Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01039
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Atto n. 3-01039
Pubblicato il 12 giugno 2014, nella seduta n. 262
GAETTI , MOLINARI , SERRA , BERTOROTTA , LEZZI , LUCIDI , MORRA , MORONESE , MANGILI , FUCKSIA , PAGLINI , GIARRUSSO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -
Premesso che:
recentemente la Commissione europea ha adottato la decisione che aggiorna le equazioni di stima per valutare il tenore di carne magra nelle carcasse suine ed al contempo introduce nuovi metodi di misurazione;
in particolare il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L347 del 20 dicembre 2013, reca le nuove norme per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM-unica) che sostituisce il regolamento n. (CE) 1234/2007 e, tra l'altro, istituisce le tabelle unionali di classificazione delle carcasse bovine e suine;
vengono introdotte delle innovazioni rispetto alla vigente normativa, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto in sostituzione del decreto ministeriale 12 ottobre 2012, alle quali tutte le strutture di macellazione interessate dovranno adeguarsi;
le categorie oggetto di classificazione sono le seguenti: Z: carcasse di animali di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi; A: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi; B: carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a 24 mesi; C: carcasse di animali maschi castrati di età pari o superiore a 12 mesi; D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato; E: carcasse di altri animali femmine di età pari o superiore a 12 mesi;
per quanto attiene al settore suino le novità riguardano la rilevazione dei prezzi di mercato e la classificazione delle carcasse suine in Italia, calcolata con alcuni strumenti particolari, che, rilevando lo spessore di grasso in alcuni punti, permette con un calcolo matematico di calcolare la parte magra;
al fine di uniformare e regolamentare l'utilizzo di tali strumenti (lettera circolare del 9 gennaio 2014 della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), si rende necessario emanare linee guida, redatte con la collaborazione, per gli aspetti di carattere tecnico, del Centro ricerche produzioni animali (CRPA) di Reggio Emilia;
in base ai calcoli, relativamente alla classificazione delle carcasse suine in Italia, si sono create 6 classi: classe S (60 per cento o più di carne magra), classe E (55-59 per cento), classe U (50-54 per cento), classe R (45-49 per cento), classe O (40-44 per cento), classe P (inferiore a 40 per cento);
l'8 luglio 2013 tra gli assessori di talune Regioni ed i rappresentanti della filiera settoriale si era firmato un protocollo che prevedeva: "a) l'aggiornamento delle equazioni di stima; b) la presentazione della carcassa di riferimento per l'Italia, in deroga a quella standard comunitaria, - senza reni, con sugna e con il diaframma residuo";
la nota n. 2771 del 5 maggio 2014 del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole conferma che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni per la classificazione delle carcasse suine decorre dal 22 febbraio 2014. Inoltre dispone l'estromissione dai circuiti DOP delle ditte che dovessero risultare inadempienti alla data del 9 settembre 2014, qualora non si fossero adeguate alle nuove disposizioni;
il Ministero, in linea con quanto disposto dal citato decreto 12 ottobre 2012, relativo alle modalità di applicazione delle tabelle europee di classificazione sulle carcasse suine, ha avviato un'attività di supervisione sui controlli presso le strutture di macellazione, delegati agli istituti Parma qualità e Nord est qualità. Con circolare n. 175/2014 del 9 gennaio 2014 e con successiva nota n. 1467 del 25 febbraio 2014, ha fornito tutti gli elementi necessari per consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle nuove disposizioni;
considerato che:
tali disposizioni, col combinato disposto delle direttive in materia dell'Unione europea operative dallo scorso 22 febbraio 2014, restringono la fascia delle cosce di maiale utilizzabili per le produzioni DOP alle sole lettere delle classi centrali (U, R e O);
dal 1° luglio è prevista l'esclusione delle cosce identificabili con la lettera E, precedentemente utilizzabili e che ammontano a circa il 30 per cento del totale, che non mancherà di produrre rilevanti conseguenze sulla filiera quali: forte aumento del prezzo di mercato delle cosce fresche idonee alla produzione DOP; forte calo del prezzo delle cosce E; rivalsa dei macelli verso gli allevatori in presenza di cosce di qualità E; sensibile aumento dell'offerta di cosce "smarchiate" con conseguente caduta del prezzo;
l'esclusione della classe P (troppo grasse) invece non avrà effetti in quanto già oggi praticamente assenti dal mercato;
una teorica riconversione delle genetiche oggi utilizzate richiede tempi lunghi e non inferiori a 2 anni,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare, o quantomeno contrastare, una situazione che rischia di far collassare l'intera filiera.