Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00288
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Atto n. 1-00288
Pubblicato il 1 luglio 2014, nella seduta n. 272
FUCKSIA , TAVERNA , SIMEONI , CASTALDI , CRIMI , MOLINARI , BULGARELLI , MORONESE , PAGLINI , BOTTICI , GAETTI , BERTOROTTA , BLUNDO , SANTANGELO , VACCIANO , MARTON , DE PIETRO
Il Senato,
Premesso che:
la malattia celiaca, detta anche morbo celiaco o sprue celiaca, è un'enteropatia immunomediata, riconosciuta dall'articolo 1 della legge n. 123 del 2005 come malattia sociale, che si manifesta, a seguito dell'ingestione del glutine, componente proteica solubile in alcool presente in alcuni cereali quali grano, segale ed orzo, nei soggetti geneticamente predisposti, ovvero nella condizione di omozigosi e/o eterozigosi per gli alleli DQ2/DQ8 del complesso maggiore di istocompatibilità di seconda classe (HLA);
ad attivare la risposta immunitaria sono una serie di antigeni, con epitopi sui peptidi gliadinici;
non tutti i frammenti di glutine attivano il sistema immunitario e non in tutti i soggetti celiaci;
tra i frammenti in grado di generare una risposta, ci sono molecole molto o poco efficaci in termini di attivazione, ad esempio, il peptide A 31-49, o più semplicemente peptide A, è altamente tossico per il celiaci, sia in vitro che in vivo;
altri peptidi gliadinici, nonostante la loro analogia con il peptide A, non esercitano la stessa tossicità e anzi alcuni di questi, non attivando la risposta, potrebbero addirittura favorire la tolleranza, lo stato di non reattività nei confronti del glutine;
la malattia si manifesta con quadri clinici estremamente diversi e polimorfi;
la forma classica esordisce solitamente nei primi 6-24 mesi, poco dopo l'introduzione del glutine durante lo svezzamento, e si manifesta con sintomi gastrointestinali quali: diarrea cronica, vomito, addome globoso, meteorismo, inappetenza, accompagnati dalla presenza di determinati marker nelle analisi di laboratorio e complicanze dovute al malassorbimento, quali anemia, alterazioni della coagulazione, edemi, deficit di vitamine e oligominerali;
la forma tardiva è caratterizzata da sintomi gastrointestinali atipici o da manifestazioni extragastrointestinali, isolate o associate tra di loro;
lo sviluppo di test sierologici atti ad evidenziare la presenza di anticorpi specifici per la malattia (Ab anti endomisio e Ab anti transglutaminasi) ha permesso di definire la forma silente (presenza di lesioni intestinali patognomoniche in assenza di segni e sintomi) e la forma potenziale (sierologia positiva in assenza di lesioni intestinali);
negli ultimi anni, la maggiore conoscenza e consapevolezza della malattia da parte degli operatori sanitari e la disponibilità di test sierologici per l'individuazione dei soggetti a rischio da inviare all'esame endoscopico hanno permesso di individuare soggetti celiaci che altrimenti sarebbero rimasti non diagnosticati;
attualmente si stima una prevalenza di soggetti affetti da malattia celiaca attorno all'1 per cento della popolazione, di cui solo una parte è consapevole della malattia; in Italia su 135.800 malati di celiachia accertati si stima un numero di malati inconsapevoli superiore a 4 volte gli accertati, con un trend in crescita del 20 per cento annuo;
l'unica terapia attualmente disponibile per i soggetti affetti è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli alimenti contenenti glutine;
tale terapia non solo permette la scomparsa dei sintomi e delle malattie associate alla celiachia in tempi rapidi (solitamente la guarigione clinica avviene in circa 1-2 mesi dal momento dell'esclusione del glutine), ma previene lo sviluppo delle complicanze neoplastiche ed autoimmuni, associate ad una continua e prolungata esposizione al glutine nei soggetti celiaci;
l'intolleranza al glutine viene contrastata dall'organismo con la produzione di anticorpi che, a loro volta, danneggiano la mucosa intestinale causando una riduzione della capacità di assorbimento dell'intestino;
solo seguendo un regime di dieta rigorosamente controllata i sintomi dovuti all'intolleranza al glutine regrediscono fino a completa scomparsa e una diagnosi tempestiva risulta fondamentale;
in soggetti affetti da celiachia la mancata osservanza di una dieta idonea può portare all'insorgere di patologie che possono con il tempo diventare permanenti, rendendosi indipendenti dai problemi legati all'intolleranza, come l'osteoporosi, la dermatite erpetiforme, la tiroidite autoimmune, l'artrite reumatoide, oltre ad anemia, cambiamenti comportamentali, crampi muscolari, stanchezza, crescita ritardata nell'età dello sviluppo, dolori articolari, danneggiamento dello smalto e del colore dei denti, irregolarità dei cicli mestruali;
