Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02667
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Atto n. 3-02667
Pubblicato il 21 febbraio 2012, nella seduta n. 676
DIVINA , FRANCO Paolo , STIFFONI , CASTELLI - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
in questi giorni le imprese, gli studi professionali, le società stanno ricevendo una lettera da parte della Rai in cui si chiede il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signage e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti;
il decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto salva Italia, all'articolo 17, prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, ma non si fa in alcun modo riferimento ai computer collegati in rete;
la cifra da versare può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro, a seconda della tipologia dell'impresa;
secondo una prima stima, il balzello potrebbe colpire circa 2 milioni di liberi professionisti che rischiano di dover versare alla televisione pubblica oltre 400 milioni di euro all'anno senza per questo utilizzare il mezzo per ricevere i canali Rai. Questa cifra, sommata ai 980 milioni che dovrebbero pagare le imprese, la Rai andrebbe ad incassare circa 1,4 miliardi di euro;
non è chiara la ratio secondo cui la Rai, ente sicuramente non competente nel fornire interpretazioni autentiche di norme di legge, senza previa comunicazione ufficiale del Ministero dello sviluppo economico, abbia identificato nei computer collegati in rete gli apparecchi soggetti al pagamento, mentre abbia deciso che i computer non collegati non siano assoggettati al pagamento, visto che la legge istitutiva del canone (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246) prevede il pagamento per tutti gli apparecchi "atti o adattabili" alla ricezione del segnale;
per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone Rai, l'Agenzia delle entrate, con nota del 15 marzo 2008, prot. n. 954-38963, ha avuto modo di affermare che "spetta al Ministero delle comunicazioni procedere a tale individuazione", ed in effetti l'Agenzia ha poi proceduto a chiedere al Ministero di fornire precisazioni riguardo la problematica, senza peraltro ottenere mai risposta;
mentre il Governo precedente ha sostenuto il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, che ha reso necessario l'utilizzo di strumenti informatici da parte di tutte le aziende ai fini dell'espletamento delle pratiche burocratiche e fiscali, l'attuale Governo ha scelto di tassare quegli stessi strumenti informatici, presumibilmente sulla base di un'ipotetica visione di programmi in streaming, inserendo quindi, nei fatti, una tassa sull'innovazione, sullo sviluppo tecnologico e sul lavoro, al quanto inopportuna per i tempi correnti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nelle more dell'adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, attivarsi affinché siano sospesi gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla RAI Radiotelevisione italiana SpA per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e conseguentemente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
se non ritenga opportuno identificare con chiarezza ed urgenza quali sono gli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai, escludendo specificatamente quegli strumenti che normalmente sono utilizzati come strumenti di lavoro quotidiano nelle imprese, nelle società e negli studi professionali.