Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00566

Atto n. 3-00566 (in Commissione)

Pubblicato il 12 dicembre 2013, nella seduta n. 152
Svolto nella seduta n. 72 della 8ª Commissione (26/03/2014)

PANIZZA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2013) è stato parzialmente acconto un ricorso presentato dall'Associazione delle grandi imprese (AGI), per l'annullamento di alcune disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che hanno disciplinato, fino ad oggi, l'accesso alle gare delle imprese;

il sistema nazionale degli appalti pubblici si fonda su un sistema di qualificazione (attestazioni SOA - Società organismo di attestazione) che distingue le lavorazioni in opere generali e opere specializzate;

all'interno di tale distinzione, vi sono alcune lavorazioni che in ragione della loro rilevanza sono definite "a qualificazione obbligatoria". Tale definizione comporta che, allorquando una delle lavorazioni superi determinati importi (segnatamente il 10 per cento del valore dell'appalto o i 150.000 euro), essa dovrà essere realizzata solamente da imprese appositamente qualificate (con idonea attestazione SOA);

ancora, all'interno delle opere specializzate sono individuate categorie "altamente specializzate" (cosiddette SIOS) per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. Tale definizione comporta che, allorquando una delle lavorazioni superi determinati importi (il 15 per cento del valore dell'appalto), sono introdotti limiti al subappalto, consentito in misura non superiore al 30 per cento con conseguente ricorso ad un raggruppamento di imprese specialistiche (cosiddetta ATI obbligatoria);

le grandi imprese, con il loro ricorso accolto, hanno contestato un sistema in cui ci sono troppe lavorazioni a qualificazione obbligatoria (46 sono a qualificazione obbligatoria e 24 "superspecializzate") e, sulla base di questo assunto, hanno lamentato un sistema a loro sfavorevole, per il quale erano costrette a coinvolgere in raggruppamento altre imprese, oppure a ricorrere a subappalti, laddove esse non avessero avuto i requisiti necessari per partecipare alle gare di appalto;

il nuovo decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, dunque, ha abrogato tali disposizioni, con il conseguente venir meno dell'obbligo per le grandi imprese di ricorrere al raggruppamento con altre imprese oppure al subappalto per eseguire qualsiasi delle categorie indicate quali scorporabili a qualificazione obbligatoria. Ciò permette, ora, alle imprese appaltatrici principali, in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente, di eseguire tutte le lavorazioni in proprio, pur non essendo in possesso delle qualificazioni (attestazioni SOA) nelle specifiche attività oggetto dell'appalto e relative alle opere specializzate;

in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 ha abrogato l'articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che elencava le cosiddette categorie superspecialistiche SIOS e l'articolo 109, comma 2, lasciando in vigore il principio più generale del comma 1 del medesimo articolo 109, che consente alle imprese appaltatrici (grandi imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente dell'appalto) di eseguire tutte le lavorazioni in proprio, senza dover dimostrare di aver mai direttamente svolto in proprio lavori analoghi, né dare prova di capacità tecnica ed organizzativa (non essendo in possesso delle qualificazioni SOA nelle specifiche attività oggetto dell'appalto e relative alle opere scorporate);

oltre alle citate norme, il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 ha abrogato il comma 1, lettera b), n. 2) e n. 3), dell'articolo 85, che prevede limitazioni in ordine alla possibilità, ai fini dell'ottenimento dell'attestato SOA, di utilizzare i certificati per l'esecuzione di lavori da parte delle imprese appaltatrici principali per i lavori che le imprese non hanno eseguito in proprio, ma gestito in subappalto;

l'abrogazione di tali norme consentirà, quindi, alle imprese di grandi dimensioni di ottenere le qualificazioni per lavori che non hanno eseguito, non solo senza dover dimostrare le capacità tecniche per eseguirli, ma anche acquisendo in tal modo requisiti per la partecipazione a futuri appalti autonomamente, qualora il quadro normativo dovesse subire ulteriori modifiche o ripristini dello status quo;

la situazione che si è venuta a creare con l'emanazione del decreto desta forti preoccupazioni, in quanto le stazioni appaltanti non sapendo come agire potrebbero bloccare gli appalti in corso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo per quanto di propria competenza possa attivarsi per una sospensione dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica, quantomeno fino alla valutazione delle effettive conseguenze a cui potrebbe condurre l'integrale stravolgimento del sistema degli appalti pubblici;

in alternativa, quali urgenti iniziative intenda adottare affinché l'affidamento dei lavori sia dato ad imprese (ad esempio installatori di impianti e restauratori) che abbiano le idonee qualifiche. Infatti, mentre un ridimensionamento del numero delle categorie a qualificazione obbligatoria o delle categorie altamente specializzate può essere preso in esame, non si può, invece, prescindere dall'esigenza di coinvolgere negli appalti pubblici imprese che abbiano capacità tecniche e specialistiche;

se, infine, non ritenga che liberalizzare completamente il subappalto non rischi di incentivare altre forme di affidamento a terzi (quali lavoro autonomo, comando di personale, ma anche forme di "lavoro nero"), senza garanzie di controllo, oltre che sulla qualità, anche sulla legalità degli affidamenti, a discapito di qualità, sicurezza, regolarità, rischio di infiltrazioni malavitose.