Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3978
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 3978
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)
dal Ministro della difesa
(SCOGNAMIGLIO PASINI)
e dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro dell'interno
(JERVOLINO RUSSO)
e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1999
Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi
- RELAZIONE
- RELAZIONE TECNICA
- ALLEGATO
- DISEGNO DI LEGGE
- Decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999
ONOREVOLI SENATORI. - Il difficile processo di pacificazione nel Kosovo ha richiesto che l'Italia, impegnata nelle missioni previste dal decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, incrementasse progressivamente, sin dal mese di febbraio 1999, la propria presenza nell'area, per contribuire agli sforzi internazionali in atto.
L'evolversi della situazione, resa drammatica dal consistente esodo dei profughi del Kosovo, ha determinato la necessità dell'invio in Albania di una forza multinazionale NATO, con il compito di approntare campi d'accoglienza ed ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari nonchè le necessarie condizioni di sicurezza per la missione delle organizzazioni internazionali.
In relazione a quanto sopra é stato predisposto il presente decreto-legge, con il quale all'articolo 1 viene autorizzata la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in Macedonia, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, e di un contingente di 2.500 militari alle operazioni in Albania, a decorrere dal 1º aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999.
Inoltre, lo stesso articolo disciplina il trattamento economico aggiuntivo spettante al personale dei due contingenti nonchè il trattamento assicurativo. Sono altresí richiamate le disposizioni, già previste per analoghe missioni, dei commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2 del decreto legge n. 12 del 1999 convertito dalla legge n. 77 del 1999.
Con l'articolo 2 é autorizzata, per l'anno 1999 l'ammissione a ferma biennale di un ulteriore contingente di 500 carabinieri ausiliari, al fine di sopperire alle carenze di personale nei reparti territoriali dell'Arma dei carabinieri conseguenti all'impiego nelle missioni internazionali di pace.
Inoltre, sono state individuate norme volte a garantire la possibilità per le Forze armate di sostenere l'impegno di personale nelle missioni, mediante la possibilità di riaffermare i volontari in ferma triennale già in servizio, con una ulteriore rafferma biennale, nei limiti di invarianza della spesa.
Con l'articolo 3 viene prevista la deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per l'effettuazione da parte del Ministero della difesa di acquisti e lavori in economia, senza limiti di spesa, connessi alla missione umanitaria per la crisi nel Kosovo. Viene altresí autorizzata, per il personale impegnato sul territorio nazionale in attività di supporto logistico, l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.
L'articolo 4 dispone la convalida degli atti e delle attività svolte fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
L'articolo 5 prevede il rifinanziamento della legge 3 agosto 1998, n. 300, relativo al programma di interventi a favore del processo di ricostruzione dell'Albania, utilizzando le risorse finanziarie appositamente accantonate nella legge finanziaria per il 1999.
L'articolo 6 dispone il rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.
Con l'articolo 7 viene indicata la clausola finanziaria relativa alle predette missioni internazionali.
Con l'articolo 8, infine, é disciplinata l'entrata in vigore del provvedimento.
RELAZIONE TECNICA
(Oneri mensili)
1. SPESE PER IL PERSONALE
a) Dati di base
(Appendice 1): Ufficiali generali e superiori : 20;
Ufficiali inferiori e sottufficiali: 413;
Volontari e Carabinieri : 367;
Totale : 800.
b) Oneri
Gli oneri sono riferiti a:
trattamento economico aggiuntivo: milioni 3.535 circa (Appendice 2). L'onere complessivo spettante a detto personale é stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal regio decreto n. 941 del 1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 20 per cento, a similitudine di quanto attuato per altre operazione nella ex Jugoslavia (SFOR), in quanto trattasi di personale "accasermato";
trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 27 circa (Appendice 3). Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.
É stato ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,00032 per cento del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difeservizi per le missioni SFOR in Bosnia.
2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI
Non conteggiate in quanto ancora non si dispone di notizie precise sulle effettive esigenze.
3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE
Gli oneri per i trasferimenti: milioni 550 (Appendice 5) calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità di approvvigionative e di rifornimento logistico nonche eventuale avvicendamento del reparto.
Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di Forze armate.
4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)
Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si é tenuto conto dei compiti che dovranno essere svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si dovrà operare.
Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e sono stati quantificati anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso delle altre operazioni nei territori della ex Jugoslavia.
Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:
a)
viveri: milioni 138 circa. É stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di lire 5.740/u.);b) vestiario ed equipaggiamento: milioni 68 circa. Materiali da assegnare ad hoc quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u.);
c) alloggiamento: milioni 600 circa; é prevista una spesa pro capite di 25.000 lire al giorno per l'alloggiamento del personale in sistemazioni "tipo albergo". Questa spesa si é resa necessaria per la assenza in zona di intervento, di strutture idonee ad ospitare il personale. Il clima particolarmente rigido sconsiglia qualsiasi sistemazione provvisoria;
d) servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 480 circa (costo aggiuntivo giornaliero di lire 20.000/u.). Questa spesa é stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione alberghiera;
e) costi di esercizio:
mezzi ruotati (Appendici 4 e 5): milioni 45 circa, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da Motordife;
f)
é stata inserita una quota minima pari a 50 milioni per la corresponsione dello straordinario, in aggiunta al monte ore annuo previsto per legge, per il personale delle sale operative. 5. TOTALE DEGLI ONERI
L'ammontare complessivo mensile degli oneri assomma a milioni 5.490 circa (Appendice 5).
APPENDICE 1
MACEDONIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE
Porzione di testo non disponibile
APPENDICE 2
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO
Porzione di testo non disponibile
APPENDICE 3
MACEDONIA
SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE - CAPITALE ASSICURATO
(Importi in lire)
Porzione di testo non disponibile
APPENDICE 4
MACEDONIA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI
Porzione di testo non disponibile
APPENDICE 5
MACEDONIA
RIEPILOGO ONERI
Porzione di testo non disponibile
Segue
: APPENDICE 5 MACEDONIA
PREVISIONE COSTI
(Costo per 300 U.)
APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI (non conteggiati negli oneri mensili)..... 0
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO (non conteggiati negli oneri mensili)..... 0
TRASPORTI, RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI..... 550.000.000
TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (MISSIONE RIDOTTA DEL 20 PER CENTO)
| Porzione di testo non disponibile |
| Porzione di testo non disponibile |
Viveri.....
800
5.740
30
137.760.000
Vestiario/equipaggiamento.....
800
2.815
30
67.560.000
Alloggiamento.....
800
25.000
30
600.000.000
Servizi generali.....
800
20.000
30
480.000.000
,4
Totale . . .
1.285.320.000
| Porzione di testo non disponibile |
CONSUMO DI MUNIZIONI
Porzione di testo non disponibile
ONERI PARTICOLARI
Porzione di testo non disponibile
OPERAZIONE NATO "ALLIED HARBOUR" IN ALBANIA
(Oneri mensili)
1. SPESE PER IL PERSONALE
a) Dati di base
(Appendice 1): Ufficiali generali e superiori : 57;
Ufficiali inferiori e sottufficiali: 743;
Volontari e appuntati : 1.700;
Totale : 2.500.
b) Oneri
Gli oneri sono riferiti a:
trattamento economico aggiuntivo: milioni 8.718 circa (Appendice 2). L'onere complessivo spettante a detto personale é stato determinato, attribuendo il trattamento di missione all'estero, previsto dal regio decreto n. 941 del 1926, in relazione ai vari gradi e rapportato alla diaria del Paese teatro di operazioni, con riduzione del 20 per cento, a similitudine di quanto attuato per altre operazione nella ex Jugoslavia (SFOR), in quanto trattasi di personale "accasermato";
trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, modificata dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439: milioni 82 circa (Appendice 3). Il calcolo tiene conto della composizione del contingente impiegato nella missione e dei vari trattamenti stipendiali annui lordi.
É stato ipotizzato un premio assicurativo pari allo 0,00032 per cento del massimale assicurato, alla stregua dell'ultimo contratto di assicurazione stipulato da Difeservizi per le missioni SFOR in Bosnia.
