Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00415
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Atto n. 1-00415
Pubblicato il 3 maggio 2011, nella seduta n. 547
FILIPPI Marco , ZANDA , MAGISTRELLI , MORRI , PAPANIA , RANUCCI , SIRCANA , VIMERCATI
Il Senato,
premesso che:
la Costituzione italiana, all'articolo 16, riconosce il diritto alla libertà di circolazione, così come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 45, garantisce la libertà di circolazione nel territorio degli Stati membri;
il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011 (DPEF), Allegato infrastrutture, attribuiva al settore della mobilità un ruolo strategico nella messa a punto di un modello di crescita sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale e finanziario;
lo Stato ha l'obbligo di creare e mantenere in essere le condizioni necessarie affinché a tutti i cittadini, in ogni parte del territorio italiano, sia garantito l'esercizio del riconosciuto diritto alla mobilità, quale strumento per la coesione sociale e lo sviluppo economico del Paese;
il servizio ferroviario di media-lunga percorrenza (MLP), proprio a causa della specificità geografica, morfologica e orografica del territorio italiano, svolge un ruolo di vitale importanza per garantire ai cittadini italiani la mobilità tra i diversi territori, in particolare quella Nord-Sud, lungo le dorsali tirrenica, adriatica e centrale;
il servizio ferroviario MLP, servendo e raccordando tra loro diverse regioni e centri urbani medio-grandi, non serviti dall'Alta Velocità, rappresenta un modello di servizio essenziale per la mobilità sostenibile per fini di studio, di lavoro e turistici;
il Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, del Parlamento e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, nei "Considerando" n. 4 e n. 5 definisce come obiettivo principale per gli Stati membri quello di "garantire servizi di trasporto passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie a una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nell'offrire condizioni tariffarie specifiche a talune categorie di viaggiatori" e mette in evidenza che "molti servizi di trasporto terrestre di passeggeri che rappresentano una necessità sul piano dell'interesse economico generale non possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale. Occorre che le autorità competenti degli Stati membri abbiano la possibilità di intervenire per garantire la prestazione di tali servizi. Tra i meccanismi a disposizione delle autorità competenti per far sì che vengano forniti servizi di trasporto pubblico di passeggeri vi sono: l'attribuzione agli operatori del servizio pubblico di diritti di esclusiva, la concessione agli operatori del servizio pubblico di compensazioni finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli operatori, per l'esercizio dei trasporti pubblici";
considerato che:
ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i contratti di servizio di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, "di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali" devono essere sottoscritti "almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore";
ai sensi dell'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), il Ministero dei trasporti era tenuto a concludere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, "un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza";
la conclusione di tale indagine, e le conseguenti e relative sottoscrizioni dei contratti di servizio pubblico, sono state oggetto di ripetute proroghe attraverso apposite disposizioni contenute in vari provvedimenti legislativi, succedutisi nel tempo;
lo stesso articolo 2, comma 253, della legge n. 244 del 2007 stabiliva l'affidamento tramite contratti di servizio pubblico, nei limiti delle risorse disponibili, dei "servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione", nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico;
il medesimo articolo 2, comma 253, definiva il servizio ferroviario da svolgere in regime di liberalizzazione come quel "servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico";
l'articolo 2, comma 4-quaterdecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha da ultimo prorogato al 31 marzo 2011 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale soggetti agli obblighi di servizio pubblico, e stabilito che - nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico - il Ministero dell'economia e delle finanze fosse autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia SpA, che ha continuato a svolgere il servizio anche in mancanza del rinnovo del contratto, le somme previste per gli anni 2009 e 2010 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto ferroviario;
