ad un'armonizzazione con quelli esistenti;

2) a far sì che, qualora il minore o l'infermo di mente sia sottratto a scopo di lucro, siano applicate pene più severe come quelle di cui all'articolo 630 del codice penale, e che per entrambi i tipi di reati di sottrazione non possano applicarsi le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice;

3) a promuovere la costituzione di un pool di magistrati esperti ovvero il trasferimento delle competenze alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo,ai fini di un utile ed efficace coordinamento ai fini della repressione del kidnapping, e modificare l'attuale normativa, affinché le vittime della sottrazione siano ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto che le spese giudiziarie nei Paesi esteri sono in genere ingenti.