Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3630

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3630


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998

Modifica all'articolo 101 della Costituzione






ONOREVOLI SENATORI. - La tormentata questione dell'acquisizione delle prove nel processo penale ha intensamente impegnato, negli ultimi anni, la dottrina e la giurisprudenza ed é stata altresí oggetto di molteplici iniziative parlamentari.
Il grande problema dell'ingresso nel processo delle dichiarazioni raccolte nella fase delle indagini e non confermate in dibattimento per il sopravvenuto rifiuto di deporre da parte del loro autore é oggi oggetto di un dibattito particolarmente acceso : inutile ricordare qui in dettaglio le sin troppo note vicissitudini che ne hanno segnato la storia, dalle sostanziali modificazioni introdotte nel 1992 dalla Corte costituzionale alla primitiva norma dell'articolo 513, sino alla riforma parlamentare del 1997 ed all'ulteriore intervento, anche questo tutt'altro che di controllo ma sostanzialmente modificatorio, della Corte costituzionale il 2 novembre 1998.
Il disegno di legge costituzionale che si presenta alla Vostra attenzione intende intervenire proprio su questo punto controverso, mediante una modifica dell'articolo 101 della Costituzione, con la quale, oltre ad introdurre per la prima volta, nella Carta costituzionale, il principio dell'indipendenza dei magistrati del pubblico ministero ed a consacrare princípi di imparzialità del giudice, di ragionevole durata dei processi, di pari dignità tra le parti e di effettivo esercizio del diritto di difesa, si prevede - fatta ovviamente eccezione per i procedimenti speciali e per le prove documentali - che le sentenze che risolvono i processi debbano esser fondate su prove raccolte unicamente nel dibattimento (non si é ritenuto, per ragioni fin troppo ovvie, di dover fare esplicita menzione dell'incidente probatorio), vale a dire nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e sotto il controllo del giudice.
L'accoglimento del principio nella Carta costituzionale introduce un sicuro elemento di chiarezza e, potendo costituire un sufficiente limite al rischio di inopportune "fughe all'indietro", consentirà, insieme ad un concreto livello di stabilità interpretativa, che l'Italia finalmente adempia un preciso obbligo internazionale, finalmente allineandosi al livello civile dell'Europa moderna.





DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE




Art. 1.

(Modifica dell'articolo 101
della Costituzione della Repubblica)


1. L'articolo 101 della Costituzione della Repubblica é sostituito dal seguente:

"Art. 101. - La giustizia é ammininistrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
La legge assicura, per tutte le giurisdizioni, l'imparzialità del giudice, la ragionevole durata dei processi, la pari dignità delle parti e l'effettivo esercizio, in ogni fase stato e grado del procedimento, del diritto di difesa anche da parte dei non abbienti.
Salva la possibilità di procedimenti speciali, il processo penale si svolge secondo il principio dell'oralità e dell'immediatezza ed é deciso con sentenza fondata su prove documentali o su prove formate unicamente nel dibattimento, in contraddittorio tra le parti e sotto il controllo del giudice".