Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1021
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 1021
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(MACCANICO)
di concerto col Ministro delle finanze
(VISCO)
e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1996
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge rappresenta il primo urgente momento di riordino dell'intero settore delle comunicazioni in Italia ed é destinato ad essere completato da un piú ampio disegno di legge governativo di organica riforma di tutta la materia.
Con l'articolo 1 si istituisce un organismo indipendente unico in considerazione dell'esigenza di disciplinare congiuntamente il settore delle telecomunicazioni e quello radiotelevisivo i quali, originariamente separati, possono ormai essere ricompresi nel piú ampio sistema delle comunicazioni.
La struttura organizzativa dell'Autorità prevede, oltre alla figura del presidente, tre organismi a ciascuno dei quali sono attribuite funzioni specifiche: il consiglio, costituito dal presidente e da tutti i commissari, e due organi collegiali aventi competenza, rispettivamente, in materia di infrastrutture e di reti e in materia di prodotti e servizi.
Il presidente dell'Autorità é nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il parere delle commissioni parlamentari ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
I quattro componenti di ciascuna commissione sono eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati mediante un procedimento idoneo a garantire, attraverso la possibilità di indicare due soli nominativi, obiettività e imparzialità nelle scelte.
L'individuazione delle funzioni specificamente attribuite alle commissioni e al consiglio, di cui al comma 4, consente di definire l'Autorità quale vero e proprio organismo di regolamentazione e di garanzia del settore delle comunicazioni, al quale, inoltre, é affidato il compito di disciplinare puntualmente alcune materie, nell'ambito dei princípi contenuti nel presente disegno di legge e nella legge 14 novembre 1995, n. 481.
Al fine dell'individuazione del fabbisogno di personale necessario per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell'Autorità, si é ritenuto opportuno discostarsi dalle indicazioni contenute nella legge 14 novembre 1995, n. 481, solo in considerazione del numero di dipendenti che attualmente svolgono compiti analoghi nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Nel comma 1 dell'articolo 2 sono enunciati i princípi di carattere generale in materia di posizioni dominanti, riferiti allo specifico settore delle comunicazioni, e sono richiamate le norme contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, finalizzate ad evitare che possano realizzarsi operazioni con effetti distorsivi sul mercato.
Il compito di tutelare il pluralismo e la concorrenza nel settore e nei mercati di riferimento é affidato all'Autorità, che con proprio regolamento dovrà definire termini, modalità e garanzie per i soggetti destinatari di procedimenti volti a rimuovere situazioni di dominio o a eliminare effetti di intese od operazioni concentrative vietate.
Oltre al limite nell'utilizzazione delle frequenze terrestri, fissato dal comma 6 in ottemperanza a quanto stabilito nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 420 del 5-7 dicembre 1994, gli altri limiti anticoncentrativi, contenuti nell'articolo 2, riflettono la situazione di un settore che, pur dovendo essere globalmente considerato, comprende piú mercati distinti e rilevanti, con la conseguenza di dover individuare, per ciascuno di essi, un assetto tendenzialmente equilibrato del mercato e, correlativamente, specifici indici percentuali, riferiti all'entità dei proventi economici, che costituiscono i limiti delle situazioni ammissibili al fine del regolare svolgimento della concorrenza, superati i quali viene a configurarsi l'esistenza di una posizione dominante.
Sono stati, pertanto, separatamente individuati limiti percentuali riferiti alle varie attività economiche riconducibili al settore nel suo complesso e, di conseguenza, ai proventi ricavabili attraverso l'esercizio dell'attività nel settore televisivo nazionale, nel settore radiofonico nazionale, nel settore dell'emittenza televisiva via cavo e via satellite, nel settore, complessivamente considerato, dell'editoria e della radiotelevisione, sia locale che nazionale, e nel settore pubblicitario.
L'articolo 3 contiene, oltre ad un richiamo alla disciplina di carattere generale di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, alcune disposizioni transitorie che hanno lo scopo di salvaguardare le aspettative dei soggetti che legittimamente operano nel settore radiotelevisivo, in attesa che possa essere al piú presto introdotta nel nostro ordinamento una nuova normativa specifica che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e della necessità di garantire l'assetto concorrenziale dello specifico mercato, definendo, altresí, un nuovo modulo organizzativo per la gestione del servizio pubblico e promuovendo lo sviluppo dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale.
Per quanto riguarda lo specifico argomento dell'utilizzazione delle frequenze terrestri é previsto che, entro breve termine, l'Autorità rediga un nuovo piano di assegnazione con la conseguenza di obbligare i soggetti, che si trovino in situazioni non piú consentite dalle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, a modificare le proprie modalità di trasmissione utilizzando il cavo o il satellite.
L'articolo 3, al comma 8, si dà carico del problema intertemporale, in ordine alla validità e permanenza di effetti prodottisi in conseguenza della disciplina previgente; la norma transitoria prevede, infatti, che rimanga salvo tutto quanto attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate, in modo da eliminare dubbi circa una incidenza di maggior favore per situazioni pregresse.
Infine, l'articolo 4 contempla la norma di copertura finanziaria degli oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge n. 481 del 1995, connessi alla istituzione dell'Autorità e alla dotazione del personale che alla stessa dovrà essere destinato al fine di garantirne il funzionamento.