il CIPE, con delibera 17 dicembre 2009, n. 122/2009, prendendo atto delle risultanze dell'indagine conoscitiva predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha approvato la proposta di perimetro dei servizi di utilità sociale relativi al trasporto ferroviario passeggeri sulla media e lunga percorrenza per i quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico ed ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di contratto di servizio per il periodo 2009-2014 relativo al trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico;
tuttavia, a tutt'oggi non risulta essere stato sottoscritto il contratto di servizio di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale per il periodo 2009-2014, così come non risulta essere stato sottoscritto il contratto di servizio relativo al trasporto merci;
inoltre, non sono stati resi pubblici né le risultanze dell'indagine conoscitiva prevista dall'articolo 2, comma 253, della legge n. 244 del 2007, né tantomeno lo schema di contratto di servizio per il periodo 2009-2014, sui quali il CIPE si è pronunciato;
tenuto conto che:
a ridosso di ogni cambio di orario, sia invernale che estivo, risultano sempre più numerosi i servizi ferroviari soppressi, in particolare quelli relativi alla media-lunga percorrenza, senza che venga svolta in alcun modo un'azione preventiva concordata con i territori su cui si svolgono i servizi stessi, e senza che vengano valutate e messe a disposizione analisi e prospettive di miglioramento per gli stessi servizi;
in Parlamento, solo negli ultimi 4 mesi sono stati presentati oltre venti atti di sindacato ispettivo in materia di media-lunga percorrenza ferroviaria, nei quali sono state richieste iniziative specifiche, specifici interventi su collegamenti territoriali, nonché valutazioni in termini più generali sulle prospettive del settore e provvedimenti adeguati, a conferma del fatto che tale situazione riguarda trasversalmente più territori e più regioni italiane, ed è causa di continui contenziosi con le istituzioni locali e le rappresentanze organizzate di cittadini;
l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA ha dichiarato pubblicamente, nei mesi scorsi, che i servizi relativi ai treni a media-lunga percorrenza effettuati da Trenitalia SpA sono circa 600, di cui 220 sussidiati dallo Stato, 154 in perdita e il resto in utile; ha inoltre specificato che, operando in regime di impresa e per non affliggere negativamente i bilanci di Trenitalia, in mancanza di una soluzione condivisa Trenitalia non potrà più far viaggiare i 154 treni in perdita, tanto più operando in regime di libero mercato;
il quadro regolatorio attuale comporta, e sempre più comporterà in futuro, che nel mercato liberalizzato sia predominante una logica di business che premia i servizi ferroviari maggiormente remunerativi, anche a discapito degli altri servizi ferroviari non profittevoli (regionale, Intercity, Espressi) che invece sono alla base del trasporto di massa, dell'economia e dello sviluppo sostenibile di interi territori, rappresentandone un elemento fondamentale;
considerato che:
la segnalazione AS 193 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, datata 1° giugno 2009, relativa alla definizione del servizio universale del trasporto ferroviario e all'affidamento dei conseguenti oneri di servizio, riscontrava incertezze nella definizione dell'ambito di servizio universale sulla base del fatto che "coesistono un gruppo di servizi non regolati né esplicitamente sussidiati e un gruppo di servizi inseriti in un contratto di servizio pubblico con lo Stato, pur non essendo disponibili informazioni in merito all'ampiezza dei servizi MLP (Media-Lunga Percorrenza) sussidiati e alle obbligazioni che gravano su ente regolatore e impresa regolata in termini di quantità e qualità del servizio", tale per cui l'area dei servizi MLP sussidiati dallo Stato non risulta precisamente delineata né con riferimento alla sua ampiezza (quali tipologie di treni include) né con riferimento alle obbligazioni a carico del soggetto regolato (ad esempio in termini di frequenze, fermate e tempi di percorrenza dei treni), ovvero Trenitalia;
