Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00446

Atto n. 1-00446

Pubblicato il 28 giugno 2011, nella seduta n. 574
Esame concluso nella seduta n. 576 dell'Assemblea (29/06/2011)

ALLEGRINI , BALBONI , COLLI , FASANO , GALLONE , LICASTRO SCARDINO , MESSINA , RIZZOTTI , VICARI , TOMASSINI

Il Senato,

premesso che:

il 19 ottobre 1996, nell'ambito della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato, è stata redatta una convenzione riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori;

la Convenzione reca importanti provvedimenti di protezione internazionale dei minori adottati all'estero che integrano quelli relativi a materie già regolamentate (come, ad esempio, quelli sull'adozione internazionale, la sottrazione di minori, gli obblighi alimentari, eccetera);

attraverso la ratifica gli Stati membri si impegnano, in particolare: a dare il proprio contributo per creare uno spazio comune giudiziario, con la conseguente riduzione dei conflitti tra le varie legislazioni, e a costituire vie di comunicazione tra le autorità dei Paesi di origine e di quelli di destinazione dei minori adottati; a determinare quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore e la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti provvedimenti d'urgenza; a individuare la legge applicabile dalle autorità competenti e la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; infine, a garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti e stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori;

considerato che:

l'Italia, già firmataria della Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 e di molti altri trattati internazionali in materia di infanzia e dei suoi diritti, ha sottoscritto la più aggiornata Convenzione de L'Aja del 1996 nel mese di maggio 2003, ma, ad oggi, non ha ancora proceduto alla ratifica della Convenzione, nonostante sia stata formalmente invitata ad adempiere con la decisione del Consiglio europeo 2008/431/CE, "se possibile anteriormente al 5 giugno 2010";

il 6 ottobre 2010 in sede di discussione in Commissione Affari esteri e comunitari alla Camera dell'atto di sindacato ispettivo 5-03535, sarebbe emerso che la principale difficoltà nel processo di ratifica discenderebbe dal riconoscimento della kafala previsto nella Convenzione;

la kafala è istituto giuridico di diritto islamico, presente nella maggior parte dei Paesi musulmani, attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore ad un altro soggetto (detto kafil) che non ne sia il proprio genitore naturale, nella maggior parte dei casi un parente che curerà la crescita e l'istruzione del minore;

nel corso della discussione dell'atto di sindacato ispettivo citato, sarebbe emersa, altresì, la necessità di verificarne la compatibilità con l'ordinamento italiano e le esigenze di tutela dei minori; in particolare, lo strumento di ratifica dovrebbe indicare le condizioni e le procedure per l'ingresso in Italia dei minori affidati in kafala a coppie italiane;

secondo un consolidato orientamento della Cassazione tale istituto sarebbe conforme ai principi del nostro ordinamento solo nel caso in cui l'affidamento avvenga in forza di un provvedimento, anche autorizzatorio, dell'autorità giudiziaria locale (cosiddetta kafala giudiziale);

al fine di approfondire le modalità della ratifica da parte dell'Italia alla Convenzione de L'Aja si è costituito un tavolo interministeriale coordinato dal Ministero della giustizia a cui partecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Ministero degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per le pari opportunità, il quale, attraverso una serie di affinamenti e di modifiche su alcuni punti del testo ancora in discussione, sembra che stia procedendo con il massimo impegno alla definizione di un testo finale condiviso da portare in Consiglio dei ministri;

preso atto che:

l'entrata in vigore di una legge di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1996 in Italia consentirebbe di trovare una lieta soluzione ad un numero considerevole di situazioni irrisolte di bambini in difficoltà familiare, bambini che provengono da Paesi colpiti da calamità naturali o eventi bellici, minori in kafala;

la kafala viene espressamente citata nell'articolo 20 della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre 1990 (che l'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176), quando si afferma che la protezione sostitutiva prevista dagli Stati può in particolare "concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia";

il 14 luglio 2010 il Comitato per l'Islam italiano, presieduto dal Ministro dell'interno Roberto Maroni, ha espresso il proprio parere sulla ratifica dell'Italia alla Convenzione de L'Aja sottolineando come il riconoscimento della kafala possa costituire un prezioso passaggio nel favorire l'armonico inserimento nel tessuto sociale italiano di "quanti si riconoscono nella fede islamica". Inoltre, il Comitato ha evidenziato l'opportunità che nella legge di recepimento sia garantita ai minori che vengano affidati attraverso questo istituto ad adulti residenti in Italia, la medesima tutela di cui godono gli altri minori; a tal fine, è stato auspicato che il compito di accordare l'assenso previsto dall'art. 33 della Convenzione, sia demandato al Tribunale per i minori, che, ove si proceda ad affidamento di minori abbandonati, eserciterà i controlli che sono previsti in caso di adozione internazionale;

ritenuto che:

la Convenzione del 1989, in quanto dotata di valenza obbligatoria e vincolante, obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori;

la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1996 consentirebbe, inoltre, all'Italia di rispettare pienamente anche il Trattato di Lisbona, che, nel tutelare i minori afferma all'articolo 2, comma 3, che "L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti del minore",

impegna il Governo ad attivarsi affinché le indicazioni, le criticità e le limitazioni emerse in seno al citato Comitato interministeriale trovino la giusta sintesi in un disegno di legge di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1996 da sottoporre quanto prima al Consiglio dei ministri.