2. SPESE PER APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEI MATERIALI
Non conteggiate in quanto ancora non si dispone di notizie precise sulle effettive esigenze.
3. SPESE PER TRASFERIMENTI (ANDATA E RIENTRO), DI TRASPORTO PER RIFORNIMENTI E PER L'AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE
Gli oneri per i trasferimenti: milioni 1.700 circa (Appendice 5), calcolati al minimo, tengono conto solo di necessità approvvigionative e di rifornimento logistico nonche eventuale avvicendamento del reparto.
Tutte le altre spese connesse con lo schieramento in zona di operazioni, il rientro nonché eventuali altri interventi consistenti, sono a carico della Difesa attraverso le sue componenti di Forze armate.
4. SPESE DI FUNZIONAMENTO (ONERI MENSILI)
Per elaborare in via programmatica gli oneri del funzionamento, si é tenuto conto dei compiti che dovranno essere svolti dal contingente militare italiano e delle condizioni climatiche e ambientali delle regioni in cui si dovrà operare.
Gli oneri sono riferiti alle maggiori spese, aggiuntive rispetto a quelle relative ad attività già programmate e da svolgere in Italia, e sono stati quantificati anche alla luce delle spese effettivamente sostenute nel corso di operazioni similari nella medesima regione.
Nelle spese di funzionamento sono comprese quelle (Appendice 5) per:
a)
viveri: milioni 430 circa. É stata prevista la maggiorazione del 100 per cento della razione viveri ordinaria e la distribuzione di 4 litri al giorno di acqua (costo aggiuntivo giornaliero di lire 5.740/u.);b) vestiario ed equipaggiamento: milioni 211 circa. Materiali da assegnare ad hoc quale incremento dotazioni e materiali richiesti dalle particolari condizioni climatico-ambientali (costo aggiuntivo giornaliero di lire 2.815/u.);
c) alloggiamento: milioni 1.875 circa; é prevista una spesa pro capite di 25.000 al giorno in sistemazioni "tipo alberghiere". Questa spesa si é resa necessaria per la assenza in zona di intervento, di strutture idonee ad ospitare il personale. Il clima particolarmente rigido sconsiglia qualsiasi sistemazione provvisoria;
d) servizi generali (sanità, commissariato, trasmissioni e genio): milioni 1.500 circa (costo aggiuntivo giornaliero di lire 20.000/u.). Questa spesa é stata ridotta rispetto ad altri contingenti perché si tiene conto della sistemazione alberghiera;
e) costi di esercizio:
mezzi ruotati (Appendici 4 e 5): milioni 123 circa, tengono conto dell'entità dei mezzi in operazione e delle percorrenze ritenute necessarie all'assolvimento del compito, prendendo a riferimento i dati tabellari diramati da Motordife; mezzi cingolati ed elicotteri (Appendici 4 e 5): milioni 819 circa. I costi sono calcolati sulla base dei dati di funzionamento medi nel numero di ore/giorno necessarie all'assolvimento del compito (0,5 ore/giorno per metà degli elicotteri);
f)
é stata inserita una quota di 3.900 milioni per la corresponsione dello straordinario, in aggiunta al monte ore annuo previsto per legge, per il personale impiegato in turni per le missioni operative, per il supporto logistico alle Forze alleate operanti sul territorio e per quello impegnato a fornire una cornice di sicurezza sul territorio nazionale. L'evolversi delle attività impedisce di usufruire del recupero compensativo. 5. TOTALE DEGLI ONERI
L'ammontare complessivo mensile degli oneri assomma a milioni 19.359 circa (Appendice 5).
APPENDICE 1
ALBANIA
RIEPILOGO DEL PERSONALE
Porzione di testo non disponibile
APPENDICE 3
ALBANIA
SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE - CAPITALE ASSICURATO
(Importi in lire)
Porzione di testo non disponibile
APPENDICE 4
ALBANIA
RIEPILOGO DEI MEZZI MILITARI IMPIEGATI
Porzione di testo non disponibile
ALBANIA
PREVISIONE COSTI
(Costo per 2.500 U.)
APPRONTAMENTO E CONDIZIONAMENTO MATERIALI (non conteggiati negli oneri mensili).....
