Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02094
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Atto n. 4-02094
Pubblicato il 17 aprile 2014, nella seduta n. 233
PUGLIA , AIROLA , BLUNDO , BUCCARELLA , CASTALDI , CATALFO , COTTI , CRIMI , DONNO , FUCKSIA , GAETTI , GIROTTO , MORONESE , NUGNES , PAGLINI , PETROCELLI , SANTANGELO , SERRA , VACCIANO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
è giunta agli interroganti una segnalazione di cittadini che lamentano il verificarsi di episodi di palese ingiustizia presso gli uffici del collocamento obbligatorio della Provincia di Napoli, sito a Napoli in via Nuova Poggioreale, 44a;
la vicenda riguarda la tutela riservata agli orfani ed equiparati di guerra alla collocazione obbligatoria ad un posto di lavoro ai sensi art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, che recita: "In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione";
in particolare risulterebbe che gli appartenenti alle categorie protette di cui sopra, seppur con circa 25 anni di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, occupando di conseguenza i primi posti della graduatoria, presso il centro per l'impiego non avrebbero diritto alla collocazione lavorativa perché vigerebbe una graduatoria, che avrebbe precedenza rispetto ad ogni altra categoria protetta, di cui fanno parte le vittime del terrorismo e in cui sono state inserite anche le vittime del lavoro e le vittime del dovere;
pertanto all'atto di una chiamata numerica da parte di enti pubblici e privati il servizio preposto attinge alla graduatoria formatasi con gli iscritti in qualità di orfani di vittime del terrorismo e di orfani di caduti sul lavoro, di fatto escludendo gli orfani equiparati di guerra e altri appartenenti alle categorie previste dal suddetto art. 18;
inoltre risulta agli interroganti che:
la doppia graduatoria vigerebbe solo per quanto riguarda Napoli e i responsabili degli uffici del collocamento obbligatorio di riferimento sarebbero stati più volte indagati dalla Procura della Repubblica;
a tutt'oggi le graduatorie sarebbero aggiornate al 31 dicembre 2010;
le assunzioni effettuate negli ultimi anni rappresentano un numero esiguo con 30 reclutamenti;
considerato che:
successivamente all'approvazione della legge n. 68 del 1999, veniva emanato l'attuativo decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, il quale all'articolo 9, commi 3 e 4, espressamente recita: "3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali: a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio; b) condizione economica; c) carico familiare; d) difficoltà di locomozione nel territorio. 4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1";
inoltre l'articolo 3, comma 123, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto l'equiparazione della categoria degli orfani o, in alternativa, del coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, a quella delle vittime del terrorismo di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, prevedendo ai fini del collocamento obbligatorio, un diritto di precedenza con preferenza a parità di titoli, per i soggetti indicati rispetto ad ogni altra categoria, introducendo riserve di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica anche a favore di coloro che svolgono già un'attività lavorativa;
in Italia, quindi, dopo un costante processo evolutivo della normativa sul lavoro, attualmente le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro sono tutelati principalmente dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 e successivamente sono stati equiparati, nel 2007, quanto alla loro tutela, alle vittime del terrorismo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché venga controllato se dai LOG (registri sequenziali, di solito per ordine temporale, nei quali vengono segnate delle azioni svolte dal programma o dal sistema operativo) del software di gestione delle graduatorie si evincano delle manomissioni che abbiano comportato un ritardo nello scorrimento delle stesse, se i lavoratori della categoria protetta di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge n. 68 del 1999 siano collocati nel mondo del lavoro in subordine rispetto a quelli appartenenti alle categorie di persone vittime del terrorismo, ed in particolare se risulti che nella provincia di Napoli sia vigente la doppia graduatoria;
quali iniziative, anche di carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze e fatte salve le specifiche attribuzioni regionali, intenda assumere per impedire situazioni come quelle denunciate e per assicurare una corretta ed uniforme applicazione delle normative sull'intero territorio nazionale evitando ogni forma discriminatoria dei diritti dei cittadini che versano nelle condizioni previste dalla legge, anche alla luce del fatto che gli "ulteriori criteri" individuabili dalle Regioni non possono nella realtà invalidare il precetto legislativo.