Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04474

Atto n. 4-04474

Pubblicato il 9 settembre 2015, nella seduta n. 501

PUGLIA , BLUNDO , CASTALDI , CATALFO , CIOFFI , DONNO , ENDRIZZI , GAETTI , MANGILI , MARTELLI , MORONESE , NUGNES , PAGLINI , PETROCELLI , SANTANGELO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'interno. -

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

"La Sicurezza" Srl è un'impresa, con sede operativa a Melito di Napoli, che si occupava di fornitura di servizi contro furti, vigilanza anche marina e pattugliamenti fissi notturni e diurni, servizi protettivi, scorte armate, custodia merci e valori, servizi speciali a richiesta, pattugliamento autotrasportato nonché servizi di portierato presso enti pubblici e privati;

il giorno 7 ottobre 2010, con sentenza n. 225, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il fallimento de La Sicurezza Srl, nominando curatore fallimentare l'avvocato Michele Chianese che, con decreto del 28-29 ottobre 2010, viene autorizzato alla continuazione temporanea dell'attività della società fallita, fino al 30 settembre 2011, evidentemente per consentire che l'attività fosse trasferita a terzi. Il fallimento, infatti, vantava al suo attivo il complesso aziendale avente ad oggetto l'attività di vigilanza già svolta dalla società fallita nella sede operativa di Melito di Napoli, composta da marchio, avviamento, contratti in corso, beni mobili e attrezzature;

al momento della dichiarazione di fallimento la società contava 173 dipendenti, 6 dei quali, nei mesi successivi, hanno presentato dimissioni volontarie;

a seguito dell'autorizzazione alla continuazione temporanea dell'attività dell'impresa, la gestione fallimentare ha presentato istanza per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991;

tra le offerte di acquisto è pervenuta quella della Cosmopol Srl, società di vigilanza privata, che si è concretizzata con l'invio della comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990;

all'esito dell'incontro con i sindacati, il 22 luglio 2011 viene stipulato un accordo, ex art. 47, comma 5, della legge n. 428, con cui la Cosmopol si impegnava ad assumere 65 unità lavorative complessive scelte, secondo criteri non specificati, tra i dipendenti della società fallita, di cui 55 entro 60 giorni dal rogito notarile di trasferimento d'azienda, 5 entro 12 mesi dal rogito e le restanti 5 entro 18 mesi;

nel medesimo accordo, veniva inoltre specificato che la proposta di acquisto formulata dalla Cosmopol e il conseguente impegno all'assunzione delle 65 unità erano condizionati alla realizzazione di due condizioni: "a) approvazione e condivisione del presente accordo da parte del giudice delegato al Fallimento La Sicurezza s.r.l.; b) sottoscrizione delle conciliazioni individuali in sede sindacale (…) da parte di almeno il 95% dei lavoratori in forza alla Sicurezza alla data odierna";

queste conciliazioni individuali prevedevano che a fronte di un trattamento di fine rapporto molto ridotto e di una somma di 750 euro una tantum i lavoratori rinunciassero a qualsiasi altra pretesa successiva. Coloro che sarebbero stati riassunti, dunque, avrebbero perso l'anzianità di servizio ed i diritti maturati nel corso del precedente periodo lavorativo presso La Sicurezza Srl;

il 7 settembre 2011, tutti i lavoratori sono stati messi in mobilità e, il 14 settembre, è stata consegnata a ciascuno una comunicazione di risoluzione del contratto di lavoro, in cui si annunciava la messa in mobilità, alla luce della "assoluta impossibilità di prosecuzione della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa (…) e quindi della definitiva e assoluta cessazione dell'attività aziendale al 30 settembre 2011";

in data 26 settembre 2011, la società fallita e la Cosmopol Srl hanno stipulato un atto di cessione di azienda;

considerato che:

risulta agli interroganti che la sottoscrizione degli accordi conciliativi, coi quali i dipendenti rinunciavano a far valere qualunque diritto maturato nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente, è stata presentata ai lavoratori come unica possibilità per essere assunti presso la Cosmopol Srl;

a giudizio degli interroganti, tale procedura evidenzia un atteggiamento palesemente ricattatorio, che abusa dello stato di soggezione del lavoratore costretto a scegliere tra la perdita del lavoro e la perdita dei diritti già acquisiti;

nonostante ciò che a parere degli interroganti si configura come un "ricatto", non è stata raggiunta la quota del 95 per cento, posta come condizione di validità dell'accordo stipulato in sede di consultazione sindacale. Pertanto essendo l'accordo da considerarsi inefficace avrebbe dovuto trovare piena attuazione l'art. 2112 del codice civile, che stabilisce la continuazione di tutti i rapporti di lavoro in capo al cessionario, con l'espressa garanzia di conservazione di tutti i diritti precedentemente maturati dal lavoratore;

nei fatti, la Cosmopol subentrava nei rapporti facenti capo alla società fallita già prima del formale atto di cessione, subentrando persino negli appalti della società cedente ed utilizzando per l'espletamento della propria attività uomini e mezzi de La Sicurezza Srl;

alla luce dei comportamenti evidenziati, risulta agli interroganti siano state messe in atto una serie di azioni apparentemente lecite, ma volte ad eludere la disciplina del trasferimento d'azienda e la tutela che l'art. 2112 garantisce ai lavoratori in tale tipo di operazione commerciale;

considerato inoltre che:

secondo quanto riferito al primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo da alcuni ex dipendenti, la Cosmopol Srl ha in breve tempo rilevato una serie di società fallite, sia in territorio campano che in altre regioni, con modalità non sempre rispettose di procedure e cautele legali;

a parere degli interroganti, tale circostanza lascia perplessi sull'affidabilità di una società che, alla luce del tipo di attività svolta, per stare sul mercato ha ricevuto autorizzazioni dalle competenti autorità di pubblica sicurezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di dover verificare la correttezza dell'operazione commerciale descritta, al fine di valutare se ci fossero davvero i presupposti per la messa in mobilità e per l'erogazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria o se tale operazione non sia stata posta in essere al solo scopo di beneficiare di aiuti statali non dovuti prima e di incentivi all'assunzione poi;

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intervenire anche convocando un tavolo di confronto con le parti interessate, al fine di scongiurare la definitiva perdita del lavoro dei dipendenti che erano in forza presso la società cedente e che, stricto iure, avrebbero dovuto restare in servizio presso la Cosmopol;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di prevedere accertamenti relativamente al comportamento assunto dalla Cosmopol, al fine di verificare se essa sia davvero dotata di quell'affidabilità e trasparenza che sono alla base delle autorizzazioni, provenienti dalle autorità competenti, a svolgere attività di vigilanza e servizi di sicurezza.