la diagnosi sintomatologica della celiachia è difficile, perché i sintomi risultano molto simili a quelli di altre malattie che interessano l'intestino, ma anche forme di stanchezza cronica e di depressione e, in una percentuale elevata di casi, la celiachia rimane asintomatica, ma comporta comunque un danneggiamento dei tessuti intestinali;
la stessa regressione dei sintomi a seguito di una dieta priva di glutine indirizza la diagnosi, che l'esame diagnostico standard prevede la ricerca di alcuni anticorpi come: antigliadina (AGA), antireticolina (ARA), antiendomisio (EmA) nel sangue e, in caso di presenza, la diagnosi va accertata con valutazione dell'anti-transglutaminasi (IgA e IgG) e con esame bioptico per valutare lo stato dei villi intestinali;
non occorre mettersi a dieta prima della diagnosi certa della malattia e l'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta appropriata, priva di glutine (gluten free), che permette di ridurre ed eventualmente eliminare i sintomi, di ricostituire i tessuti intestinali e soprattutto di evitare lo sviluppo delle complicanze;
la capacità di ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati dipende anche da molti altri fattori, come ad esempio l'età in cui la malattia viene diagnosticata o il grado di danneggiamento;
seguire una dieta priva di glutine implica un forte impegno di educazione alimentare poiché si eliminano tutti gli alimenti contenenti frumento, orzo e loro derivati;
la difficoltà maggiore per la persona affetta da celiachia comunque è il fatto che la dieta deve essere organizzata in base alle informazioni dettagliate disponibili sugli ingredienti di ciascun piatto proposto a un ristorante o a una mensa o di ciascun prodotto in vendita;
è particolarmente importante il fatto che il glutine può essere "nascosto" nei cibi, e perfino in alcuni farmaci, come additivo, conservante o aroma;
un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine con quelli per celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura in pentole diverse è assolutamente da evitare;
l'ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, pertanto è fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano contenere glutine in nessuna forma;
il decreto legislativo n. 111 del 1992 ha fissato le procedure di verifica della produzione, di notifica delle etichette e poi di controllo dei prodotti alimentari senza glutine che sono inseriti nell'apposito registro nazionale degli alimenti, istituito dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001 (cosiddetto decreto Veronesi) e gestito dal Ministero della salute;
a causa dei prezzi molto alti dei prodotti senza glutine (a titolo di esempio 500 grammi di farina costano 6 euro e 500 grammi di pasta 4,20 euro) dal 1982 in Italia è riconosciuta un'agevolazione all'acquisto di prodotti loro essenziali per la garanzia del diritto alla salute;
la legge n. 123 del 2005 ha ribadito tale diritto, all'articolo 4, rimandando al Ministero della salute la definizione dei limiti massimi di spesa, stabiliti successivamente con decreto emanato nel 2006, nella misura fissata dal decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, nonostante i prezzi degli alimenti senza glutine siano aumentati dal 2001 del 17 per cento circa;
i prodotti alimentari dietetici privi di glutine ricevono dal Servizio sanitario nazionale un contributo insufficiente rispetto ai bisogni delle persone celiache;
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 giugno 2013 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 609/2013, che entrerà in vigore solo a partire dal 20 luglio 2016;
esso dispone che dal 20 luglio 2016 sia abrogato il concetto di «prodotto dietetico» e tutta la normativa specificatamente formulata a tutela della sicura produzione di alimenti per celiaci, rimandando la regolamentazione dei prodotti senza glutine al regolamento (UE) n. 1169/2011, il cosiddetto FIC (Food information to consumers) dedicato alle informazioni al consumatore;
il rischio è che dal 20 luglio 2016 si riduca la garanzia di sicurezza dei prodotti specificatamente formulati per i celiaci, venendo meno tutte le procedure di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992, che con il recepimento della normativa europea nell'ordinamento italiano sarà abrogato lasciando alla libera decisione dei produttori le modalità attraverso cui assicurare quanto affermato in etichetta;