0
SCHIERAMENTO E RIPIEGAMENTO (non conteggiati negli oneri mensili)..... 0
TRASPORTI RIFORNIMENTI E AVVICENDAMENTI..... 1.700.000.000
| Porzione di testo non disponibile |
| Porzione di testo non disponibile |
| Porzione di testo non disponibile |
| Porzione di testo non disponibile |
Porzione di testo non disponibile
Porzione di testo non disponibile
IMMISSIONE DI N. 500 CARABINIERI AUSILIARI
In relazione alla necessità di prevedere, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1999, l'ammissione a ferma biennale di un ulteriore contingente di carabinieri ausiliari, nel numero di 500 unità, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, si comunica che l'onere di spesa stimato per il trattamento economico é pari a miliardi 3,1 circa.
La stima degli oneri si basa sui sottonotati elementi:
Porzione di testo non disponibile
Competenze mesili lorde per ciascun militare:
L. 1.031.478
Competenze totali (lire 1.031.478 x n. 500 x mesi 6):
L. 3.094.434.000
INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5
Sulla base degli obiettivi strategici individuati dalla legge n. 300 del 1998 sono stati predisposti i seguenti programmi di intervento di cui si riporta lo stato di attuazione.
1. OBIETTIVO STRATEGICO N. 1: stimolare e rafforzare le Istituzioni democratiche.
1.1 Riorganizzazione legislativa e normativa della Presidenza albanese. Nel novembre ultimo scorso é stato redatto un "progetto di riforma" per il quale si resta in attesa delle valutazioni di merito da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri albanese;
1.2 nel dicembre ultimo scorso sono stati inaugurati e installati un terminale ANSA presso la Presidenza del Consiglio e una completa tipografia presso il Ministero dell'economia per la stampa degli atti parlamentari, della Gazzetta ufficiale, di periodici economico-finanziari;
1.3 entro il prossimo mese di maggio troveranno esecuzione i predisposti progetti di formazione del personale dirigente della Presidenza del Consiglio e di alcuni Ministeri;
1.4 la informatizzazione della Presidenza, del Ministero della cooperazione economica, del Ministero dell'economia e di quello dell'università e ricerca scientifica é in corso di attuazione;
1.5 ristrutturazione di sei corti di giustizia. Al riguardo il Ministero della giustizia italiano é in attesa che l'omologo Ministero albanese faccia pervenire le indispensabili perizie tecniche;
1.6 sono in corso le gare per la ristrutturazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'economia e della cultura;
1.7 viene fornita consulenza, ai fini della riorganizzazione normativa e legislativa, ai Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'università e ricerca scientifica, delle politiche agricole, della sanità.
2. OBIETTIVO STRATEGICO N. 2: accrescere l'efficienza e la professionalità degli apparati di difesa democratica.
2.1 La missione per la riorganizzazione delle Forze di polizia é operativa dal 16 ottobre 1997 e l'ultimo protocollo d'intesa sottoscritto a Roma il 10 novembre ultimo scorso dai Presidenti del Consiglio dei ministri, delinea i programmi per il 1999 che sono già stati tutti impostati. In particolare la missione, do po aver riorganizzato le Direttorie, i Commissariati e le Forze di polizia nella fascia Tirana-Durazzo ha:
consegnato, in novembre, alla Polizia albanese, 40 autovetture, pezzi di ricambio e notevole quantità di materiale per le trasmissioni;
organizzato due corsi di formazione, tenuti in dicembre a Roma, per funzionari della polizia scientifica e di confine albanese;
realizzato sale operative delle Direttorie e del Commissariato Porto di Valona e avviato l'addestramento del personale in detta area;
iniziato i lavori per creare la sala situazione presso il Ministero dell'ordine pubblico;
disposto l'acquisto di altre 40 autovetture e 10 blindati "magnum" che sono state cedute alle autorità albanesi;
attuato le necessarie predisposizioni per la riorganizzazione delle Direttorie e Forze di polizia dell'area di Scutari che sarà attivata entro il prossimo mese di maggio;
ripristinato l'agibilità dei manufatti che, nell'isola di Saseno, ospiteranno il nucleo di polizia marittima. L'evento darà nuovo impulso alla attività "antiscafista sotto costa" in considerazione, soprattutto, che il binomio costituito dalla Guardia di finanza in mare e dalla Pubblica sicurezza in Valona costituirà validissimo elemento deterrente e/o repressivo;
2.2 la missione per la riorganizzazione delle dogane albanesi é operativa dal 15 ottobre ultimo scorso e, in tale ambito, operatori albanesi di motovedette veloci hanno ultimato, in gennaio ultimo scorso, il corso presso la Scuola della Guardia di finanza in Gaeta e sono rientrati in Albania con 4 motovedette che sono state cedute a dono;
2.3 costruzione di un carcere a Peqin per circa 400 detenuti. Al momento sono in atto le introspezioni dell'aerea per la definizione del progetto e si prevede che, nel mese di maggio prossimo venturo, sarà indetta la gara per l'appalto dei lavori che dovrebbero iniziare entro l'estate;
2.4 organizzazione di corsi di formazione per personale penitenziario che avranno inizio entro il prossimo mese di maggio.
