Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00686

Atto n. 1-00686

Pubblicato il 19 settembre 2012, nella seduta n. 797
Esame concluso nella seduta n. 798 dell'Assemblea (20/09/2012)

BAIO , CONTINI , DE LUCA Cristina , GERMONTANI , BALDASSARRI , BRUNO , DE ANGELIS , DIGILIO , MILANA , MOLINARI , RUSSO , RUTELLI , STRANO , VALDITARA

Il Senato,

premesso che:

gli ultimi riconoscimenti in tema di diritti civili, sociali e culturali a favore delle donne non hanno tuttavia frenato, o quantomeno limitato, il vergognoso fenomeno della violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti del genere femminile;

la violenza sulle donne è ancora oggi una delle forme di violazione dei diritti umani più grave e più diffusa nel mondo, occidentale o extraeuropeo;

sono sempre clamorosamente numerosi gli episodi di violenza commessi nei confronti di donne: si tratta di molestie, minacce, stupri, mutilazioni genitali, induzioni forzose alla prostituzione e uccisioni brutali, spesso generate da futili motivi o addirittura prive di una reale motivazione;

secondo le stime ufficiali, quasi una donna su 3 ha subito forme di violenza fisica o sessuale, un dato che va valutato anche alla luce del fatto terribile che circa 9 stupri su 10 non vengono denunciati;

una recente indagine ISTAT dimostra che le donne italiane tra i 16 e i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita sono stimate in 6.743.000;

in considerazione del rispetto delle disposizioni sui diritti universali delle donne riguardanti gli strumenti giuridici vigenti presso le Nazioni Unite (quali la Carta, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) ed infine la Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti), è necessario adottare misure efficaci volte alla prevenzione e al contrasto di un tale e diffuso fenomeno;

visti gli ulteriori strumenti previsti dalle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, come la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, nonché le numerose ed importanti risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardanti "misure in materia di prevenzioni dei reati per l'eliminazione delle violenze, domestiche e non, contro le donne";

in ambito europeo, la Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica approvata a Istanbul l'11 maggio 2011, firmata da 18 Stati facenti parte del Consiglio d'Europa, rappresenta un traguardo significativo nel panorama internazionale in materia di protezione dei diritti civili delle donne e nella lotta alla discriminazione di genere;

tale convenzione persegue un duplice obiettivo: da un lato, reca norme di prevenzione e di contrasto di ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani fondamentali e, dall'altro, misure di sostegno e strategie politiche volte a perseguire i soggetti responsabili;

il 2 febbraio 2012 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità un ordine del giorno (9/04623-A/009) alla legge comunitaria 2011 che impegnava il Governo ad "adottare ogni iniziativa utile nelle opportune sedi europee al fine di favorire la ratifica da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul;

il 29 febbraio il Ministro degli affari esteri Terzi di Sant'Agata ha assicurato "che l'Italia intende sottoscrivere quanto prima la suddetta Convenzione e che sono state avviate le relative procedure per la sua ratifica";

il 7 marzo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù ha dichiarato che il Governo attribuisce grande importanza alla Convenzione di Istanbul;

considerato che:

i diritti delle donne costituiscono parte integrante e primaria di quel patrimonio di diritti universali nei quali si riconoscono le moderne società civili e democratiche che pertanto non sono in ogni caso negoziabili;

l'Organizzazione mondiale della sanità definisce la violenza contro le donne come "l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, o della minaccia di tale uso, rivolto contro se stessi, contro un'altra persona … che produca o sia molto probabile che possa produrre lesioni fisiche, morte, danni psicologici, danni allo sviluppo, privazioni";

l'Italia non ha ancora firmato la richiamata Convenzione n. 210 del Consiglio d'Europa,

impegna il Governo:

1) a procedere ad un approfondimento al fine di verificare, in vista dell'eventuale firma della Convenzione, che le previsioni della stessa e la loro interpretazione siano conformi ai principi del diritto naturale e alle norme della Carta costituzionale;

2) a sostenere gli organismi e le organizzazione di volontariato che forniscono sostegno psicologico e accoglienza alle donne vittime di violenza anche con lo scopo del loro reinserimento nel mercato del lavoro al fine del recupero della dignità umana;

3) a garantire che le donne vittime di violenza abbiano adeguato accesso all'assistenza e protezione legale, a prescindere dalla loro nazionalità;

4) ad affrontare le cause reali della violenza contro la donna mediante misure di prevenzione e campagne di sensibilizzazione sulle varie forme in cui si manifesta;

5) ad intraprendere campagne di informazione dell'opinione pubblica sulla violenza domestica e le strategie che consentano di modificare gli stereotipi sociali sulle donne;

6) a potenziare la Rete antiviolenza e a pubblicizzare maggiormente il numero di pubblica utilità 1522 per le donne vittime di violenze;

7) ad introdurre un codice di autoregolamentazione che stabilisca linee di comportamento per il rispetto della figura femminile nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità;

8) a formare adeguatamente coloro che operano a contatto con le donne vittime di reati, sia gli operatori sanitari, che i membri delle autorità giudiziarie preposte, in particolare i tribunali, la polizia, i servizi sociali, i medici legali, le agenzie di collocamento, i datori di lavoro e i sindacati;

9) ad attribuire un ruolo di rilievo ai precedenti per violenza di genere nell'ambito del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari;

10) ad introdurre un sistema coerente per il rilevamento dei dati statistici sui reati contro le donne, in particolare sulle minorenni e per i reati commessi nell'ambito della famiglia o tra persone intime.