appare grave la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di non includere i prodotti alimentari per celiaci tra quelli essenziali e indispensabili a cittadini sicuramente vulnerabili;
le associazioni dei malati di celiachia hanno sottolineato come sia necessario giungere ad un'attuazione del regolamento (UE) n. 609/2013 che, da una parte, detti norme chiare e trasparenti sulla modalità di etichettatura dei prodotti alimentari che distinguano quelli specificatamente formulati per celiaci da quelli senza glutine, ma destinati alla generalità del mercato e dei consumatori e, dall'altra, determini disposizioni che garantiscano il coinvolgimento formale delle associazioni dei malati di celiachia;
è necessario, quindi, che tutta la popolazione sia sensibilizzata a non sottovalutare gli eventuali sintomi, a rivolgersi agli specialisti e a sottoporsi ai test diagnostici in modo da arrivare ad una diagnosi corretta e precoce;
si registrano continui quanto inutili accessi al Sistema sanitario nazionale per eseguire esami e test non utili alla corretta diagnosi, mentre sarebbero necessarie, da una parte, un'efficace e capillare campagna informativa e, dall'altra, iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia con politiche di «case finding»;
dalla relazione sulla celiachia al Parlamento si evince, altresì, che le mense di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 123 del 2005, sulla base dei dati del 2011 rapportati con quelli degli scorsi anni, dopo una significativa diminuzione del 2010, hanno superato il dato rilevato nel 2009, raggiungendo quota 37.858 strutture di cui 28.248 risultano mense scolastiche, 3.578 mense ospedaliere e 6.032 mense annesse alle pubbliche amministrazioni; in tale contesto appare positivo l'aumento delle mense scolastiche e ospedaliere, mentre è assolutamente negativa la diminuzione del 20 per cento delle mense nelle pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo:
1) a garantire che la normativa italiana, anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 609/2013, tuteli integralmente la sicurezza dei prodotti alimentari e preveda la chiarezza e la trasparenza delle etichette relative ai prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;
2) a garantire il coinvolgimento diretto delle associazioni dei malati di celiachia anche in relazione ai provvedimenti attuativi del regolamento (UE) n. 609/2013;
3) ad attivarsi affinché i prodotti alimentari senza glutine siano inseriti nel regolamento (UE) n. 1169/2011 sul FIC, in modo da tutelare pienamente i diritti dei malati di celiachia;
4) a rafforzare e a rendere ancora più efficaci e continuativi i controlli sui prodotti alimentari destinati ai malati di celiachia;
5) a promuovere una vasta e capillare campagna informativa, destinata anche a sostenere iniziative finalizzate alla diagnosi precoce della malattia;
6) a promuovere tutte le iniziative di propria competenza affinché non diminuisca il numero delle mense nelle pubbliche amministrazioni;
7) ad assumere iniziative per garantire la circolarità ossia il libero e facile acquisto agevolato, presso farmacie, parafarmacie, piccola e grande distribuzione, dei prodotti in erogazione, che oggi sono parzialmente rimborsati con il sistema dei buoni solo nella regione di residenza del celiaco, circostanza particolarmente gravosa per coloro che sono costretti a spostarsi per motivi di studio o di lavoro;
8) ad evitare che il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle malattie croniche, previsto dal 2008, comporti la perdita della tutela della diagnosi prevista dal regolamento sulle malattie rare;
9) ad effettuare la revisione e l'aggiornamento del protocollo di diagnosi e follow up, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2008, per il trattamento della celiachia e la sua diffusione attraverso l'inserimento dello stesso nei piani sanitari regionali;
10) a promuovere, d'intesa con le Regioni, percorsi chiari comuni e condivisi per la diagnosi precoce, la cura dei sintomi ed il trattamento delle complicanze;
11) a tracciare ogni alimento con etichetta chiara in cui sia specificata l'appartenenza dello stesso ad una delle 4 classi di rischio riguardo alla percentuale di presenza di glutine, anche con pittogramma facilmente interpretabile secondo il seguente schema: classe 1 elevata presenza di glutine, classe 2 presenza di glutine, classe 3 possibili tracce di glutine e classe 4 assenza di glutine.