3. OBIETTIVO STRATEGICO N. 3: realizzare interventi diretti al miglioramento della qualità della vita.
3.1 Sono stati stampati e distribuiti circa due milioni di testi scolastici e dispense universitarie;
3.2 sono in fase di ultimazione i progetti per la ristrutturazione di tre scuole in Valona, Tirana e Scutari e le relative gare saranno indette entro il mese di maggio prossimo venturo;
3.3 entro il mese di aprile, saranno organizzati corsi di diploma universitario nei settori agrario, elettronico e sanitario;
3.4 entro il prossimo mese di giugno, verrà attrezzato un laboratorio chimico per le analisi dei prodotti d'importazione;
3.5 il giorno 11 gennaio ultimo scorso é stato firmato un protocollo d'intesa relativo ad un piano operativo pluriennale che prevede il completamento del catasto fondiario, l'istituzione di un organismo di credito fondiario, iniziative volte alla qualificazione e certificazione dei prodotti agroalimentari. Nel corrente anno il piano verrà attuato per la parte che le risorse finanziarie disponibili consentiranno;
3.6 entro il prossimo mese di maggio, verrà indetta una gara per l'acquisto dei materiali necessari ad attrezzare un laboratorio chimico per le analisi delle derrate alimentari;
3.7 entro il prossimo mese di maggio saranno fornite attrezzature e materiali di ricambio per il mantenimento dell'attuale parco ferroviario e, entro il corrente mese, verrà consegnato il materiale sotto specificato:
10 carrozze ferroviarie;
60 autobus per il trasporto urbano ed extraurbano;
materiale e macchine per attrezzare una officina per la manutenzione degli autobus.
Saranno inoltre organizzati appositi corsi di formazione per il personale addetto al settore autobus;
3.8 a brevissima scadenza, verrà ratificato un protocollo d'intesa che prevede la riorganizzazione e l'informatizzazione del Ministero della sanità, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale, la fornitura di apparecchiature sanitarie e ambulanze;
3.9 é in corso la distribuzione dei sussidi ai profughi albanesi che, nel 1997 sono stati rimpatriati. Il successivo completamento della distribuzione é subordinato alla comunicazione, da parte delle Autorità albanesi, dei dati anagrafici corretti di alcuni cittadini destinatari di tali sussidi;
3.10 a breve termine sarà avviata la riorganizzazione normativa e funzionale di 20 comuni albanesi e dei relativi servizi da loro gestiti;
3.11 sono state attivate le procedure per interventi nel settore abitativo a favore dei profughi rientrati volontariamente in Patria nel 1997 e al momento in stato di indigenza.
PROGRAMMI PREVISTI PER IL 1999 (Allegato A)
Per l'anno in corso si proseguirà con i programmi già impostati, con ampliamento e potenziamento, in particolare, di quelli relativi al terzo settore strategico, secondo la ripartizione delle risorse di cui all'allegata tabella.
ALLEGATO A
| Porzione di testo non disponibile |
INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6
L'autorizzazione di spesa di 100 miliardi per l'assistenza ai rifugiati in Kosovo riguarda:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:
a)
5 miliardi per spese a sostegno del volontariato;b) 30 miliardi per reintegrare il fondo della protezione civile.
