Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00087
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Atto n. 1-00087
Pubblicato il 10 febbraio 2009, nella seduta n. 146
FINOCCHIARO , ZANDA , LATORRE , BOSONE , MARINO Ignazio , MARINI , SOLIANI , DEL VECCHIO , MERCATALI , FILIPPI Marco , PEGORER , PINOTTI , LIVI BACCI , BASSOLI , ADAMO , MARINO Mauro Maria , BASTICO , DONAGGIO , BLAZINA , GHEDINI , BERTUZZI , CARLONI , VITA , INCOSTANTE , LEGNINI , DE LUCA , SANGALLI , ANDRIA , DI GIOVAN PAOLO , ARMATO , CAROFIGLIO
Il Senato,
premesso che:
le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) sono le disposizioni che una persona in grado di intendere e volere redige al fine di indicare ai propri familiari e al personale medico e sanitario i trattamenti sanitari a cui intende o non intende sottoporsi in caso di malattia grave o terminale, qualora non sia più in grado di intendere o volere o anche si trovi in stato neurovegetativo persistente;
il disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario deve contenere i seguenti punti qualificanti:
1) il rispetto e la tutela della dignità del fine vita;
2) il potenziamento delle cure palliative e la garanzia della parità di accesso per tutti i soggetti in tutte le Regioni, tramite la realizzazione di una rete più capillare di hospice;
3) la non obbligatorietà della dichiarazione anticipata di trattamento;
4) la definizione della forma giuridica del documento che contiene la dichiarazione anticipata di trattamento con carattere di vincolatività per la struttura sanitaria in cui è ricoverato il paziente;
5) la previsione di un aiuto nella stesura della dichiarazione anticipata di trattamento e la sottoscrizione della stessa sia da parte del dichiarante sia da parte di un medico (medico di fiducia, medico di base, medico di medicina generale);
6) la validità della dichiarazione anticipata di trattamento stabilita in cinque anni con la possibilità di un rinnovo illimitato, con la medesima forma giuridica;
7) la revocabilità della dichiarazione anticipata di trattamento;
8) la nomina obbligatoria di un fiduciario o curatore che agisca nell’esclusivo interesse della persona che gli ha dato mandato attuandone la volontà espressa nella DAT;
9) il riconoscimento dell’obiezione di coscienza del personale medico-sanitario;
10) il riconoscimento del principio di precauzione in base al quale il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto. La DAT non si applica quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato;
11) la previsione che l’idratazione e l’alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto fisiologicamente finalizzate al sostegno vitale, non sono assimilate all’accanimento terapeutico e sono comunque e sempre garantite al paziente fino alla fine della vita, nonché la previsione che nell’ambito del principio di autodeterminazione è ammessa l’eccezionalità dei casi in cui la sospensione di nutrizione e idratazione sia espressamente oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento;
12) la promozione di campagne informative periodiche;
13) la costituzione di un Collegio medico che attesti lo stato d’incapacità di intendere e volere del paziente e quindi l'efficacia della DAT;
14) l’esclusione del medico curante dal collegio medico;
15) l’accessibilità alla DAT al momento del ricovero (banca dati, eccetera);
il disegno di legge deve ispirarsi ai seguenti principi:
a) no a qualunque forma di eutanasia;
b) no all’accanimento terapeutico;
c) no all’abbandono terapeutico;
d) sì all’alleanza terapeutica medico-paziente, con l’impegno del medico a garantire al paziente tutte le cure di cui ha bisogno anche nella fase di fine vita,
impegna il Governo a sostenere con le misure economiche necessarie la rapida approvazione del disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento nel rispetto dei contenuti e dei principi sopra indicati. (Discussa in corso di seduta).