Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00557

Atto n. 1-00557

Pubblicato il 14 febbraio 2012, nella seduta n. 674
Ritirato

PINZGER , THALER AUSSERHOFER , PETERLINI , FOSSON , ZANOLETTI , SARO , MOLINARI , GIAI , FILIPPI Alberto , SANTINI

Il Senato,

premesso che:

solo circa un terzo del prezzo pagato dal consumatore finale per un litro di benzina o diesel è imputabile ai costi di produzione e al ricavo di imprese e gestori dei distributori;

il resto è costituito da tasse sul carburante, le cosiddette accise, di cui una parte cospicua sono accise tuttora in vigore, pur essendo imposte speciali istituite per far fronte a situazioni d'emergenza da tempo superate come: la guerra di Abissinia (1935); la crisi di Suez (1956); il disastro del Vajont (1963); l'alluvione di Firenze (1966); aiuti ai terremotati del Belice in Sicilia (1968); aiuti ai terremotati del Friuli (1976); il terremoto in Irpinia (1980); le missioni delle truppe italiane in Bosnia e in Libano (1996);

i distributori di benzina denunciano che le accise e l'Iva pesano ormai sul prezzo del carburante per un 65-67 per cento e questo determina una fiscalità di svantaggio rispetto a tutti gli Stati confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia);

il pesante aumento della fiscalità sui carburanti (da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia) intervenuta nel 2011 grava sulle tasche dei cittadini e sui bilanci delle imprese, già in serie difficoltà per gli effetti dell'attuale crisi economica e si sta creando una situazione di pesantissima difficoltà nelle aree di confine del Paese;

per combattere il caro carburante nelle zone di confine si sta accentuando il fenomeno del "pendolarismo del pieno" verso i distributori oltre confine con conseguenze negative per l'erario, per il volume d'affari dei operatori della distribuzione dei carburanti ma anche per l'ambiente sotto forma di traffico aggiuntivo;

l'Italia ha (sulla media dei prezzi dal 7 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012) un differenziale di prezzo rispetto alla Svizzera di 0,319 euro al litro sulla benzina e di 0,151 sul gasolio e un differenziale rispetto all'Austria di 0,366 euro al litro sulla benzina e di 0,328 sul gasolio. Questo divario nei prezzi determina che per un pieno si pagano in Italia 20 euro circa in più rispetto agli Stati confinanti;

considerato che:

si stima che il fenomeno del "pendolarismo del pieno" abbia un peso di circa 0,5 miliardi di litri (attorno al 2 per cento dei consumi effettuati sulla rete distributiva nazionale), ma un impatto drasticamente pesante sul meccanismo degli introiti fiscali: l'evasione dei consumi comporta infatti, stante l'elevato peso delle imposte sul prezzo di questo bene (circa 1 euro al litro per la benzina e 0,9 euro al litro per il gasolio), il rischio di perdite di gettito che assommano nelle diverse realtà a circa 490-500 milioni di euro;

tale perdita di gettito è pari ad oltre il 9 per cento (500 milioni contro 5,4 miliardi di euro) delle aspettative di sovragettito derivante dalla manovra di incremento delle accise di cui all'articolo 15 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

nel totale di questa perdita complessiva di introiti erariali, si stima che le Regioni interessate dal fenomeno del "pendolarismo del pieno" rischino circa 80 milioni di euro per minori devoluzioni di quote d'accisa da parte dello Stato,

impegna il Governo ad adottare, nei prossimi mesi, una politica nazionale tesa a contrastare il fenomeno del "pendolarismo del pieno" nelle zone di confine attraverso:

a) l'introduzione di un'agevolazione sulle accise per i residenti, le imprese, le società nonché le associazioni e gli organismi di volontariato con sede in un comune della zona di confine, che siano proprietari di uno o più veicoli;

b) il rimborso ai gestori ovvero ai conduttori dei distributori di carburanti della differenza di ricavo risultante dalla vendita di carburanti a prezzo agevolato. Questi ultimi, all'atto di rifornire un veicolo di proprietà di un titolare del beneficio, saranno obbligati ad applicare il prezzo ridotto, dietro presentazione di un certificato che dà titolo alla riduzione dei prezzi.