MINISTERO DELLA SANITÁ:
11 miliardi per finanziare gli interventi necessari alla riorganizzazione dei servizi sanitari nei Balcani.
MINISTERO DEI TRASPORTI:
300 milioni per l'esigenza di rinforzare logisticamente il contingente del Corpo delle capitanerie di porto dislocato a Durazzo.
MINISTERO DELL'INTERNO:
28,7 miliardi. Spese per la prosecuzione degli interventi già intrapresi, compreso il reintegro di materiali e mezzi dei centri assistenziali di pronto intervento, dei vigili del fuoco nonché della pubblica sicurezza operanti in Albania.
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:
25 miliardi destinati alla cooperazione allo sviluppo, saranno utilizzati per le seguenti attività umanitarie:
supporto agli organismi internazionali (UNHCR, OMS, UNICEF, UNDP, OIM) impiegati nell'assistenza ai profughi Kosovari in Albania, Montenegro e Macedonia;
attività di assistenza diretta della DGCS ai profughi tramite gli uffici di cooperazione di Tirana (Albania) Podgorica (Montenegro) e Skopje (Macedonia);
preparazione del contingency plan per aiutare il rientro in Kosovo dei profughi e la loro assistenza in loco, non appena la sospensione dei combattimenti lo consentirà.
SPECCHIO RIASSUNTIVO DEI COSTI INDICATI NEL DECRETO-LEGGE
MACEDONIA:
Periodo previsto 15 febbraio-31 dicembre 1999 costo mensile preventivato: lire 5.490 milioni costo totale al 31 dicembre 1999: lire 57.650 milioni.
ALBANIA:
Periodo previsto 1º aprile-31 dicembre 1999 costo mensile preventivato lire 19.359 milioni costo totale al 31 dicembre 1999: lire 174.230 milioni.
Reclutamento n. 500 ausiliari carabinieri lire 3.095 milioni per il 1999.
Progetti di intervento ricostruzione sociale ed economica dell'Albania lire 70.000 milioni per il 1999.
Rifinanziamento programma italiano aiuti in Albania lire 100.000 milioni per il 1999.
| DISEGNO DI LEGGE |
|
Art. 1. 1. É convertito in legge il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi. |
Decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999 Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale é stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia;
Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 24 marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;
Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attività volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;
Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal Kosovo, é indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania, atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di ospedali da campo, nonché a regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei profughi nel loro Paese;
Considerata la necessità di proseguire il programma di aiuti per il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonché a consentire la prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione dell'Albania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legge:
Articolo 1.
1. É autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
2. É autorizzata, a decorrere dal 1º aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonchè le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, é attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresí, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
Articolo 2.
1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, é autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.
3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:
a)
al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto puó essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto.
4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.
Articolo 3.
1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa é autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso mezzi, nonchè gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma.
2 Al personale impegnato ad assicurare la prontezza operativa sul territorio nazionale ed a garantire sicurezza e supporto logistico alle Forze di altri Paesi operanti sul territorio nazionale, qualora impossibilitato a recuperare le ore di servizio prestate in eccedenza, é autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro un volume massimo di spesa mensile di lire 3.950 milioni.
Articolo 4.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.
Articolo 5.
1. É autorizzata la spesa nel limite di lire 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a proseguire il pro cesso di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La relativa somma é assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997.
2. Il commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.
3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, é differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.
Articolo 6.
1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo é autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:
a)
lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;b) lire 11.000 milioni - Ministero della sanità;
c) lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;
d) lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.
2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991 n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria l999), é integrata di lire 30.000 milioni.
3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), é integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, valutato in lire 174.230 milioni fino al 31 dicembre 1999, nonchè dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in lire 3.095 milioni, per l'anno 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 5, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addí 21 aprile 1999.
D'ALEMA - SCOGNAMIGLIO PASINI - DINI - RUSSO JERVOLINO - CIAMPI
Visto, il Guardasigilli : DILIBERTO