RELAZIONE TECNICA
Il presente disegno di legge comporta un onere finanziario di lire 52.090 milioni, connesso all'istituzione dell'Autorità ed al funzionamento del relativo ufficio, alla cui copertura si provvede con le modalità previste dall'articolo 4.
Per quanto riguarda il compenso annuo del presidente e degli otto commissari lo stesso é stato valutato complessivamente in lire 3.000 milioni: tale compenso é stato determinato sulla base delle indennità percepite dai membri dell'Autorità garante della concorenza e del mercato.
Dalla istituzione del ruolo del personale degli uffici dell'Autorità (260 unità - articolo 1, commi 7 e 12), consegue un onere annuo di lire 34.600 milioni; a tale somma si é pervenuti considerando una retribuzione media unitaria di lire 133 milioni comprensiva degli oneri riflessi.
Per il personale da assumere con contratto a tempo determinato (60 unità - articolo 1, comma 13) l'onere é stato valutato in lire 8.000 milioni (costo medio unitario di 133 milioni annui comprensivo degli oneri riflessi).
L'onere per consulenze (articolo 1, comma 9) calcolato sulla base di 10 unità, é stato valutato in lire 2 miliardi.
Per il personale comandato e fuori ruolo (30 unità: articolo 1, comma 14), ipotizzando che 20 unità provengano dall'Amministrazione statale e 10 unità da altri enti, l'onere complessivo, comprensivo degli oneri riflessi, viene determinato in lire 1.500 milioni.
Per quanto riguarda la Guardia di finanza e la creazione del nucleo previsto dall'articolo 1, comma 10, si fa presente che l'istituzione del nuovo organismo non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità (quali locazioni, canoni, noleggi, eccetera) sono state determinate in lire 2.990 milioni.
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. (Autorità per le garanzie 1. É istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. a) la commissione per le infrastrutture e le reti, oltre alle funzioni e ai poteri indicati nell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, esercita le seguenti funzioni:1) esprime parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, da approvarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazione nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo; 3) definisce le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 4) sentito il parere del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio; 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere, in virtú della presente legge, i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale; nel registro sono altresí censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro; 6) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 7) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazione e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazione non rifiutino ingiustamente l'accesso alle infrastrutture ai soggetti che offrono servizi di telecomunicazione; 8) risolve con procedure sollecite le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione; 9) individua, in conformità alla normativa comunitaria, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo; 10) individua i servizi di telecomunicazione, diversi da quelli rientranti nell'obbligo di servizio universale, che devono essere offerti in modo omogeneo su tutto o soltanto su parte del territorio nazionale; 11) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 12) determina i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza e di non discriminazione; b) la commissione per i servizi e i prodotti:1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa; 2) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità; 3) determina i periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in armonia con le direttive comunitarie, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni da parte dell'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; 5) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori; 6) verifica il rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di diritto di rettifica; 7) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione; 8) determina con apposita convenzione gli obblighi dei concessionari di servizio pubblico e verifica l'attuazione delle finalità di servizio pubblico nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionarie del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche; 9) vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; 10) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; c) il consiglio:1) suggerisce al Governo interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed in genere all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso di singoli e di gruppi ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; 3) promuove ricerche e studi in tema di nuove tecnologie di comunicazione; 4) adotta i regolamenti di cui ai commi 7 e 8; 5) adotta regolamenti sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, e prodotti relativi alle telecomunicazioni e per la determinazione dei relativi canoni; 6) propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni e radiodiffusioni via etere, via cavo e via satellite sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio, salve le competenze previste per gli enti locali; 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento; 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 9) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, commesse da operatori del settore delle comunicazioni; 10) svolge le altre funzioni già attribuite della legge al Garante per la radiodiffusione e l'editoria; 11) entro il 30 novembre di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodi ca e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario. 12) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società concessionarie previsti dalla legge. 5. Le competenze indicate al comma 4 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui alla lettera c) n. 4. |
| Art. 2. (Divieto di posizioni dominanti) 1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, é vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno o piú operatori del settore che, impedendo l'espansione della libertà di pensiero e della libera formazione delle opinioni, la diversificazione dell'offerta e il libero accesso ai servizi, ovvero lo sviluppo di un sistema nazionale delle comunicazioni adeguatamente efficiente e competitivo, possa eliminare o ridurre in modo sostanziale il pluralismo e la concorrenza nel mercato di riferimento, definito anche in ambiti territoriali. a) localizzazione comune degli impianti;b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti; c) programmi ricevibili senza disturbi; d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione; e) riserva in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale di un terzo dei programmi irradiabili; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione; f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio. 7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti. Qualora ne riscontri l'esistenza, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi l e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, é tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puó essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni. a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritto dell'Erario, nonché da pubblicità, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al lordo delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento é considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non puó essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico in ambito nazionale; c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito rispettivamente al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei princípi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, puó stabilire limiti diversi da quelli previsti nella presente lettera; d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, da vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; é fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b) e d) . Le concessionarie di pubblicità controllate da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione radiotelevisiva possono raccogliere pubblicità esclusivamente per l'impresa controllante. 9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b), c), d), e), del comma 8 sia stato comunque superato, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che puó risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. |
| Art. 3. (Norme transitorie) 1. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. |
| Art. 4. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede: 2. Secondo le stesse modalità puó essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge ivi compresa la tenuta del Registro degli operatori. |