la presenza di tali incertezze nella definizione dell'ambito del servizio universale sussidiato dallo Stato genera rilevanti implicazioni e problemi tra servizi aperti alla concorrenza e servizi sussidiati, anche per quanto disposto dall'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che introduce limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, quando tali servizi possono determinare, secondo il giudizio richiesto all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), la compromissione dell'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico;
inoltre, l'assenza di una chiara definizione degli obblighi di servizio pubblico potrebbe pregiudicare l'incentivo a garantire e migliorare la qualità del servizio universale, peggiorandone l'offerta e determinando una migrazione verso servizi più soddisfacenti, con il conseguente sbilancio economico del servizio pubblico e la richiesta di maggiori sussidi allo Stato,
impegna il Governo:
ad effettuare e a rendere disponibile un'aggiornata indagine conoscitiva, sulla scorta di quella di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed a rendere disponibile lo schema di contratto di servizio passeggeri MLP per il 2009-2014;
a promuovere, anche per tramite di specifici tavoli di coordinamento della Conferenza Stato-Regioni, il dialogo con i territori regionali al fine di una valutazione congiunta relativamente alle crescenti esigenze di mobilità, tenendo conto dell'utilizzazione effettiva dei servizi ferroviari a media-lunga percorrenza, della copertura territoriale, dei servizi regionali e interregionali già contrattualizzati, di eventuali altre modalità di trasporto già in essere e delle risorse disponibili per attivare nuovi servizi, al fine di reperire dati sostanziali che possano essere di sostegno all'individuazione ottimale dei servizi da effettuarsi in regime di servizio pubblico, e conseguentemente garantire il diritto alla mobilità in modo uniforme per tutti i territori, esercitando le azioni ritenute opportune per assicurare un servizio ferroviario efficiente ai cittadini;
a garantire che la perimetrazione dell'ambito del servizio universale del trasporto ferroviario sia improntata a criteri di trasparenza, pubblicità e verificabilità, per quanto concerne gli specifici servizi sussidiati, i corrispettivi e i conseguenti parametri legati all'erogazione del servizio (linee e tracce orarie, percorrenze, fermate, capacità, tempi di percorrenza totali e parziali, frequenza, copertura territoriale, tariffe, eccetera);
ad adottare parametri contrattuali trasparenti, esigibili ed improntati all'efficientamento del servizio, attraverso riscontrabili e verificabili azioni di riduzione mirata dei costi improduttivi e di miglioramento della qualità erogata in termini di pulizia, puntualità, percorrenze competitive e fermate, per garantire in particolare il miglioramento costante della qualità del servizio erogato ai cittadini;
a monitorare continuamente l'equilibrio economico, i parametri contrattuali, ivi compreso l'efficientamento dei costi, e l'analisi del traffico dei servizi MLP coperti da contratto di servizio pubblico, attraverso un preciso e regolato scambio di dati previsto nel contratto;
a mettere alla base della stipula di un contratto di servizio pubblico l'obiettivo, per l'impresa ferroviaria erogatrice del servizio, di incrementare la domanda soddisfatta di servizi e di mantenere e migliorare nel tempo l'equilibrio economico dei servizi con azioni gestionali e commerciali opportunamente concordate e, laddove tali azioni non si dimostrino efficaci, anche tramite le limitazioni del traffico a mercato di qualsiasi operatore, come previsto all'articolo 59 della legge n. 99 del 2009, o tramite i diritti di esclusiva previsti dal regolamento (CE) n. 1370/2007;
ad apportare le opportune modifiche al quadro regolatorio esistente, per assicurare ai treni MLP coperti da contratto di servizio pubblico condizioni di accesso alla rete ferroviaria e ai servizi connessi più favorevoli rispetto ai treni operanti in regime di liberalizzazione, prevedendo anche una riserva di tracce orarie valida su tutta la rete nazionale per la mobilità prevista nei contratti di pubblico servizio;
a prevedere, all'interno del contratto di servizio pubblico MLP, opportune forme di autofinanziamento che contribuiscano in quota parte ad un pianificato rinnovo e miglioramento del materiale rotabile;
a valutare il reperimento delle risorse necessarie per la stipula dei contratti di servizio pubblico MLP, in tutto o in parte, all'interno del mercato ferroviario stesso, con riguardo ai settori profittevoli del mercato liberalizzato.