Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01656

Atto n. 3-01656

Pubblicato il 19 ottobre 2010
Seduta n. 440

NEGRI , SCANU , PEGORER , AMATI , CECCANTI , PINOTTI - Ai Ministri della difesa e dell'interno. -

Premesso che:

il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 311", all'articolo 18 stabilisce che nei concorsi relativi all'accesso alle carriere iniziali dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché nel Corpo dei Vigili del fuoco, le riserve di posti per i volontari di truppe in ferma prefissata e ferma breve sono determinate da quote non inferiori al 45 per cento;

la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore", all'articolo 16, comma 1, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 18, riserva, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, la totalità dei posti annualmente messi a concorso nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale e in ferma prefissata quadriennale;

il comma 7 dell'art. 16 della stessa legge dispone che, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010, il numero dei posti riservati ai volontari possa essere rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa;

a quanto risulta agli interroganti, di fatto, le norme citate, con l'intento di trovare una soluzione al problema dei volontari delle Forze Armate, cancellano per un periodo di 15 anni i concorsi pubblici per l'accesso alle carriere iniziali nei Corpi di polizia richiamati;

con la storica riforma di cui alla legge n. 121 del 1º aprile 1981, la Polizia diveniva a tutti gli effetti un corpo civile, aperto a uomini e donne e con la possibilità di costituire sindacati interni, avvicinando il Corpo della Polizia di Stato ai cittadini ed alla società civile e gettando le basi per la costruzione di una Polizia democratica e soprattutto più efficiente ed efficace;

risulta palese, a giudizio degli interroganti, la violazione dei principi costituzionali delle pari opportunità e del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 3, 51 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto i posti disponibili nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, non vengono assegnati tramite concorso pubblico, ma vengono riservati in toto ad una categoria precisa, in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale nella pubblica amministrazione;

rilevato inoltre che:

quanto richiamato costituisce una palese discriminazione indiretta nei confronti del genere femminile, già fortemente penalizzato in termini percentuali all'interno dei Corpi di polizia citati, anche rispetto alle corrispondenti amministrazioni all'interno dell'Unione europea;

attualmente la presenza del personale di sesso femminile nelle Forze armate è pari a circa il 3 per cento del totale in organico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano effettivamente di attivare la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge n. 226 del 2004, al fine di procedere alla rideterminazione del numero dei posti riservati ai volontari;

quale percentuale, ad oggi, degli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato provenga dalle Forze armate, e, in base alla dinamica del turnover, come varierà detta percentuale nel prossimi 10 anni;

se non ritengano utile una revisione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, anche attraverso la rideterminazione dei posti riservati ai volontari ex comma 7 dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226;

quali azioni intendano comunque intraprendere per rimuovere le discriminazioni segnalate, considerando che quanto evidenziato sta producendo gravi contraccolpi alla concreta realizzazione del principio di pari opportunità.